musicoterapiaI certificati di frequenza che i conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati devono rilasciare agli studenti per consentire loro di beneficiare del contributo riconosciuto, per l’anno 2016, dall’articolo 1, comma 984, legge 208/2015 (sconto sull’acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di studi), nonché le richieste da presentare per la loro consegna, sono esenti dall’imposta di bollo ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 5, comma 1, e dell’articolo 14, della tabella annessa al Dpr 642/1972. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la circolare 15/E del 27 aprile 2016. Con il provvedimento dell’8 marzo scorso, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni necessarie all’attuazione della norma, attraverso una procedura che sarà disponibile da domani, 28 aprile. Corredato degli elenchi delle istituzioni musicali nonché dei relativi corsi e degli strumenti con essi coerenti, il provvedimento ha definito l’ambito soggettivo, oggettivo e temporale del contributo, le modalità di riconoscimento e del correlato credito d’imposta per il venditore o produttore.

 

Chi

 

Beneficiari dell’incentivo sono i giovani che studiano musica presso i conservatori o altri istituti musicali parificati, iscritti ai corsi di strumento secondo il precedente ordinamento e ai corsi di laurea di primo livello, secondo il nuovo ordinamento, nell’anno accademico 2015-2016 o 2016-2017, purché in regola con il pagamento di tasse e contributi.

 

Cosa

 

È possibile acquistare, con il contributo, un solo strumento musicale, nuovo e coerente con il corso principale di iscrizione. Il collegamento tra il corso e lo strumento si desume dall’allegato 2 del provvedimento 8 marzo 2016, che riporta “i corsi di studio e gli strumenti musicali utilizzati” e specifica, inoltre, che devono ritenersi coerenti, e quindi agevolabili, anche gli strumenti considerati “affini” in base alle dichiarazioni di conformità rilasciate dalle istituzioni di appartenenza. Il contributo spetta una sola volta, anche in caso di acquisto di un singolo componente dello strumento, per un importo non superiore a mille euro e, comunque, in misura non eccedente il prezzo di acquisto dello strumento. A tal fine, la Stabilità 2016 ha stanziato risorse pari a 15 milioni di euro e, per questo, l’agevolazione viene concessa, in base all’ordine cronologico delle richieste comunicate dai rivenditori, entro il limite complessivo dell’ammontare a disposizione.

 

Come

 

Per ottenere lo sconto, lo studente deve chiedere, al conservatorio di musica o all’istituto musicale pareggiato, il rilascio del certificato d’iscrizione, non ripetibile “per tale finalità”, con il quale l’istituzione attesta la sussistenza dei requisiti necessari per fruire del contributo. Al momento dell’acquisto dello strumento, lo studente deve consegnare il certificato al venditore, che dovrà documentare l’acquisto mediante fattura, anche semplificata, o ricevuta fiscale o scontrino parlante che indichi, oltre agli altri dati ordinariamente richiesti, il codice fiscale dello studente, il prezzo totale della vendita, sul quale è applicata l’Iva, e l’ammontare del bonus.

 

I certificati di frequenza rilasciati da conservatori e istituti musicali – ha chiarito la circolare 15/2016 – rientrano, ai fini dell’imposta di bollo, nell’ambito applicativo dell’articolo 5, comma 1, della tabella annessa al Dpr 642/1972, che prevede specifiche ipotesi di atti e documenti esenti “in modo assoluto” dal tributo, tra cui gli “Atti e copie del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo, dichiarazioni, denunzie, atti, documenti e copie presentati ai competenti Uffici ai fini della applicazione delle leggi tributarie…”. E il certificato in questione serve a documentare, anche nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, la sussistenza dei requisiti necessari affinché lo studente possa beneficiare del contributo per l’acquisto dello strumento musicale e il rivenditore o produttore del relativo credito d’imposta.

 

Ugualmente non sconta l’imposta di bollo l’istanza presentata dallo studente per ottenere il certificato. L’articolo 14 della stessa tabella, infatti, sancisce l’esenzione dal tributo per le “Domande per ottenere certificati ed altri atti e documenti esenti dall’imposta di bollo…”. Sui documenti rilasciati in esenzione dal bollo va indicato l’uso per il quale gli stessi sono destinati.