canone rai pagamentiCanone RAI: ecco chi non dovrà pagare: i giudici amministrativi hanno firmato il provvedimento che accoglie il testo del governo. A renderlo noto è stato, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Spada, Franco Frattini, presidente della Sezione consultiva degli atti normativi del Consiglio.

 

I giudici amministrativi hanno dato ieri il via libera al provvedimento del ministero dello Sviluppo economico che riforma le modalità di pagamento dell’abbonamento Rai nella bolletta elettrica. Il Consiglio di Stato aveva infatti invitato nelle scorse settimane il Mise a rivedere il testo e, in attesa, aveva sospeso l’espressione del parere. I punti su cui si erano concentrati i rilievi critici dei giudici amministrativi riguardavano soprattutto la mancata definizione di ‘apparecchio televisivo’ ai fini dell’applicazione del canone Rai e l’assenza di garanzie per la tutela della privacy.

Canone RAI: ecco chi non dovrà pagare

“Sul concetto di cosa sia un apparecchio televisivo è stata fatta chiarezza – ha spiegato Franco Frattini, presidente della Sezione consultiva degli atti normativi del Consiglio – come c’è stata conferma da parte dell’amministrazione sul fatto che se ci sono più apparecchi il canone è comunque uno. E’ stata introdotta anche la previsione che tutti i dati relativi ai cittadini devono essere trattati sulla base del codice della privacy”. Un altro aspetto che è stato chiarito riguarda il ruolo delle aziende elettriche concessionarie del canone. “La compensazione non solo è forfettaria ma è a valere sui fondi destinati all’Agenzia delle entrate – ha detto Frattini – si è tolto ogni dubbio sul fatto che l’aumento in bolletta fosse un pagamento dovuto alle aziende elettriche”.

 

Per quanto riguarda la definizione di apparecchio televisivo, il principale punto di attrito con Palazzo Spada, l’Agenzia delle Entrate ha precisato, la scorsa settimana, che si intende un apparecchio in grado di ricevere, decodificare e visualizzare il segnale digitale terrestre o satellitare, direttamente (in quanto costruito con tutti i componenti tecnici necessari) o tramite decoder o sintonizzatore esterno. Per sintonizzatore si intende un dispositivo, interno o esterno, idoneo ad operare nelle bande di frequenze destinate al servizio televisivo secondo almeno uno degli standard previsti nel sistema italiano per poter ricevere il relativo segnale TV. Non costituiscono quindi apparecchi televisivi computer, smartphone, tablet, ed ogni altro dispositivo se privi del sintonizzatore per il segnale digitale terrestre o satellitare. Dunque in questi casi il contribuente può dribblare l’addebito in bolletta del canone rai.

 

Per farlo il titolare dell’utenza elettrica (di tipo residenziale) avrà tempo sino al 16 maggio per compilare ed inviare per via telematica o tramite posta all’Agenzia delle Entrate il quadro A della dichiarazione sostitutiva di non detenzione. Grazie a questo adempimento il contribuente potrà evitare l’addebito in bolletta del canone per tutto il 2016. Se questo temine spira e il documento viene presentato dal 17 maggio al 30 giugno 2016 la dichiarazione avrà efficacia solo per il secondo semestre del 2016. E se si oltrepassa anche il termine del 30 giugno la dichiarazione avrà effetto solo a partire dall’anno successivo, cioè dal 2017. Da notare, inoltre, che la dichiarazione dovrà essere ripresentata ogni anno e potrà farlo anche l’erede dell’intestatario della bolletta. Ad esempio, nel caso di una famiglia composta da due coniugi con un’abitazione la cui utenza elettrica è intestata al marito deceduto la moglie, in qualità di erede, potrà comunicare, compilando il Quadro A della dichiarazione sostitutiva l’assenza di apparecchi televisivi nell’abitazione. E quindi evitare l’addebito del Canone sull’utenza elettrica del marito deceduto.

 

Situazione più complessa, invece, per i coniugi titolari di seconde case in quanto, in questi casi, l’esenzione sulla seconda casa sarà legata alla circostanza che entrambi i coniugi risiedano nella stessa abitazione: se uno dei due avesse preso residenza nell’altra casa si avrebbero, secondo le Entrate (che continuano ad aggiornare quotidianamente le FAQ), due distinte famiglie anagrafiche e, pertanto, entrambi sarebbero chiamati a pagare il canone.