Dal confronto dei dati dichiarativi e di quelli comunicati dalle società concessionarie della rete telematica per la gestione degli apparecchi da gioco (articolo 110, comma 6, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), sono emerse possibili anomalie nelle dichiarazioni dei compensi percepiti dagli operatori coinvolti nella filiera.
Il provvedimento del 9 maggio 2016 indica le modalità con cui vengono messe a disposizione dei contribuenti interessati le informazioni da verificare. I destinatari delle comunicazioni avranno modo di valutare la correttezza dei dati ed esibire eventuali elementi, fatti e circostanze non conosciuti dal Fisco, in grado di giustificare le presunte irregolarità.
Gli “alert” dell’Agenzia delle Entrate arriveranno via posta elettronica ovvero per posta ordinaria, in caso di indirizzo pec non attivo o non registrato nell’elenco pubblico Ini-Pec, istituito presso lo Sviluppo economico.
L’operazione rientra nel percorso delineato dalla legge di stabilità 2015 (articolo 1, commi 634-636, legge 190/2014), secondo il quale, per stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, l’Amministrazione fiscale, in un’ottica di dialogo e collaborazione, mette a disposizione dei contribuenti le informazioni in suo possesso, in modo che l’interessato possa fornire – anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni – spiegazioni in merito alle presunte anomalie, contattando i numeri 848.800.444, da telefono fisso, oppure 06.96668907, da telefono cellulare. Per l’invio di documentazione giustificativa, è utilizzabile il canale telematico Civis.
In alternativa, il contribuente può rimediare a errori e omissioni, avvalendosi del rinnovato istituto del ravvedimento operoso (articolo 1, comma 637, legge 190/2014), che consente di fruire della riduzione delle sanzioni, graduata in funzione della tempestività della regolarizzazione. A tal fine, va prodotta una dichiarazione integrativa e devono essere versate le maggiori imposte, i relativi interessi e le sanzioni (nella delega di pagamento modello F24 va riportato il codice atto indicato nella comunicazione).
Ricordiamo che, ora, l’opportunità del ravvedimento è sfruttabile anche se la violazione è già stata constatata o sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui l’interessato abbia avuto formale conoscenza. Il ricorso all’istituto è precluso soltanto in caso di notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento oppure nell’ipotesi in cui il contribuente abbia ricevuto comunicazioni di irregolarità a seguito di controllo automatizzato (articoli 36-bis del Dpr 600/1973 e 54-bis del Dpr 633/1972) o formale (articolo 36-ter del Dpr 600/1973).
Le informazioni da condividere
Nel caso specifico, questi i dati contenuti nelle comunicazioni:
- codice fiscale e denominazione/nome e cognome del contribuente
- numero identificativo della comunicazione
- codice atto
- ammontare complessivo dei compensi percepiti per la gestione, nel 2011, di apparecchi che distribuiscono vincite in denaro.
Questi, invece, gli ulteriori elementi e informazioni di dettaglio che il contribuente potrà consultare nel proprio “cassetto fiscale”:
- ammontare complessivo dei compensi percepiti per la gestione di apparecchi che distribuiscono vincite in denaro
- modello di dichiarazione Iva presentata per l’anno 2011, con relativi protocollo identificativo e data di invio
- ammontare complessivo delle operazioni esenti indicate (rigo VE33)
- importo delle operazioni esenti parzialmente o totalmente omesso, emergente dal confronto con l’ammontare complessivo dei compensi comunicati dalle società concessionarie
- dettaglio dei compensi comunicati, con separata indicazione delle società concessionarie e della tipologia di apparecchi.