Alcuni quesiti con risposta relativi alla terza fascia personale ATA , nella fattispecie sui posti riservati ai sensi della legge 68/99 e sulla valutazione del titolo d’accesso.
Nelle graduatorie di III fascia del personale ATA, chi non ho fatto mai supplenze, perché molto basso in graduatoria, cui è stata riconosciuta una invalidità del 46% e iscritto al collocamento sotto le categorie protette legge 68/99, può recarsi all’ufficio scolastico dove ho presentato domanda per personale ATA e farsi iscrivere nelle riserve?
III Fascia ATA: norme su punteggio d’accesso e legge 68/99
L’assolvimento degli obblighi derivanti dall’applicazione della legge 19 marzo 1999, n. 68 e dalle altre leggi speciali, che prescrivono riserve di posti in favore di particolari categorie, è interamente soddisfatto in sede di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, mediante scorrimento delle corrispondenti graduatorie provinciali permanenti, dei corrispondenti elenchi provinciali ad esaurimento e delle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico per le supplenze. Per quanto riguarda, invece, le graduatorie di circolo e di istituto di III fascia non opera alcuna riserva di posti.
Pertanto, al momento, non ci si può avvalere di tale riserva.
Invece, chi è iscritto alla graduatoria III fascia ATA, ma, oltre ad aver conseguito il diploma, non ha fatto corsi riconosciuti se non quelli come addetto alla sicurezza e al primo soccorso, che tipo di punteggio sul titolo d’accesso deve tenere in considerazione?
In riferimento al D.M. 716/2014 per i titoli di studio che riportano un punteggio unico per tutte le materie, tale punteggio deve essere rapportato a dieci. Dunque chi, ad esempio ha ricevuto una votazione al diploma di 69/100 dovrà considerare come punteggio, attribuito nelle graduatorie di III fascia ATA, 6,9.