pmiUn vademecum dell’Agenzia per illustrare le misure del Dlgs 159/2015 in tema di pagamento delle somme dovute a seguito di comunicazione degli esiti o in base agli istituti definitori. Con il Dlgs 159/2015, recante misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione, è stata modificata la disciplina dei versamenti – in unica soluzione o in forma rateale – delle somme dovute a seguito dell’attività di controllo dell’Agenzia delle Entrate, in particolare:

 

– delle comunicazioni degli esiti dei controlli (automatico e formale) delle dichiarazioni

 

– degli atti di adesione, degli avvisi di accertamento o degli avvisi di rettifica e liquidazione definiti per acquiescenza, delle conciliazioni giudiziali, degli accordi di mediazione

 

– degli avvisi di liquidazione delle dichiarazioni di successione.

 

Le novità nella circolare n. 17/E del 29 aprile 2016.

 

Comunicazioni degli esiti

 

Dilazione più lunga per i versamenti dovuti a seguito di comunicazione degli esiti dei controlli sulle dichiarazioni: il numero massimo di rate trimestrali – di pari importo – aumenta da sei a otto, per lei somme non superiori a 5mila euro. Per importi maggiori, rimane invariato il massimo di 20 rate. Immutati i termini di scadenza delle rate: la prima entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, le altre entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di rateazione, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione, in ragione del 3,5% annuo.

 

Atti di adesione

 

Per il versamento a seguito di accertamento con adesione, è stato innalzato il numero massimo delle rate, da 12 a 16, ma solo per importi superiori a 50mila euro (per somme inferiori, il tetto resta immutato a 8). Come per le comunicazioni degli esiti, la scadenza dalla seconda rata in poi è stata fissata all’ultimo giorno di ciascun trimestre (la prima rata o il versamento unico va onorato entro 20 giorni dalla redazione dell’atto). Il decorso degli interessi di rateazione è stato collegato al momento in cui è dovuta la prima rata ovvero dal giorno successivo alla sua scadenza, quindi indipendentemente dalla data in cui è stato eseguito il versamento che ha determinato il perfezionamento dell’adesione. Tutto ciò semplifica gli adempimenti e riduce i margini di errore da parte del contribuente.

 

Acquiescenza

 

Al contribuente che non impugna l’avviso di accertamento o di liquidazione e che non fa istanza di adesione all’accertamento, è riconosciuta la riduzione a un terzo delle sanzioni irrogate, purché il pagamento avvenga entro il termine di scadenza per fare ricorso. A seguito delle modifiche apportate dal Dlgs 159/2015, il beneficio ora spetta in relazione ai seguenti atti:

 

 

  • avviso di accertamento per imposte dirette e Iva
  • avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di successione in caso di infedele dichiarazione
  • avviso di accertamento e liquidazione dell’imposta di successione in caso di omessa dichiarazione
  • avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di registro per insufficiente dichiarazione di valore
  • avviso di accertamento dell’imposta di registro per occultamento del corrispettivo
  • avviso di liquidazione dell’imposta di registro emesso a seguito di decadenza dalle agevolazioni per la piccola proprietà contadina e quelle “prima casa”, compresi l’atto di recupero della differenza tra l’imposta sostitutiva del 2% e quella dello 0,25%, in caso di perdita dei benefici connessi al finanziamento erogato per l’acquisto della prima casa di abitazione e relative pertinenze, e l’atto con cui l’ufficio recupera le imposte ipocatastali connesse all’imposta di successione versate in misura fissa in sede di presentazione della dichiarazione di successione.
    Il pagamento (in unica soluzione o come prima rata) delle somme dovute in caso di acquiescenza deve essere effettuato “entro il termine per la proposizione del ricorso”, termine che di norma scade il sessantesimo giorno successivo a quello di notifica dell’atto, ma che può risultare più esteso nel caso di sospensione dei termini processuali in periodo feriale (dal 1° al 31 agosto di ogni anno).

 

 

Le modalità sono le stesse viste per gli atti di adesione.

 

Conciliazione giudiziale

 

La rinnovata disciplina della conciliazione giudiziale prevede che il versamento delle intere somme dovute o, in caso di versamento rateale, della prima rata deve essere effettuato entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo, in caso di conciliazione fuori udienza, o dalla data di redazione del processo verbale, in caso di conciliazione in udienza. Anche per questo istituto si applicano le nuove disposizioni illustrate per gli atti di adesione.

 

Accordi di mediazione

 

Anche l’istituto del reclamo/mediazione è stato oggetto di modifiche (vedi circolare n. 38/2015). Inalterato, invece, il principio secondo cui, nelle controversie su un atto impositivo o di riscossione, l’accordo si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla data della sua sottoscrizione, dell’importo complessivo delle somme concordate o, in caso di versamento rateale, della prima rata. Per il versamento delle somme, valgono le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l’accertamento con adesione.

 

Avvisi di liquidazione delle dichiarazioni di successione

 

Per questa tipologia di atti, l’accesso alla rateazione, comunque non più subordinato alla prestazione di garanzie, è possibile soltanto quando l’imposta liquidata non è inferiore a mille euro e riguarda le somme che eccedono il 20% di tale imposta; infatti, è confermato l’obbligo di pagare almeno il 20% dell’importo entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione. Il debito residuo può essere dilazionato in 8 quote trimestrali (ovvero, per importi sopra i 20mila euro, in un massimo di 12 rate), con scadenza l’ultimo giorno di ciascun trimestre. Gli interessi di rateazione (con tasso al 3% annuo a scalare) si calcolano dal primo giorno successivo al pagamento del 20% dell’imposta dovuta.

 

Inadempimenti

 

La circolare, inoltre, illustra le conseguenze in caso di mancato pagamento delle somme dovute, distinguendo fra:

 

 

  • inadempimenti lievi, che non precludono, cioè, il perfezionamento della definizione né comportano la decadenza dalla rateazione
  • inadempimenti che determinano la decadenza dalla rateazione
  • inadempimenti relativi agli avvisi di liquidazione delle dichiarazioni di successione.

 

 

Lieve inadempimento: salva i benefici…

 

Può riguardare la prima rata (o le somme dovute in unica soluzione) e le successive. Nel primo caso, si ha lieve inadempimento se il versamento della prima rata è effettuato con un ritardo non superiore a sette giorni rispetto al termine di scadenza del pagamento (tenendo presente che, se la scadenza cade di sabato o in un giorno festivo, il pagamento è rinviato al primo giorno lavorativo successivo; se cade, invece, tra il 1° e il 20 agosto, i sette giorni entro cui è possibile effettuare il versamento in ritardo decorrono dal 20 agosto). Per quanto riguarda l’entità del versamento, invece, l’inadempimento è considerato lieve se c’è una differenza non superiore al 3% e, comunque, non eccedente i 10mila euro.
Parimenti, nel versamento delle rate diverse dalla prima, si configura un’ipotesi di lieve inadempimento se il contribuente esegue il pagamento entro il termine di scadenza della rata successiva. Riguardo all’entità del versamento, valgono le stesse regole applicate al “lieve inadempimento” della prima rata.

 

…ma non evita le sanzioni

 

Il tardivo o carente versamento delle somme dovute, anche se “lieve” in quanto effettuato nei limiti quantitativi e temporali previsti per legge, costituisce pur sempre una violazione sanzionabile. L’ufficio, quindi, procede all’iscrizione a ruolo delle sanzioni e degli interessi, commisurati ai giorni di ritardo o alle somme non corrisposte. Il contribuente potrà evitare la procedura di riscossione ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso.

 

Inadempimenti che precludono i benefici

 

Gli inadempimenti di maggiore entità, invece, precludono l’accesso agli istituti definitori o determinano la decadenza dalla rateazione. Ad esempio, se viene emesso un atto di adesione e il contribuente non esegue il versamento dell’importo corrispondente alla prima rata entro venti giorni dalla redazione dell’atto, l’adesione non si perfeziona; riguardo, invece, il pagamento delle rate diverse dalla prima, l’inadempienza non lieve, sia in termini di tempo che di importi, determina la decadenza dalla rateazione e l’ufficio provvede a iscrivere a ruolo i residui importi dovuti a titolo di imposta, sanzioni e interessi. La circolare fornisce un quadro dettagliato delle conseguenze del mancato o tardivo pagamento nell’ipotesi di acquiescenza o di conciliazione giudiziale, specificando i casi in cui l’inadempienza comporta la perdita del beneficio della rateazione.

 

Inadempimenti in caso di successione   

 

La nuova disciplina degli inadempimenti relativi al pagamento degli avvisi di liquidazione delle dichiarazioni di successione, prevede che:

 

 

  • il pagamento del 20% dell’imposta liquidata oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica dell’avviso (o in misura inferiore al dovuto) preclude la possibilità di rateizzare l’importo residuo. Anche in questo caso, però, il contribuente potrà accedere alla rateazione se il pagamento è effettuato con lieve inadempimento
  • il pagamento rateale dell’importo eccedente il 20% dell’imposta liquidata entro il termine di pagamento della rata successiva a quella in scadenza (o in misura carente non oltre il 3% dell’importo), non determina la decadenza dalla rateazione.

 

 

Se il pagamento avviene, invece, oltre i limiti temporali e quantitativi sopra indicati, l’ufficio iscrive a ruolo l’importo dovuto a titolo di imposta, oltre a interessi e sanzioni, per tardivo o omesso versamento. Le disposizioni in tema di lieve inadempimento si applicano anche ai casi di versamento in unica soluzione della complessiva somma dovuta in base alla liquidazione.

 

Termine unico per il recupero delle somme

 

Il Dlgs 159/2015, inoltre, per armonizzare le norme in tema di rateazione dei debiti tributari, ha individuato un unico termine entro il quale procedere al recupero delle somme dovute a seguito di decadenza dal pagamento rateale o comunque in caso di tardivi o carenti pagamenti. La cartella di pagamento con le somme dovute deve essere notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell’ultima rata del piano di rateazione, ossia dell’ultima rata del piano originario di rateazione, indipendentemente dalla rata non pagata, pagata in ritardo o in misura parziale.