trattenimento in servizioIl trattenimento in servizio è un istituto che consente ai dipendenti pubblici di rimanere sul posto di lavoro per un ulteriore lasso di tempo oltre il compimento dell’età pensionabile di vecchiaia, cioè oltre i 66 anni e 7 mesi. Prima del decreto legge sulla Riforma della pubblica amministrazione (Dl 90/2014), il dipendente pubblico poteva chiedere, e l’amministrazione concedere, il trattenimento per un biennio dopo il compimento dell’età pensionabile (es. da 66 a 68 anni). Il Decreto legge 90/2014 ha provveduto all’abolizione dell’istituto a partire dal 1° novembre 2014 eliminando, pertanto la possibilità per il lavoratore di chiedere di restare in servizio oltre il limite anagrafico per il pensionamento di vecchiaia. Attualmente, pertanto, al perfezionamento dei 66 anni e 7 mesi l’amministrazione pubblica deve obbligatoriamente collocare a riposo d’ufficio il dipendente.

 

Resta solo un’eccezione: laddove, al compimento della predetta età, il lavoratore non abbia raggiunto il requisito contributivo minimo per ottenere la pensione di vecchiaia (cioè 20 anni di contributi) questi può chiedere comunque il trattenimento a condizione che raggiunga il predetto requisito contributivo entro l’età massima di 70 anni (da adeguare alla stima di vita). Il trattenimento in servizio non può essere concesso in nessun altro caso al di fuori di tale eccezionale circostanza.

 

Questo temperamento discende dalla sentenza della Corte Costituzionale numero 282 del 1991 ed è stato confermato dalla recente Circolare della Funzione Pubblica 1/2015. La Circolare precisa infatti che se “considerando tutti i periodi contributivi, il dipendente non raggiungerà il minimo di anzianità contributiva entro il raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia prevista dall’articolo 24, comma 6, del predetto decreto-legge n. 201 del 2011, l’amministrazione dovrà valutare se la prosecuzione del rapporto di lavoro fino al compimento dei 70 anni di età (oltre all’adeguamento alla speranza di vita) consentirebbe il conseguimento del requisito contributivo. In caso affermativo, l’amministrazione dovrà proseguire il rapporto di lavoro al fine di raggiungere l’anzianità contributiva minima. In caso contrario, l’amministrazione dovrà risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro”.

 

Ad esempio se il lavoratore avesse 66 anni e 7 mesi ma solo 18 anni di contributi la pubblica amministrazione dovrà disporre il trattenimento in servizio sino a 68 anni e 7 mesi per permettere al lavoratore di guadagnare la prestazione di vecchiaia che, come già detto, richiede un minimo di 20 anni di contributi. Se il rapporto fosse risolto a 66 anni e 7 mesi costui non potrebbe accedere alla pensione in quanto carente dei 20 anni di contributi.

 

Prima di disporre il trattenimento le pubbliche amministrazioni dovranno però valutare se il requisito dei 20 anni di contributi possa essere integrato sommando le anzianità contributive relative a diverse gestioni previdenziali ai fini dell’esercizio della totalizzazione o del cumulo contributivo gratuito secondo quanto stabilito dall’articolo 1, commi 238-248, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Così, ad esempio, qualora il nostro lavoratore avesse altri 5 anni di contributi nella gestione separata, non potrà ottenere il trattenimento perchè, tramite questi due istituti, egli potrebbe perfezionare il requisito contributivo minimo di 20 anni per la prestazione di vecchiaia (18 anni + 5 anni = 23 anni di contributi).

 

Dipendenti Pubblici, trattenimento in servizio più ampio?