Partono le operazioni di mobilità per i docenti della fase A: quali precedenze operano nelle fasi comunale e provinciale? Quale documentazione allegare; quale scuola o comune inserire come prima preferenza? La guida per evitare di far invalidare la precedenza.
CHI E’ INTERESSATO?
I docenti assunti entro il ‘14/15 – compresi i titolari sulla DOS, i docenti in sovrannumero e/o in esubero, coloro che hanno diritto al rientro entro l’ottennio – che potranno fare domanda di mobilità su scuola, nel limite degli ambiti della provincia di titolarità, su tutti i posti vacanti e disponibili nonché su quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE. Rientra in tale fase anche il personale docente che abbia perso la titolarità della sede ai sensi dell’articolo 36 del CCNL, avendo compiuto tre anni di servizio in qualità di supplente, al fine di ottenere la sede di titolarità. La titolarità è su scuola.
La fase A della mobilità è divisa in 3 sottofasi:
- COMUNALE
- PROVINCIALE
- PASSAGGI DI CATTEDRA E DI RUOLO PROVINCIALI
In ognuna di queste sottofasi esistono delle precedenze. Analizziamo quali e soprattutto diamo delle indicazioni su come farle valere (documentazione da allegare e preferenze di scuola o comune da inserire nel modulo- domanda online) per evitare la non convalida delle stesse.
FASE COMUNALE
Tale fase riguarda solo i docenti assunti entro il 2014/15 perché già titolari di sede o comunque riguarda gli assunti in ruolo precedentemente al 1/9/2015.
Le operazioni della fase comunale sono finalizzate ad acquisire un titolarità su sede scolastica, comprendendo tanti movimenti quanti sono i comuni della provincia. In questa fase ci sono, in ordine di priorità, le seguenti precedenze:
- docenti non vedenti o emodializzati;
- docenti trasferiti nell’ultimo ottennio in quanto soprannumerari – rientro nella scuola di ex titolarità.
- Corso serale/diurno stesso istituto scuola di II grado
- docenti, nell’ordine: 1. disabili di cui all’art. 21, della legge n. 104/92; 2. personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); 3. personale disabile art. 3 comma 3 legge 104/92
- Genitori che assistono il figlio disabile (handicap anche “rivedibile”) – limitatamente ai comuni con più distretti
- Marito che assiste la moglie disabile (e viceversa) e figlio referente unico che assiste il genitore disabile – limitatamente ai comuni con più distretti
- Servizio di almeno tre anni presso ospedali e istituzioni penitenziarie – servizio presso i corsi per adulti – precedenza per accesso in dette strutture o corsi – precedenza solo se si richiedono detti istituti/strutture.
- precedenza per personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nel comune di precedente titolarità
ANALIZZIAMO LE PRECEDENZE
1 Docenti non vedenti o emodializzati
È il punto I) dell’art. 13 del contratto che riguarda i docenti non vedenti o emodializzati.
[Per tale precedenza i docenti devono possedere una certificazione medica che comprovi questi particolari status. La certificazione medica potrà essere scannerizzata e allegata direttamente nel modulo di domanda online oppure presentata/inviata alla scuola di servizio o all’ATP di competenza. Non esiste per tali docenti nessun vincolo di scuola e di provincia. Pertanto le scuole/distretti/comuni possono essere inseriti nell’ordine che deciderà il docente senza alcun vincolo particolare.]
2 Docenti trasferiti nell’ultimo ottennio in quanto soprannumerari
Riguarda i trasferimenti a domanda nel plesso, circolo, scuola o istituto di precedente titolarità dei docenti trasferiti nell’ultimo ottennio in quanto soprannumerari, beneficiari della precedenza di cui al punto II) dell’art. 13 del contratto nonché, limitatamente alla scuola secondaria di secondo grado, trasferimenti a domanda dei docenti soprannumerari titolari di istituti oggetto di unificazione, nonché, limitatamente alla scuola secondaria, trasferimenti a domanda dei docenti individuati come soprannumerari titolari negli istituti dimensionati.
[Si tratta della precedenza per docenti per personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità (o, per la scuola secondaria, soprannumerari per dimensionamenti/unificazioni).
I docenti per fruire di tale precedenza dovranno OBBLIGATORIAMENTE allegare alla domanda l’allegato F che riguarda la dichiarazione di continuità e che comprova di aver condizionato la domanda di trasferimento tutti gli anni; indicare poi nell’apposita casella del modulo-domanda la scuola di ex titolarità; in ultimo, riportare come prima preferenza la medesima indicazione espressa nella apposita casella, ovvero una preferenza zonale che la comprenda.
Qualora si ometta di indicare la scuola, il circolo o l’istituto o centro territoriale riorganizzato nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263, da cui si è stati trasferiti nell’ultimo ottennio, nell’apposita casella del modulo-domanda, oppure non alleghi la dichiarazione di cui sopra,si perde il diritto alla precedenza].
Nei casi in cui si sia verificato spostamento del plesso, circolo, scuola, o istituto di titolarità per effetto delle operazioni di dimensionamento della rete scolastica, la precedenza è riferita, ovviamente, al nuovo plesso, circolo, scuola o istituto corrispondente al precedente, di cui va riportata l’attuale denominazione ufficiale (comprensiva del codice meccanografico) nell’apposita casella del modulo domanda.
NOTA BENE: La precedenza è valida soltanto per un istituto, avente sede nello stesso comune, oggetto della stessa operazione di unificazione che ha coinvolto la scuola ove l’aspirante risulta soprannumerario.
3 Corso serale/diurno stesso istituto scuola di II grado
Per la sola scuola secondaria di II grado trasferimenti, a domanda, da corso diurno a corso serale nell’ambito dello stesso istituto e viceversa, ovvero nell’ambito dello stesso Istituto di Istruzione Secondaria Superiore ove siano presenti organici distinti e funzionanti nello stesso comune, a condizione che non vi sia esubero, per la stessa classe di concorso, nell’ambito del comune
4 Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative
Riguarda i docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto III) -1)- 2) e 3) dell’art. 13 del contratto. Nell’ordine:
- disabili di cui all’art. 21, della legge n. 104/92
[è necessario che risulti chiaramente, anche in certificazioni distinte, la situazione di disabilità (anche non grave) e il grado di invalidità civile superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A) annessa alla legge 10.8.50, n. 648, riconosciute al medesimo.
Per fruire della precedenza il docente dovrà esprimere come prima preferenza il comune di residenza oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso].
- personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo;
[Nelle certificazioni deve necessariamente risultare l’assiduità della terapia e l’istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa. Le certificazioni devono essere rilasciate dalle competenti A.S.L.
Dalla certificazione si deve rilevare se l’assiduità della terapia sia tale da comportare necessariamente la residenza nella sede dell’istituto di cura.
Si ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa al comune in cui esista un centro di cura specializzato].
- personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell’art. 33 della legge n. 104/92
[nella certificazione deve risultare la situazione di gravità della disabilità (art. 3 comma 3 legge 104/92).
Per fruire della precedenza il docente dovrà esprimere come prima preferenza il comune di residenza oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso].
Per tutti e tre i punti la certificazione medica potrà essere scannerizzata e allegata direttamente nel modulo-domanda online oppure presentata/inviata alla scuola di servizio o all’ATP di competenza.
5 Genitori che assistono il figlio disabile
Riguarda i docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell’art. 13 del contratto:
- la precedenza è valida solo tra comuni con più distretti (è il caso per esempio delle grandi città es. Milano, Roma ecc. in cui i comuni sono divisi in più distretti).
- La precedenza spetta ad entrambi i genitori;
- La situazione di handicap (ART. 3 COMMA 3 legge 104/92) del figlio può essere anche “RIVEDIBILE”.
- Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei FRATELLI o delle SORELLE, in grado di prestare assistenza, CONVIVENZA di soggetto disabile in situazione di gravità o a chi, individuato dall’autorità giudiziaria competente, esercita tale tutela. [L’ASSSITENZA ALLA SORELLA/FRATELLO può quindi AVVENIRE SOLO SE ENTRAMBI I GENITORI SONO MANCANTI O TOTALMENTE INABILI. INOLTRE IL FRATELLO/SORELLA DEVE CONVIVERE COL DISABILE.]
[Il personale scolastico beneficia della precedenza se esprime il comune o distretto sub comunale in caso di comuni con più distretti ove risulti domiciliato il soggetto disabile. Tale precedenza permane anche nel caso in cui, prima del predetto comune o distretto sub comunale, siano indicate una o più istituzioni scolastiche comprese in essi.
In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile è obbligatorio indicare il comune o ambito viciniore a quello del domicilio dell’assistito con posti richiedibili.
L’indicazione della preferenza sintetica per l’intero comune di ricongiungimento, ovvero per il distretto scolastico del domicilio, per i comuni suddivisi in più distretti, o qualora la domanda preveda l’indicazione di ambiti territoriali andrà indicato per primo l’ambito corrispondente al predetto comune di residenza oppure alla parte di esso necessaria per l’assistenza.
La mancata indicazione del comune o distretto o ambito territoriale di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell’ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l’annullamento dell’intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza.]
La certificazione medica potrà essere scannerizzata e allegata direttamente nel modulo di domanda online oppure presentata/inviata alla scuola di servizio o all’ATP di competenza.
6 Marito che assiste la moglie disabile (e viceversa) e figlio referente unico che assiste il genitore disabile
Riguarda i docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell’art. 13 del contratto
- la precedenza è valida solo tra comuni con più distretti (è il caso per esempio delle grandi città es. Milano, Roma, ecc. in cui i comuni sono divisi in più distretti).
- La situazione di handicap (ART 3 COMMA 3 legge 104/92) del disabile deve essere “PERMANENTE”.
Per il figlio referente unico che assiste il genitore:
la precedenza viene riconosciuta in presenza di tutte le sottoelencate condizioni:
- documentata impossibilità del coniuge di provvedere all’assistenza per motivi oggettivi;
- documentata impossibilità, da parte di ciascun altro figlio di effettuare l’assistenza al genitore disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, tali da non consentire l’effettiva assistenza nel corso dell’anno scolastico. La documentazione rilasciata dagli altri figli non è necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza in qualità di referente unico, sia anche l’unico figlio convivente con il genitore disabile. Tale situazione di convivenza deve essere documentata dall’interessato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni .
- essere anche l’unico figlio che ha chiesto di fruire periodicamente nell’anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42 comma 5 del D.L.vo 151/2001.
In assenza anche di una sola delle suddette condizioni per il figlio referente unico che assiste un genitore in presenza di coniuge o di altri figli, la precedenza nella mobilità provinciale prevista dalla L. 104/92 potrà essere fruita esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria.
[Il personale scolastico beneficia della precedenza se esprime il comune o distretto sub comunale in caso di comuni con più distretti ove risulti domiciliato il soggetto disabile. Tale precedenza permane anche nel caso in cui, prima del predetto comune o distretto sub comunale, siano indicate una o più istituzioni scolastiche comprese in essi.
In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile è obbligatorio indicare il comune o ambito viciniore a quello del domicilio dell’assistito con posti richiedibili.
L’indicazione della preferenza sintetica per l’intero comune di ricongiungimento, ovvero per il distretto scolastico del domicilio, per i comuni suddivisi in più distretti, o qualora la domanda preveda l’indicazione di ambiti territoriali andrà indicato per primo l’ambito corrispondente al predetto comune di residenza oppure alla parte di esso necessaria per l’assistenza.
La mancata indicazione del comune o distretto o ambito territoriale di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell’ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l’annullamento dell’intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza.]
7 Servizio presso ospedali e istituzioni penitenziarie – servizio presso i corsi per adulti – precedenza per accesso in dette strutture o corsi per il personale che abbia comunque MATURATO ALMENO TRE ANNI di servizio in detti corsi o strutture
[per fruire della precedenza bisogna allegare una dichiarazione da cui si evince il servizio TRIENNALE presso una delle strutture indicate e ovviamente spuntare l’apposita casella che nel modulo di domanda si riferisce a tali istituti].
8 Trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nel comune di precedente titolarità
Riguarda i docenti trasferiti nell’ultimo ottennio in quanto soprannumerari, nel comune di precedente titolarità beneficiari della precedenza di cui al punto IV) dell’art. 13 del contratto [precedenza per personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nel comune di precedente titolarità].
[Il docente ha titolo, con precedenza rispetto ai movimenti tra comuni della stessa provincia, a rientrare a domanda, nell’ottennio successivo al trasferimento d’ufficio, nel comune di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, in quello più vicino secondo le apposite tabelle di viciniorietà. Detta precedenza opera esclusivamente nell’ambito della tipologia di titolarità al momento dell’avvenuto trasferimento d’ufficio (posto comune e/o cattedra, posto di sostegno.
Per fruire di tale precedenza gli interessati dovranno indicare nell’apposito riquadro del modulo domanda la scuola o il comune dal quale sono stati trasferiti d’ufficio o, in assenza di posti ivi richiedibili, il comune più vicino secondo le tabelle di viciniorietà. Per il citato ottennio è attribuito il punteggio previsto per la continuità di servizio. A tale scopo dovrà essere attestato, con apposita dichiarazione personale, l’anno del trasferimento d’ufficio.
Alle stesse condizioni, tale precedenza viene riconosciuta al personale trasferito in quanto soprannumerario nei centri per l’istruzione e la formazione dell’età adulta, per il rientro nel comune del centro territoriale riorganizzato nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263, competente del distretto dal quale è stato trasferito nell’ultimo ottennio, considerando a tali fini le cattedre disponibili nel comune.
Rientrano in questa precedenza i trasferimenti dei docenti titolari delle istituzioni scolastiche ubicate nei nuovi comuni per il rientro nell’ottennio nel comune di precedente titolarità, a decorrere dall’anno scolastico successivo a quello dell’entrata in vigore della legge regionale con cui viene istituito il nuovo comune.
Per i docenti di scuola primaria o dell’infanzia trasferiti nell’ultimo ottennio in quanto soprannumerari, quale comune di precedente titolarità si intende il comune dove ha sede la direzione didattica del plesso o della scuola dell’infanzia di precedente titolarità].
FASE PROVINCIALE
La seconda fase del movimento FASE A concerne i trasferimenti da un comune all’altro della provincia nei confronti dei docenti titolari nella provincia medesima, finalizzati ad acquisire un titolarità su sede scolastica.
A tale fase partecipano anche i docenti immessi in ruolo nell’anno scolastico 15/16 ai sensi dell’art. 399 del Testo Unico nelle fasi 0 e A compresi i docenti nominati sul sostegno.
A tale fase partecipa quindi sia il personale in ruolo entro il 2014/15 che il personale neo assunto in ruolo il 1/9/2015.
Tale fase comprende anche:
- i trasferimenti dei docenti titolari dei POSTI DI SOSTEGNO CHE TRANSITANO SUI POSTI COMUNI ovvero sulle cattedre curricolari delle scuole della stessa provincia, anche se il trasferimento è per scuole dello stesso comune;
- i trasferimenti, NELLE TRE TIPOLOGIE DI SOSTEGNO, DEI DOCENTI PROVENIENTI DA POSTO COMUNE OVVERO DA CATTEDRE CURRICOLARI, senza distinzione tra fase comunale e fase intercomunale nell’ambito della provincia. Pertanto la fase provinciale ricomprende i trasferimenti da posto comune a posto di sostegno (e viceversa) anche dei docenti in ruolo entro il 2014/15 e anche se il trasferimento per tali posti è richiesto per scuole dell’attuale comune di titolarità (quindi all’interno dello stesso comune).
Le precedenze sono:
- Docenti, nell’ordine: 1. disabili di cui all’art. 21, della legge n. 104/92; 2. personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); 3. personale disabile art. 3 comma 3 legge 104/92;
- Genitori che assistono il figlio disabile (handicap anche “rivedibile”);
- Marito che assiste la moglie disabile (e viceversa) e figlio referente unico che assiste il genitore disabile (handicap permanente);
- Personale coniuge di militare o di categoria equiparata;
- Servizio presso ospedali e istituzioni penitenziarie – precedenza per accesso in dette strutture per il personale che abbia comunque maturato almeno tre anni di servizio in dette strutture;
- Servizio presso i corsi per adulti – precedenza per accesso in dette strutture o corsi – precedenza solo se si richiedono detti istituti/strutture.
- Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli
- enti locali.
ANALIZZIAMO LE PRECEDENZE
1 Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative
Riguarda i docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto III) -1)- 2) e 3) dell’art. 13 del contratto. Nell’ordine:
- disabili di cui all’art. 21, della legge n. 104/92
[è necessario che risulti chiaramente, anche in certificazioni distinte, la situazione di disabilità e il grado di invalidità civile superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A) annessa alla legge 10.8.50, n. 648, riconosciute al medesimo. Per fruire della precedenza il docente dovrà esprimere come prima preferenza il comune di residenza oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso].
- personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia);
[Nelle certificazioni deve necessariamente risultare l’assiduità della terapia e l’istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa. Le certificazioni devono essere rilasciate dalle competenti A.S.L
Dalla certificazione si deve rilevare se l’assiduità della terapia sia tale da comportare necessariamente la residenza nella sede dell’istituto di cura.
Si ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa al comune in cui esista un centro di cura specializzato].
- personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell’art. 33 della legge n. 104/92
[nella certificazione deve risultare la situazione di gravità della disabilità (art. 3 comma 3 legge 104/92).
Per fruire della precedenza il docente dovrà esprimere come prima preferenza il comune di residenza oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso].
Per tutti e tre i punti la certificazione medica potrà essere scannerizzata e allegata direttamente nel modulo di domanda online oppure presentata/inviata alla scuola di servizio o all’ATP di competenza.
2 Genitori che assistono il figlio disabile
Sono i beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell’art. 13 del contratto:
- La precedenza spetta ad entrambi i genitori;
- La situazione di handicap del figlio può essere anche “RIVEDIBILE”.
- Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei FRATELLI o delle SORELLE, in grado di prestare assistenza, CONVIVENZA di soggetto disabile in situazione di gravità o a chi, individuato dall’autorità giudiziaria competente, esercita tale tutela. [L’ASSSITENZA ALLA SORELLA/FRATELLO può quindi AVVENIRE SOLO SE ENTRAMBI I GENITORI SONO MANCANTI O TOTALMENTE INABILI. INOLTRE IL FRATELLO/SORELLA DEVE CONVIVERE COL DISABILE.]
[Il personale scolastico beneficia della precedenza se esprime il comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile. Tale precedenza permane anche nel caso in cui, prima del predetto comune siano indicate una o più istituzioni scolastiche comprese in essi.
In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile è obbligatorio indicare il comune viciniore a quello del domicilio dell’assistito con posti richiedibili.
L’indicazione della preferenza sintetica per l’intero comune di ricongiungimento andrà indicato per primo l’ambito corrispondente al predetto comune di residenza oppure alla parte di esso necessaria per l’assistenza.
La mancata indicazione del comune di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell’ufficio della precedenza sia per il comune che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l’annullamento dell’intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza.]
La certificazione medica potrà essere scannerizzata e allegata direttamente nel modulo di domanda online oppure presentata/inviata alla scuola di servizio o all’ATP di competenza.
3 Marito che assiste la moglie (e viceversa) e figlio referente unico che assiste il genitore
- La situazione di handicap del disabile deve essere “PERMANENTE”.
Per il figlio referente unico che assiste il genitore:
la precedenza viene riconosciuta in presenza di tutte le sottoelencate condizioni:
- documentata impossibilità del coniuge di provvedere all’assistenza per motivi oggettivi;
- documentata impossibilità, da parte di ciascun altro figlio di effettuare l’assistenza al genitore disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, tali da non consentire l’effettiva assistenza nel corso dell’anno scolastico. La documentazione rilasciata dagli altri figli non è necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza in qualità di referente unico, sia anche l’unico figlio convivente con il genitore disabile. Tale situazione di convivenza deve essere documentata dall’interessato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni .
- essere anche l’unico figlio che ha chiesto di fruire periodicamente nell’anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42 comma 5 del D.L.vo 151/2001.
In assenza anche di una sola delle suddette condizioni per il figlio referente unico che assiste un genitore in presenza di coniuge o di altri figli, la precedenza nella mobilità provinciale prevista dalla L. 104/92 potrà essere fruita esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria.
[Il personale scolastico beneficia della precedenza se esprime il comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile. Tale precedenza permane anche nel caso in cui, prima del predetto comune siano indicate una o più istituzioni scolastiche comprese in essi.
In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile è obbligatorio indicare il comune viciniore a quello del domicilio dell’assistito con posti richiedibili.
L’indicazione della preferenza sintetica per l’intero comune di ricongiungimento andrà indicato per primo l’ambito corrispondente al predetto comune di residenza oppure alla parte di esso necessaria per l’assistenza.
La mancata indicazione del comune di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell’ufficio della precedenza sia per il comune che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l’annullamento dell’intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza.
4 Personale coniuge di militare o di categoria equiparata
È la precedenza di cui al punto VI) dell’art. 13 del contratto.
Il personale scolastico coniuge convivente rispettivamente del personale militare cui viene corrisposta l’indennità di pubblica sicurezza e che si trovi nelle condizioni previste dalle citate norme, ha titolo, alla precedenza nel trasferimento.
I beneficiari di tale precedenza, nel solo caso di trasferimento d’ufficio del coniuge, possono presentare domanda di movimento oltre i termini previsti dalle presenti disposizioni nel caso in cui il trasferimento del coniuge avvenga dopo la scadenza di detti termini. Tali domande non possono, comunque, essere inoltrate oltre le scadenze rispettivamente previste, per ogni categoria di personale e per ogni ordine e grado di scuola, dall’O.M. sulla mobilità del personale scolastico.
Dopo tali scadenze, infatti, le predette esigenze di ricongiungimento al coniuge trasferito, possono essere esaminate solo in sede di operazioni di assegnazione provvisoria.
[La precedenza è accordata a condizione che la prima preferenza espressa nel modulo domanda si riferisca alla sede nella quale è stato trasferito d’ufficio il coniuge, ovvero abbia eletto domicilio all’atto del collocamento in congedo, in mancanza di istituzioni scolastiche richiedibili, al comune viciniore.
Il personale interessato dovrà allegare una autocertificazione, dalla quale risulti che il medesimo sia stato trasferito in tale sede d’autorità, nonché una dichiarazione in carta semplice, sotto la propria personale responsabilità, con la quale il coniuge trasferito si dichiari convivente con il richiedente.]
5 Servizio presso ospedali e istituzioni penitenziarie – precedenza per accesso in dette strutture per il personale che abbia comunque maturato almeno tre anni di servizio in dette strutture;
6 Servizio presso i corsi per adulti – precedenza per accesso in detti corsi per il personale che abbia comunque maturato almeno tre anni di servizio in detti corsi;
[per fruire delle precedenze bisogna allegare una dichiarazione da cui si evince il servizio TRIENNALE presso una delle strutture indicate e ovviamente spuntare l’apposita casella che nel modulo di domanda si riferisce a tali istituti].
7 Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali
È la precedenza di cui al punto VII) dell’art. 13 del contratto
Il personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali a norma della legge 3.8.1999, n. 265 e del D.L.vo 18/08/2000 n. 267, durante l’esercizio del mandato, ha titolo, nei trasferimenti intercomunali, alla precedenza nel trasferimento.
L’esercizio del mandato deve sussistere entro dieci giorni prima del termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande.
[Per fruire della precedenza deve essere espressa come prima preferenza la sede ove espleta il proprio mandato amministrativo. Il docente dovrà allegare la certificazione che comprova il mandato amministrativo].
MOBILITÀ PROFESSIONALE (PASSAGGI DI CATTEDRA E DI RUOLO)
Le precedenze sono solo per i docenti non vedenti o emodializzati:
- passaggi di cattedra, dei docenti titolari beneficiari della precedenza di cui al punto I) dell’art. 13 – del presente contratto (sono compresi i passaggi interprovinciali) [precedenza per docenti non vedenti o emodializzati].
- passaggi di ruolo, dei docenti titolari beneficiari della precedenza di cui al punto I) dell’art. 13 – del presente contratto (sono compresi i passaggi interprovinciali) [precedenza per docenti non vedenti o emodializzati].