acquisti pubblici centralizzatiObbligo di Acquisti Centralizzati: le linee guida ANCI e ANAC.


A partire dal DL n. 66/2014, convertito con modificazioni nella legge n. 89/2014, il quadro normativo degli obblighi di acquisto centralizzati da parte dei Comuni è in continua evoluzione. Da ultimo, l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 50/2016 ( Codice Dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), ha introdotto novità significative che necessitano di scelte organizzative e gestionali, di notevole impatto per tutti i Comuni.

 

La nota informativa elaborata da Anci vuole offrire un quadro di sintesi del quadro normativo vigente in materia di obblighi di acquisti centralizzati e strumenti utili ad un primo orientamento in merito alle suddette scelte tecnico-operative.

 

Procedure di affidamento sul MEPA: verifica possesso dei requisiti.

 

Si allega altresì la nota Anac relativa all’aggiornamento delle modalità operative per l’acquisizione del CIG.

 

Obbligo di Acquisti Centralizzati: le linee guida ANCI e ANAC.

 

L’articolo 9, comma 3, del DL 66/ 2014, convertito con modificazioni nella legge n. 89/2016 e poi ulteriormente innovato dalla legge di stabilità 2016 (comma 499), nel suo testo attuale, fatto salvo l’impianto spending previgente (articolo unico, commi 499 e 455, della legge n.  296/2006, articolo 2, comma 574, della legge n. 244/2007 e artt. 4 e 15 della legge n.135/2012) stabilisce che con DPCM “sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni, gli enti regionali, gli enti locali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 per lo svolgimento delle relative procedure. Per le categorie di beni e servizi individuate dal decreto di cui al periodo precedente, l’Autorità nazionale anticorruzione non rilascia il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma, non ricorrano a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore. Con il decreto di cui al presente comma sono, altresì, individuate le relative modalità di attuazione”.

 

 

 

 

Comuni non Capoluogo di Provincia

 

 

 

 

  • Per acquisti di lavori, beni e servizi di importo inferiore a 1.000 €

 

 

Non ci sono vincoli di aggregazione o di strumenti di negoziazione da utilizzare per l’Obbligo di Acquisti Centralizzati nelle linee guida ANCI e ANAC..

 

 

 

 

 

  • Per acquisti di beni e servizi di importo compreso tra 1.000 e 40.000 €

 

 

È possibile procedere autonomamente e direttamente, fermo restando l’obbligo di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici.

 

 

 

 

  • Per acquisti di lavori di importo compreso tra 1.000 e 150.000 €

 

 

È possibile procedere autonomamente e direttamente, fermo restando l’obbligo di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici[1].

 

 

 

 

  • Per acquisti di beni e servizi di importo compreso tra 40.000 e 209.000 euro (750.000 euro per i servizi sociali) e di lavori di manutenzione ordinaria d’importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro

 

 

Le stazioni appaltanti devono essere comunque in possesso della necessaria qualificazione di cui all’art. 38 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016[2] ed in tal caso possono procedere mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici messi a disposizione da centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente.

 

 

[1] Sono comunque salvi gli obblighi e le facoltà di acquisizione di beni e servizi mediante convenzioni Consip o di centrali di committenza qualora il bene o il servizio sia presente sia nel Mepa sia nelle convenzioni ed in queste ultime risulti con valore inferiore, il Comune soddisfa l’obbligo di acquisto utilizzando la convenzione.

 

 

[2] In base a tale disposizione,  i requisiti tecnico-organizzativi per l’iscrizione all’elenco delle stazioni appaltanti qualificate e le modalità attuative del sistema delle attestazioni di qualificazione e di eventuale aggiornamento e revoca nonché la data a decorrere dalla quale entrerà in vigore il nuovo sistema di qualificazione, saranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione della pubblica amministrazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del Codice Appalti, sentite I’ANAC e la Conferenza Unificata. Ai sensi dell’art. 216, comma 10 del nuovo Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’art. 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l’iscrizione all’Anagrafe Unica delle stazioni appaltanti di cui all’art. 33 ter del DL 179/2012.

 

Per affidamenti che non riguardano le categorie merceologiche in questione, è possibile procedere all’acquisizione del CIG con le consuete modalità selezionando la voce “altre categorie”. Nel caso si selezionasse una categoria interessata dall’obbligo di ricorso ai soggetti aggregatori, il RUP dovrà dichiarare la motivazione per la quale è titolato ad acquisire un CIG, scegliendo una delle opzioni proposte nel seguito.

 

Le S.A. diverse da quelle di cui al punto 5 del presente Comunicato, dovranno selezionare “Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015“. Esse potranno procedere all’acquisizione di CIG con le consuete modalità. Le SA di cui all’art. 9 co.3 del dl 66/14 e s.m. e i. (amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni, gli enti regionali, gli enti locali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale), che intendono procedere all’acquisizione di beni e servizi nelle categorie merceologiche e per importi complessivi annuali superiori alle relative soglie elencate all’art. 1 del dPCM in premessa, dovranno selezionare “Acquisto espletato mediante adesione all’iniziativa avviata dal soggetto aggregatore iscritto nell’elenco di cui alla delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 58 del 22 luglio 2015“. Procederanno quindi all’acquisizione di un CIG derivato e dovranno dunque indicare il numero del CIG padre relativo alla convenzione, accordo quadro o fattispecie consimile messa a disposizione dal Soggetto aggregatore di riferimento.