Con il Dlgs 158/2015, è stata abrogata la norma contenuta all’articolo 25 della legge 133/1999, la quale disponeva la decadenza dal regime agevolativo previsto dalla legge 398/1991 per le associazioni sportive dilettantistiche che violano l’obbligo di utilizzare modalità tracciate per i pagamenti di importo superiore a mille euro. In base alla normativa vigente, la violazione di tale obbligo comporta l’applicazione della sola sanzione prevista dall’articolo 11 del Dlgs 471/1997.
La soglia di mille euro è stata introdotta, a decorrere dall’anno 2015, dalla legge 190/2014, in luogo del previgente importo di 516 euro. La modifica normativa ha un consistente impatto sul contenzioso in essere e si registrano già alcune controversie in cui le associazioni rappresentano ai giudici tributari l’intervenuta modifica normativa, a fronte di avvisi di accertamento in cui la decadenza dal regime agevolativo della legge 398/1991 dipendeva dal mancato rispetto dell’obbligo di utilizzo di modalità tracciate di pagamento. Si segnala, in proposito, la sentenza 174 del 4 marzo 2016 della Commissione tributaria provinciale di Pesaro, sezione 1, che ribadisce alcuni punti cardine in materia di requisiti per il riconoscimento delle regime di vantaggio a favore delle associazioni sportive dilettantistiche e conferma la legittimità dell’avviso di accertamento dell’ufficio pur in presenza della intervenuta modifica normativa.
L’accertamento aveva avuto origine da un processo verbale di constatazione redatto dai funzionari della Siae, nel quale veniva evidenziato che, per l’anno di imposta 2008, non era stato possibile effettuare l’attività di riscontro della tracciabilità perché non erano stati prodotti i conti correnti bancari. L’ufficio, a seguito della successiva attività istruttoria svolta, disconosceva all’associazione sportiva il regime agevolativo della legge 398/1991, rilevando la presenza di violazioni negli adempimenti contabili dell’ente da considerare gravi e consistenti nell’inattendibilità del rendiconto economico finanziario. La mancata esibizione del conto corrente bancario ha infatti impedito, nella fattispecie, il riscontro sull’attendibilità delle uscite indicate nel rendiconto, attraverso l’esame dei movimenti finanziari. Tra le spese dell’ente indicate nel bilancio è presente, in particolare, l’importo di 63.230 euro, documentato da ricevute per pagamenti di prestazioni fornite da soggetti vari all’associazione sportiva, non firmate dai destinatari dei compensi.
L’Agenzia delle Entrate motivava il disconoscimento del regime agevolativo anche sulla base dell’articolo 25 della legge 133/1999, per violazione dell’obbligo di tracciabilità dei pagamenti. La sentenza in esame conferma la legittimità dell’avviso di accertamento ed evidenzia che l’obbligo imposto alle associazioni sportive di redigere un rendiconto economico finanziario “si considera soddisfatto qualora i dati da inserire nel rendiconto siano comunque desumibili attraverso le risultanze della contabilità generale dell’Ente sportivo dilettantistico o comunque da una documentazione idonea. Anche i pagamenti superiori a € 516,00 devono essere eseguiti tramite conti correnti bancari o postali ovvero con altre modalità idonee a consentire all’Amministrazione Finanziaria lo svolgimento di controlli per verificare l’effettiva inerenza e certezza delle uscite finanziarie sostenute per il perseguimento dei fini sociali”.
La pronuncia della Ctp precisa che “l’omissione e la non corretta tenuta delle scritture contabili obbligatorie, come nel caso esaminato, deve considerarsi elemento essenziale per escludere l’associazione sportiva dal trattamento fiscale agevolativo previsto dalla Legge 398 del 1991. Il venir meno del regime agevolato di cui alla Legge 398/1991 nei confronti dell’Associazione sportiva è, pertanto, dovuto al mancato rispetto di obblighi formali e sostanziali a prescindere dalla modifica legislativa operata dal D. Lgs. n. 158 del 25/09/2015 che, con l’art. 19, ha abrogato la decadenza dalle agevolazioni di cui alla Legge 398/1991 per mancata tracciabilità dei pagamenti”.
La sentenza è di indubbio interesse, in quanto porta in evidenza come, nonostante l’abrogazione della disposizione che comportava la decadenza dal regime della legge 398/1991 per violazione all’obbligo di tracciabilità dei pagamenti, permane, per le associazioni sportive dilettantistiche, il vincolo di fornire una evidenza certa dei costi sostenuti quale requisito necessario per fruire delle agevolazioni loro riconosciute.