imoposta di boollo, quietanzeCon due documenti di prassi del 18 aprile 2016, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito l’ambito di applicazione dell’imposta di bollo in relazione a due diverse fattispecie. Nello specifico, la risoluzione 24/E ha stabilito che sono esenti dall’imposta di bollo (articolo 18, comma 1, del Dpr 115/2002) i certificati anagrafici richiesti dagli studi legali per la notifica di atti giudiziari in quanto funzionali al procedimento giurisdizionale. Analogamente, con la risoluzione 25/E, sono state valutate esenti dal bollo anche le quietanze emesse dagli organi di polizia stradale a seguito della riscossione di proventi contravvenzionali (articolo 5, comma 4, della tabella annessa al Dpr 642/1972).

 

La prima delle due questioni affrontate nasce in seguito a un’istanza di interpello presentata dal ministero degli Interni. La regola generale prevede che i certificati rilasciati in base alle risultanze dei registri anagrafici (Dpr 223/1989) siano soggetti all’imposta di bollo. Possono, tuttavia, essere rilasciati senza il pagamento dell’imposta se destinati a uno degli usi indicati nella tabella, allegato B, annessa al Dpr 642/1972 o nei casi previsti da leggi speciali. L’introduzione del contributo unificato, da corrispondere per i procedimenti giurisdizionali, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, comporta la non applicabilità dell’imposta di bollo agli atti e provvedimenti processuali, inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali (articolo 18 del Dpr 115/2002). Al riguardo, il legislatore, non facendo distinzione tra i termini procedimento e processo, ha subordinato tutti gli atti e i provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali al contributo unificato, escludendoli, allo stesso tempo, dall’imposta di bollo (circolare 70/E del 2002). Pertanto, i certificati anagrafici beneficiano del regime di esenzione dall’imposta di bollo, qualora antecedenti, necessari e funzionali ai procedimenti giurisdizionali. Sul certificato rilasciato in esenzione dovrà essere indicata la norma di riferimento, ovvero l’uso cui tale atto è destinato. A tal fine, è necessario che il beneficiario sia parte processuale.

 

Con la seconda risoluzione, è stata invece affrontata la questione relativa al trattamento fiscale, sempre ai fini dell’imposta di bollo, delle quietanze di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie relative a infrazioni stradali. In base al Dlgs 285/1992, il pagamento delle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada può avvenire o presso l’ufficio dal quale dipende l’agente accertatore oppure a mezzo di versamento in conto corrente postale, oppure, se l’amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente bancario. Per ogni pagamento in misura ridotta effettuato nel termine, viene compilata e rilasciata apposita quietanza dall’organo al quale è effettuato (Dpr 495/1992). In deroga alla regola generale, sono esentati dall’imposta di bollo atti e copie relativi al procedimento, anche esecutivo, per la riscossione dei tributi, dei contributi e delle entrate extra-tributarie dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficienza, dei contributi e delle entrate extra-tributarie di qualsiasi ente autorizzato per legge ad avvalersi dell’opera dei concessionari del servizio nazionale di riscossione (articolo 5, comma 4, della tabella annessa al Dpr 642/1972).

 

La sanzione amministrativa per violazione delle disposizioni recate dal Codice della strada è irrogata nell’esercizio di potestà amministrativa. Deve essere pertanto ricondotta nell’ambito delle entrate extra-tributarie dello Stato o degli enti locali. Analogamente, nel medesimo ambito applicativo devono essere ricondotti anche gli atti relativi alla riscossione delle predette sanzioni. Sono conseguentemente esenti dall’imposta di bollo le quietanze di pagamento emesse dagli organi della polizia stradale a seguito della riscossione di proventi contravvenzionali.