referendum 17 aprileIl Ministero dell’Interno – Direzione centrale per i Servizi elettorali ha ricordato, nella circolare n. 18, quali sono gli adempimenti concernenti la costituzione e il funzionamento degli uffici di sezione e le operazioni di votazione e di scrutinio.

 

Le operazioni di votazione si svolgeranno, com’è noto, domenica 17 aprile, dalle ore 7 alle ore 23 (art. 1, comma 399, primo periodo, legge 27 dicembre 2013, n. 147 – legge di stabilità 2014).

 

Nelle ore antimeridiane del giorno che precede la consultazione referendaria, cioè di sabato 16 aprile 2016, il sindaco provvede a far consegnare al presidente di ogni ufficio di sezione il materiale occorrente per il funzionamento dell’ufficio stesso e per le operazioni di votazione e scrutinio (art. 30 D.P.R. 30.3.1957, n. 361).

 

Detto materiale ricomprende, tra l’altro, i registri, maschile e femminile, per l’annotazione dei numeri di tessera elettorale personale dei votanti e il bollo della sezione. Le sezioni elettorali nel cui ambito sono costituiti seggi speciali o “volanti” (per la raccolta del voto presso luoghi di cura o detenzione o presso il domicilio degli elettori) devono essere dotate di un bollo di sezione in più per ogni seggio speciale o “volante”.

 

I partiti e gruppi politici presenti in Parlamento e i promotori del referendum possono designare, presso ogni seggio, due propri rappresentanti, di cui uno effettivo e l’altro supplente (art. 19 legge n. 352/1970 e art. 25 D.P.R. n. 361/1957).

 

Alle designazioni provvede una persona delegata dal partito o gruppo politico o dai promotori del referendum. Tale persona deve essere munita di mandato autenticato da notaio e conferito, rispettivamente, da almeno uno dei promotori del referendum o, per i partiti e gruppi politici, dal presidente o segretario o altra idonea figura organizzativa di livello provinciale, regionale o nazionale.

 

Alle designazioni, ovviamente, i presidenti o segretari dei partiti e i singoli promotori del referendum possono provvedere anche direttamente.

 

Tali designazioni sono prodotte in carta libera con firma autenticata da uno dei soggetti di cui all’art. 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53.

 

All’esterno di tutti gli edifici in cui sono ubicati i seggi elettorali, nonché all’esterno degli ospedali e dei luoghi di cura o di detenzione nei quali è istituita una sezione ospedaliera o in cui opera un seggio speciale dovranno essere esposte contemporaneamente le bandiere italiana ed europea dall’insediamento sino alla chiusura definitiva delle operazioni di scrutinio (legge 5 febbraio 1998, n. 22 e D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121).

 

Gli schemi per la corretta esposizione di entrambe le bandiere sono consultabili al seguente indirizzo internet:

 

htttp://www.governo.it/Presidenza/cerimoniale/schemi_esposizione.html.

 

 

 

Per tutte le restanti indicazioni potete consultare il testo completo della Circolare in allegato all’articolo.