Gli eurogiudici chiamati a fornire indicazioni sulla corretta interpretazione di una disposizione contenuta in un regolamento comunitario del 2009 che disciplina la materia. La controversia che ha portato alla decisione della Corte di giustizia europea riguarda il rifiuto delle autorità doganali olandesi di ammettere in franchigia dai dazi all’importazione i beni personali che un soggetto ha importato nei Paesi Bassi allorchè ha lasciato il Qatar, dove aveva risieduto e lavorato per tre anni e mezzo. Secondo tali autorità, la franchigia doganale non è applicabile nel caso di cui al procedimento principale, in quanto la residenza normale del soggetto sarebbe in realtà rimasta fissata nei Paesi Bassi durante tutto tale periodo.
La controversia – Il ricorrente nel procedimento principale ha risieduto e lavorato nei Paesi Bassi fino al 2008. Dal marzo 2008 all’agosto 2011 l’interessato ha lavorato nel Qatar, ove il suo datore di lavoro gli ha messo a disposizione un’abitazione. Il ricorrente nel procedimento principale aveva legami sia professionali sia personali in tale paese terzo, mentre la moglie ha continuato ad abitare e a lavorare nei Paesi Bassi. Nel corso del periodo in questione il soggetto ha trascorso 281 giorni fuori dal Qatar, durante i quali egli ha fatto visita alla moglie, ai figli maggiorenni e al resto della famiglia nei Paesi Bassi. Alla cessazione del rapporto di lavoro in Qatar, il ricorrente nel procedimento principale ha chiesto che gli fosse rilasciata un’autorizzazione a importare dal Qatar nell’Unione i suoi beni personali in franchigia dai dazi all’importazione, così come previsto dall’articolo 3 del regolamento n. 1186/2009. Tale richiesta gli veniva negata dall’ispettore tributario, con la motivazione che non vi era stato alcun trasferimento della sua residenza normale verso i Paesi Bassi. Il ricorrente avrebbe infatti conservato la sua residenza normale in tale Stato membro durante tutto il suo soggiorno nel Qatar, sicché la sua residenza normale non sarebbe mai stata situata in tale Paese terzo.
Il ricorso contro la decisione – Il ricorrente, contro la decisione dell’amministrazione finanziaria, proponeva con esito positivo ricorso al Tribunale di Haarlem. L’ispettore tributario si appellava alla decisione del Tribunale dinanzi alla Corte d’appello di Amsterdam. Quest’ultimo giudice ha ricordato che, secondo la giurisprudenza della Corte, la residenza normale è il luogo in cui l’interessato ha il centro permanente dei suoi interessi. Lo stesso giudice ha in seguito rilevato che, tenuto conto dei legami personali e professionali del ricorrente, non era possibile stabilire ove fosse situato il centro permanente dei suoi interessi. Stanti tali considerazioni, secondo tale giudice, occorreva privilegiare i legami personali e pertanto, durante il periodo in questione, la residenza normale del ricorrente di cui al procedimento principale era situata non nel Qatar, bensì nei Paesi Bassi. Il ricorrente proponeva quindi ricorso per cassazione dinanzi al giudice del rinvio. Tale giudice, dopo aver posto in evidenza che il regolamento n. 1186/2009 non prevedeva alcuna definizione della nozione di residenza normale, ha osservato che la decisione della Corte d’appello di Amsterdam induceva a chiedersi se il ricorrente nel procedimento principale avesse avuto, durante il periodo in questione, una residenza normale tanto nei Paesi Bassi quanto nel Qatar. L’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 1186/2009 stabilisce che possono beneficiare della franchigia solo le persone che hanno avuto la residenza normale fuori del territorio doganale della Comunità da almeno dodici mesi consecutivi. Inoltre, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, di tale regolamento, la franchigia è accordata solo per i beni personali dichiarati per la libera pratica entro un termine di dodici mesi dalla data alla quale l’interessato ha stabilito la sua residenza normale nel territorio doganale dell’Unione europea. Visti i dubbi interpretativi sollevati, la Corte suprema dei Paesi Bassi decide di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte due questioni pregiudiziali.
Le questioni pregiudiziali – Se il regolamento n. 1186/2009 prevede la possibilità che una persona fisica abbia la sua residenza normale contemporaneamente tanto in uno Stato membro quanto in un paese terzo. Nel caso in cui tale ipotesi sia contemplata, se la franchigia dai dazi all’importazione, ex articolo 3 di detto regolamento, sia applicabile a beni personali che vengono trasferiti nell’Unione a seguito della cessazione della residenza normale in un paese terzo.
Nel caso in cui il regolamento in questione escluda la possibilità di avere una doppia residenza normale, e una valutazione di tutte le circostanze non sia sufficiente ad individuare la residenza normale, quali debbano essere i criteri da prendere in considerazione per stabilire in che paese l’interessato ha la sua residenza.
Sulle questioni pregiudiziali – Il giudice del rinvio, in merito alla prima questione pregiudiziale, chiarisce che il regolamento n. 1186/2009 non prevede alcuna definizione della nozione di residenza normale. In tale regolamento l’espressione residenza normale è utilizzata al singolare, il che tende a confermare che una persona fisica può avere al contempo una sola residenza. Tale articolo subordina la concessione della franchigia dai dazi all’importazione al trasferimento della residenza normale da un paese terzo verso il territorio doganale dell’Unione. L’articolo 4 di tale regolamento dispone che la franchigia è limitata ai beni personali, che, da un lato, sono stati utilizzati dall’interessato nel luogo della sua precedente residenza normale per un periodo di almeno sei mesi prima della data in cui ha cessato di avere la sua residenza nel paese terzo di provenienza e, dall’altro, sono destinati a essere utilizzati nel luogo della sua nuova residenza. Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 3 del regolamento n. 1186/2009 dev’essere interpretato nel senso che, ai fini dell’applicazione di tale articolo, una persona fisica non può avere contemporaneamente la sua residenza normale tanto in uno Stato membro quanto in un paese terzo.
Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, i criteri da utilizzare per stabilire il luogo della residenza normale, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale in cui l’interessato ha, in un paese terzo, tanto legami personali quanto legami professionali e, in uno Stato membro, legami personali. Secondo la giurisprudenza elaborata negli anni nell’ambito di vari settori del diritto dell’Unione, la residenza normale dev’essere considerata il luogo in cui l’interessato ha stabilito il centro permanente dei propri interessi. Tra gli elementi da considerare ai fini degli interessi della persona, vanno ricompresi tra gli altri, la presenza fisica dell’interessato e quella dei suoi familiari, la disponibilità di un’abitazione, il luogo dove i figli frequentano effettivamente la scuola, il luogo d’esercizio delle attività professionali, il luogo in cui vi siano interessi patrimoniali, quello dei legami amministrativi con le autorità pubbliche e gli organismi sociali. La Corte ha precisato, che qualora una valutazione globale di tutti gli elementi di fatto rilevanti non consenta di individuare il centro permanente degli interessi della persona di cui trattasi, ai fini di tale individuazione va data preminenza ai legami personali.
La giurisprudenza formulata negli anni e le varie direttive prese a riferimento, riguardano principalmente le franchigie fiscali applicabili nell’interno dell’Unione, mentre il regolamento in parola è relativo alle franchigie doganali applicabili ai beni provenienti da paesi terzi importati nell’Unione. In virtù di quanto precedentemente specificato, l’obiettivo di dette direttive risulta essere diverso da quello del regolamento n.1186/2009. Da ciò ne deriva che la residenza normale, secondo l’articolo 3 del regolamento n. 1186/2009, deve essere considerata il luogo in cui l’interessato ha stabilito il centro permanente dei suoi interessi. Il regolamento n. 1186/2009 accorda un’importanza particolare alla durata del soggiorno della persona nel paese terzo in questione. Secondo detto regolamento, infatti, possono beneficiare della franchigia doganale solo le persone che hanno avuto la loro residenza normale fuori del territorio doganale dell’Unione per almeno dodici mesi consecutivi. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, in cui l’interessato ha, in un paese terzo, tanto legami personali quanto legami professionali e, in uno Stato membro, legami personali, al fine di determinare se la residenza normale dell’interessato, ai sensi dell’articolo 3 del regolamento n. 1186/2009, sia situata nel paese terzo, occorre accordare, al momento della valutazione globale degli elementi di fatto rilevanti, un’importanza particolare alla durata del soggiorno della persona di cui trattasi in tale paese terzo.
La decisione della Corte. Chiamati a pronunciarsi sulle questioni, i giudici sovranazionali hanno chiarito che nell’ambito delle franchigie doganali di cui all’articolo 3 del regolamento n.1186/2009 CE, una persona fisica non può avere contemporaneamente la sua residenza normale tanto in uno Stato membro quanto in un paese terzo. Nel caso di cui al procedimento principale, al fine di determinare dove sia ubicata la residenza normale del soggetto, occorre al momento della valutazione globale degli elementi di fatto rilevanti, dare particolare importanza alla durata del soggiorno della persona nel Paese terzo di cui trattasi.