A settembre 2015 ho acquistato un appartamento senza benefici prima casa. Lo scorso mese, ho venduto l’abitazione preposseduta. Mi spetta il rimborso delle maggiori imposte versate sull’acquisto di settembre?
Egidio M.
A partire da quest’anno è possibile avvalersi dell’agevolazione prima casa anche se si è proprietari di un’abitazione precedentemente acquistata con i benefici prima casa, a condizione che, una volta effettuato il nuovo acquisto, si provveda ad alienare entro un anno l’immobile comprato in passato. La modifica alla disciplina, apportata dall’ultima legge di Stabilità, trova applicazione in relazione agli atti di acquisto di immobili posti in essere a decorrere dal 1° gennaio 2016 (articolo 1, comma 55, della legge 208/2015). Per gli atti conclusi prima di tale data, pertanto, non è possibile richiedere il rimborso delle eventuali maggiori imposte versate rispetto a quelle che sarebbero state dovute in applicazione delle nuove disposizioni, né può essere riconosciuto un credito d’imposta (paragrafo 2.4 della circolare 12/E del 2016).