contabilita mutui enti localiIn corso di pubblicazione il decreto ministeriale dell’ 11 maggio 2016, per la richiesta del contributo spettante per i servizi gestiti in forma associata. In attesa della pubblicazione del richiamato modello sulla Gazzetta Ufficiale, si anticipa la diffusione dello stesso.

 

Non sono interessati alla presente comunicazione gli enti locali delle regioni Valle D’Aosta, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige.

 

Ai fini del pagamento concernente il contributo spettante alle Unioni di comuni si comunica che:

 

– per le unioni superiori ai 10.000 abitanti come previsto dall’articolo 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 ottobre 1999, deve essere trasmesso il conto di tesoreria e il codice fiscale intestato all’unione;

 

– per le unioni inferiori ai 10.000 abitanti deve essere trasmesso il conto corrente bancario, con i relativi codici CAB e ABI e il codice fiscale intestato all’unione.

 

Il limite demografico minimo delle unioni di cui  al  presente articolo  e’  fissato  in  10.000  abitanti,  salvo  diverso   limite demografico individuato dalla regione entro i tre mesi antecedenti il primo termine di  esercizio  associato  obbligatorio  delle  funzioni fondamentali, ai sensi del comma 31-ter.   31-bis. Le convenzioni di cui  al  comma  28  hanno  durata  almeno triennale  e  alle  medesime  si  applica,  in  quanto   compatibile,l’articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267.

 

Ove alla scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da parte  dei comuni  aderenti,  il  conseguimento  di  significativi  livelli   diefficacia ed efficienza nella gestione, secondo  modalità stabilite con decreto del Ministro dell’interno, da adottare  entro  sei  mesi,sentita la Conferenza  Stato-Città e  autonomie  locali,  i  comuni interessati sono obbligati ad  esercitare  le  funzioni  fondamentali esclusivamente mediante unione di comuni.