ambienteFinalità:

 

Sono stati pubblicati i criteri attuativi che disciplinano l’attuazione dei contratti di filiera e dei contratti di distretto nel settore agroalimentare. Gli interventi agevolativi sono attuati con Provvedimenti che individuano, oltre a quanto già previsto nel seguente Decreto, l’ammontare delle risorse disponibili, i requisiti di accesso dei soggetti beneficiari, le condizioni di ammissibilità dei Programmi e/o dei Progetti, le spese ammissibili, la forma e l’intensità delle agevolazioni, nonché i termini e le modalità per la presentazione delle domande.

 

Beneficiari:

 

I soggetti proponenti dovranno essere:

 

-Le Società cooperative agricole e loro consorzi, i consorzi di imprese, le organizzazioni di produttori agricoli e le associazioni di organizzazioni di produttori agricoli riconosciute ai sensi della normativa vigente, che operano nel settore agricolo e agroalimentare;

 

-Le rappresentanze di distretti rurali e agro-alimentari individuati dalle Regioni ai sensi dell’Articolo 13 del Decreto Legislativo 18 Maggio 2001, n.228;

 

-Le associazioni temporanee di impresa tra i soggetti beneficiari, già costituite all’atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni;

 

-Le Società costituite tra soggetti che esercitino l’attività agricola e le imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione, purché almeno il 51% del capitale sociale sia posseduto da imprenditori agricoli, Società cooperative agricole e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente;

 

-Le reti di imprese che abbiano già sottoscritto un Contratto di rete al momento della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni.

 

I soggetti beneficiari saranno:

 

-Le organizzazioni di produttori agricoli e le associazioni di organizzazioni di produttori agricoli riconosciute ai sensi della normativa vigente;

 

-Le imprese come definite dalla normativa vigente, anche in forma consortile, le Società cooperative e loro consorzi, nonché le imprese organizzate in reti di imprese, che operano nel settore agricolo ed agroalimentare;

 

-Le Società costituite tra soggetti che esercitino l’attività agricola e le imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione, purché almeno il 51% del capitale sociale sia posseduto da imprenditori agricoli, cooperative agricole e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente…il capitale delle predette Società potrà essere posseduto, in misura non superiore al 10%, anche da grandi imprese, agricole o commerciali.

 

Scadenza:

 

Fino ad esaurimento risorse.

 

Per saperne di più:

 

Tratto da:

 

Link:

 

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9327