In corso di pubblicazione il decreto ministeriale dell’ 11 maggio 2016, per la richiesta del contributo spettante per i servizi gestiti in forma associata. In attesa della pubblicazione del richiamato modello sulla Gazzetta Ufficiale, si anticipa la diffusione dello stesso.
Non sono interessati alla presente comunicazione gli enti locali delle regioni Valle D’Aosta, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige.
Ai fini del pagamento concernente il contributo spettante alle Unioni di comuni si comunica che:
– per le unioni superiori ai 10.000 abitanti come previsto dall’articolo 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 ottobre 1999, deve essere trasmesso il conto di tesoreria e il codice fiscale intestato all’unione;
– per le unioni inferiori ai 10.000 abitanti deve essere trasmesso il conto corrente bancario, con i relativi codici CAB e ABI e il codice fiscale intestato all’unione.
Il limite demografico minimo delle unioni di cui al presente articolo e’ fissato in 10.000 abitanti, salvo diverso limite demografico individuato dalla regione entro i tre mesi antecedenti il primo termine di esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali, ai sensi del comma 31-ter. 31-bis. Le convenzioni di cui al comma 28 hanno durata almeno triennale e alle medesime si applica, in quanto compatibile,l’articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Ove alla scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da parte dei comuni aderenti, il conseguimento di significativi livelli diefficacia ed efficienza nella gestione, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell’interno, da adottare entro sei mesi,sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, i comuni interessati sono obbligati ad esercitare le funzioni fondamentali esclusivamente mediante unione di comuni.