Retirement Savings in Jar

Tempi più lunghi per certificare la salvaguardia ai lavoratori in mobilità? E’ quanto emerge dall’incontro che si è tenuto la scorsa settimana tra i comitati dei lavoratori esodati e la dirigenza dell’Inps. Dei cinque macro profili di lavoratori che hanno potuto produrre istanza di accesso (mobilità, autorizzati ai volontari, cessati dal servizio con o senza accordi, in congedo per assistere figli disabili e lavoratori con contratti a tempo determinato) quello relativo alla mobilità resta, infatti, il più complesso da esaminare per le diverse variabili ed interpretazioni in gioco.

 

Pesa, in particolare, la confusione normativa circa le domande di persone provenienti da aziende cessate o interessate dall’attivazione delle vigenti procedure concorsuali – senza accordi dopo il 31/12/2011 – ed entro il 31/12/2014. L’Inps nella circolare Inps 50/2016 ne ha dato una interpretazione aderente alla legge 208/2015 indicando che per questi lavoratori non è necessario un accordo con il datore entro il 2011 ma solo la risoluzione del rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2014 con l’ingresso negli strumenti di sostegno al reddito. L’Inps, tuttavia, per chiarire questo punto sottoporrà un quesito al ministero del lavoro.

 

Da segnalare, inoltre, che viene negata la salvaguardia ai lavoratori che maturano all’interno dell’indennità di mobilità i requisiti fornero (es. 42 anni e 10 mesi di contributi o 41 anni e 10 mesi le donne) attraverso una interpretazione estensiva del messaggio inps 17606/2013 diffuso in occasione della seconda salvaguardia. E’ il caso, in particolare, di coloro che hanno raggiunto i 40 anni in Cigs (prima della entrata in mobilità) e che, pertanto, al termine della mobilità riuscirebbero a centrare i requisiti fornero. Il danno per questi lavoratori è evidente in quanto il reddito erogato dall’indennità di mobilità è minore rispetto all’assegno pensionistico che percepirebbero se fosse riconosciuta loro la salvaguardia.

 

Altro punto di attrito riguarda i mobilitati con sospensione della mobilità e relativo allungamento grazie a contratti a tempo determinato stipulati durante il trattamento di mobilità stessa. La legge non prevede alcuna restrizione ma la Circolare Inps 50/2016 ha introdotto una interpretazione restrittiva che interrompe il loro calcolo ai fini della salvaguardia fino al 31/12/2015.

 

Per quanto riguarda gli altri quattro profili di tutela non si registrano particolari problemi se non sporadici ritardi da parte delle Direzioni Territoriali del Lavoro nella trasmissione delle domande. L’evasione delle istanze dovrebbe pertanto concludersi nelle prossime settimane. Per i lavoratori nel profilo mobilità, per le ragioni accennate prima, i tempi potrebbero però dilatarsi: su questo profilo, l’Istituto ha vagliato solo 4mila domande su oltre 15mila. Ad ogni modo l’Inps pubblicherà entro fine mese un report provvisorio sulle domande accettate, respinte e da esaminare, l’ultimo risale infatti al settembre scorso.