biciInfortuni in Bici: la Corte di Cassazione, con sentenza n. 7313/2016, ha affermato la retroattività della norma della Legge n. 221/2015 che garantisce l’indennizzo a chi si infortuna in bicicletta. Questo in sintesi quanto affermato dalla sentenza, accogliendo il ricorso di un uomo che si era visto precluso dai giudici di merito il riconoscimento dell’infortunio in itinere a seguito del sinistro con un motociclo mentre faceva ritorno a casa in bicicletta.

 

Ripercorrendo la disciplina in materia (cfr. art. 12 d.lgs. n. 38/2000) i giudici giungono alla recente normativa (l. n. 221/2015), il cui art. 5 prevede specifiche disposizioni volte ad incentivare la mobilità sostenibile anche nei percorsi casa-lavoro (ivi inclusi le iniziative di bike-pooling e di bike-sharing, i programmi di educazione e sicurezza stradale, di riduzione dei traffico, dell’inquinamento, ecc.) e ad integrare la materia dell’infortunio in itinere.

 

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Infortuni in Bici: l’indennizzo è garantito, norma retroattiva

 

Risarcibilità da valutare anche rispetto a esigenze ambientali e ai costumi locali. Tra i parametri di giudizio va soppesato il collegato ambientale per il quale l’uso della bicicletta è sempre «necessitato» L’infortunio in itinere va riconosciuto quando l’utilizzo del mezzo privato sia necessario e quando il dipendete non metta a rischio volontariamente la propria incolumità, interrompendo così il nesso che deve esserci tra lavoro, rischio ed evento.

 

La Cassazione ha precisato che in materia di infortunio in itinere l’assicurazione comprende anche l’utilizzo del mezzo di trasporto privato allorchè imposto da particolari esigenze nell’ambito delle quali preminente rilievo assumono i luoghi in cui la personalità dell’individuo si realizza in rapporto con la comunità familiare. Questa – ribadiscono i Supremi giudici – «si tratta di una definizione della fattispecie dell’infortunio in itinere che va senz’altro condivisa perché maggior rispettosa dei canoni costituzionali della ragionevolezza (articolo 3 della Costituzione) e della protezione dei lavoratori in caso d’infortunio (articolo 38 della Costituzione)»

 

Decisamente significativo è poi il richiamo alla recente normativa sulla green economy (legge n. 221/2016) che per l’appunto prevede specifiche disposizioni volte a incentivare la mobilità sostenibile anche nei percorsi casa-lavoro, incluse le iniziative di bike-pooling e di bike-sharing, in programmi di educazione e sicurezza stradale, di riduzione del traffico, dell’inquinamento e della sosta degli autoveicoli in prossimità delle sedi di lavoro anche al fine di contrastare problemi derivanti dalla vita sedentaria.