ahente immobiliareLa circolare 12/E dell’8 aprile 2016 fornisce precisazioni e chiarimenti in riferimento a importanti novità introdotte dalla legge 208/2015 (Stabilità 2016) e alle modifiche normative apportate dai decreti legislativi attuativi della delega per la riforma fiscale: dalle agevolazioni (prima casa, leasing abitativo, maxi-ammortamenti, detrazioni Irpef, piccola proprietà contadina) alla dichiarazione precompilata e certificazione unica, dalle questioni in materia di accertamento al nuovo regime sanzionatorio, dalle procedure concorsuali al ravvedimento, dai dubbi in tema di contenzioso alle novità in ambito riscossione.

 

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA

 

L’estensione della tassazione agevolata per l’acquisto della prima casa anche all’ipotesi in cui l’acquirente già possiede un immobile comprato con gli stessi benefici, purché provveda ad alienarlo entro un anno (articolo 1, comma 55, legge 208/2015), riguarda non solo l’imposta di registro, ma anche il caso in cui il nuovo acquisto sia imponibile Iva L’estensione dell’agevolazione prima casa spetta anche in caso di acquisto a titolo gratuito: in tale ipotesi, nell’atto di donazione o nella dichiarazione di successione andrà esplicitato l’impegno a vendere entro l’anno l’immobile preposseduto La nuova disciplina si applica agli atti posti in essere dal 1° gennaio 2016: per quelli conclusi prima, quindi, non spetta il rimborso delle eventuali maggiori imposte versate rispetto a quelle che si sarebbero pagate applicando le nuove disposizioni, né spetta un credito d’imposta Il credito d’imposta previsto per il riacquisto della prima casa entro un anno dalla vendita del precedente immobile può essere fruito anche nell’ipotesi in cui l’acquisto della nuova abitazione avvenga prima della vendita dell’immobile preposseduto.

 

BONUS RISTRUTTURAZIONI E BONUS MOBILI

 

Le spese per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici sostenute entro il 2016 (“bonus arredi”) sono agevolabili se correlate a interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati a partire dal 26 giugno 2012, nel limite comunque dei 10mila euro In tema di applicabilità dell’Iva agevolata in presenza di “beni significativi”, quando in sede di installazione degli infissi vengono forniti anche componenti e parti staccate (ad esempio, le tapparelle), occorre verificare se tali parti hanno un’autonomina funzionale rispetto al manufatto principale. Se c’è autonomia, il componente non va ricompreso nel valore dell’infisso; viceversa, se la parte staccata o il componente concorre alla normale funzionalità dell’infisso, il suo valore, per la verifica del limite cui applicare l’Iva agevolata, deve confluire nel valore dei beni significativi

 

CEDOLARE SECCA

 

Se nei comuni per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza non sono stati definiti accordi tra le organizzazioni dei proprietari e degli inquilini per la determinazione del canone, l’applicazione della cedolare secca con l’aliquota ridotta al 10% può avvenire facendo riferimento all’accordo vigente nel comune demograficamente omogeneo più vicino, anche situato in altra regione È confermata l’esclusione dal regime della cedolare secca per i contratti di locazione stipulati con conduttori che operano nell’esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo

 

CONTENZIOSO E RISCOSSIONE

 

La conciliazione giudiziale, ora applicabile anche in grado di appello, opera per i giudizi pendenti al 1° gennaio 2016. La conciliazione “fuori udienza” è esperibile se a quella data non si è ancora tenuta l’ultima udienza di trattazione del giudizio di appello, a prescindere dalla data di notifica dell’appello e/o dalla pendenza del termine per la proposizione del gravame; invece, la conciliazione “in udienza” è possibile se, alla data del 1° gennaio 2016, non si è ancora tenuta l’ultima udienza di trattazione del giudizio di appello o è ancora possibile presentare l’istanza di discussione in pubblica udienza Sono conciliabili anche le liti relative alle operazioni catastali, che hanno ad oggetto, ad esempio, la modifica del classamento o della rendita, e quelle sul diniego, espresso o tacito, alla richiesta di agevolazioni Se la conciliazione o la mediazione riguardano la restituzione di tributi indebitamente versati, gli interessi spettanti sono quelli previsti dall’articolo 1 del Dm 21 maggio 2009 La sospensione del termine di impugnazione, prevista dal nuovo quarto comma dell’articolo 42 del Dpr 600/1973, vale per ogni ricorso, a prescindere dalla circostanza che l’impugnazione sia soggetta o meno al procedimento di mediazione

 

Le disposizioni sulla determinazione di una sanzione unica in caso di progressione si applicano separatamente per ciascun tributo e per ciascun periodo d’imposta anche in sede di mediazione tributaria e di conciliazione giudiziale Nonostante sia stata abrogata la norma che prevedeva la riduzione della sanzione a un sesto in caso di rinuncia a proporre istanza di accertamento con adesione e impugnazione dell’avviso di accertamento (articolo 15, comma 2-bis, Dlgs 218/1997), è ancora possibile, in caso di autotutela parziale in pendenza di giudizio, definire con la riduzione a un sesto della sanzione, se tale facoltà sussisteva al momento della notifica dell’atto impugnato. Per perfezionare la definizione agevolata, è sufficiente il tempestivo versamento integrale dell’importo dovuto ovvero della prima rata, in caso di opzione per il pagamento rateale Il principio del lieve inadempimento in caso di ritardo di breve durata o di errori di limitata entità nel versamento delle somme dovute si applica alle rateazioni disposte a seguito delle comunicazioni da controllo automatizzato o formale, dell’accertamento con adesione e degli istituti assimilabili (definizione per omessa impugnazione, mediazione e conciliazione giudiziale). Non è estensibile a ulteriori fattispecie, come la definizione agevolata delle sanzioni In caso di riammissione al beneficio della rateazione (articolo 1, comma 134, legge 208/2015) viene meno la sanzione del 60%. Pertanto, se il contribuente – a seguito di iscrizione a ruolo per intervenuta decadenza – ha già eseguito dei pagamenti, l’ufficio, in sede di rielaborazione del piano di ammortamento, deve imputare alle rate ancora dovute anche gli importi già pagati a titolo di sanzione; eventuali eccedenze non sono rimborsabili

 

A seguito della riformulazione dell’articolo 3-bis del Dlgs 462/1997, le somme dovute a seguito di comunicazione degli esiti del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni dei redditi (“avvisi bonari”) possono essere dilazionate solo in rate trimestrali di pari importo, non più anche decrescenti. Per determinare il valore di una lite contro la comunicazione di iscrizione di fermo o di ipoteca, occorre far riferimento all’atto impugnato, considerando il valore dei crediti per tributi – al netto di interessi, sanzioni (salvo che costituiscano pretesa autonoma) e altri oneri accessori – per i quali l’Agente della riscossione ha comunicato l’iscrizione del fermo o dell’ipoteca. Quando con lo stesso ricorso il debitore impugna sia il fermo o l’ipoteca con valore della lite superiore alla soglia di 20mila euro sia singole iscrizioni a ruolo di valore inferiore, prevale il rito ordinario di impugnazione: la lite non è soggetta al procedimento di mediazione

 

DETRAZIONE DEL 50% DELL’IVA PAGATA PER L’ACQUISTO DI ABITAZIONI

 

In merito alla nuova detrazione Irpef prevista a favore di chi compra nel 2016, dall’impresa costruttrice, unità abitative di classe energetica A o B (articolo 1, comma 56, legge 208/2015):

 

– il pagamento dell’Iva deve avvenire nel periodo d’imposta 2016

 

– l’Iva in acconto versata nel 2016 per acquisti effettuati nel 2017 non è detraibile

 

– è irrilevante la data di fine lavori

 

– il beneficio spetta anche se l’appartamento è stato precedentemente concesso in locazione dall’impresa costruttrice

 

DETRAZIONE PER CANONI STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE

 

In presenza di un canone eccedente il limite detraibile di 2.633 euro annui, la detrazione va comunque calcolata su un importo massimo non superiore a quella cifra, da ripartire tra i genitori in base al loro effettivo sostenimento

 

DICHIARAZIONE PRECOMPILATA E CERTIFICAZIONE UNICA

 

I dati relativi ai bonifici per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica non saranno inseriti direttamente nella precompilata, ma saranno riportati solo nel foglio informativo allegato alla dichiarazione Se il contribuente si accorge di un errore dopo aver accettato e inviato il 730 precompilato, può rimediare presentando un 730 integrativo o un modello Unico correttivo nei termini o integrativo Le spese sanitarie sostenute per familiari a carico di più contribuenti (ad esempio, i figli) sono inserite nelle precompilate dei genitori in proporzione alle percentuali di carico, sulla base delle informazioni comunicate dai sostituti d’imposta con le certificazioni uniche La non sanzionabilità in caso di lievi ritardi o errori non sostanziali si applica nel primo anno in cui è richiesta la trasmissione dei dati (articolo 1, comma 949, legge 208/2015). Riguarda, ad esempio, la trasmissione delle certificazioni uniche effettuata nel 2015 per l’anno 2014 oppure quella delle spese sanitarie effettuata nel 2016 per il 2015. In pratica, la non applicazione delle sanzioni opera soltanto nel primo anno in cui è stato introdotto il relativo obbligo e non in relazione al primo anno in cui l’obbligo scatta per il singolo contribuente interessato In caso di dichiarazione presentata con modifiche rispetto alla precompilata, l’Agenzia delle Entrate può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, se rileva elementi di incoerenza o se scaturisce un rimborso di importo superiore a 4.000 euro, a prescindere dalla presenza di detrazioni per familiari a carico Anche nel 2016, l’invio delle certificazioni uniche che non contengono dati da utilizzare per l’elaborazione delle dichiarazioni precompilate può avvenire, senza applicazione di sanzioni, anche dopo il 7 marzo, purché entro il termine di presentazione del modello 770

 

LEASING ABITATIVO

 

In merito alla disciplina introdotta dall’articolo 1, commi 76-84, della legge 208/2015:

 

– l’agevolazione prima casa (imposta di registro dell’1,5%) per l’atto di trasferimento a favore della società di leasing spetta a prescindere dalla circostanza che l’utilizzatore destini l’immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria a propria abitazione principale

 

– le condizioni per applicare l’agevolazione prima casa all’atto di trasferimento dell’immobile devono ricorrere in capo all’utilizzatore, che è tenuto ad effettuare le dichiarazioni relative al possesso dei necessari requisiti o nell’atto di acquisto da parte della società di leasing, intervenendo volontariamente all’atto, o nel contratto di locazione finanziaria; in tale ultima ipotesi, il contratto va presentato per la registrazione con l’atto di trasferimento dell’immobile

 

– se nel contratto di compravendita in cui interviene anche l’utilizzatore si fa riferimento al precedente contratto di leasing (non registrato), detta enunciazione comporta l’applicazione dell’imposta di registro – in misura fissa – anche per la disposizione enunciata

 

MAXIAMMORTAMENTI

 

La norma agevolativa sui maxi-ammortamenti (articolo 1, commi 91-94, legge 208/2015) riguarda solo le imposte sui redditi e non produce effetti ai fini Irap La maggiorazione del costo si applica soltanto con riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, non rileva ai fini del test di operatività La disciplina delle società non operative non fa venir meno le agevolazioni previste da specifiche disposizioni di legge, pertanto la maggiore quota di ammortamento del periodo riduce il reddito minimo presunto rilevante nella disciplina delle società di comodo La maggiorazione del costo può essere dedotta solo a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene. Pertanto, un bene consegnato entro il 31 dicembre 2016, entrato in funzione l’anno dopo, è sì un bene agevolato, ma gli ammortamenti potranno essere aumentati solo a partire dal 2017 La maggiorazione degli ammortamenti deducibili non spetta ai contribuenti che adottano il regime forfetario, nel quale l’ammontare dei costi sostenuti non rileva ai fini del calcolo del reddito imponibile. È invece fruibile dai contribuenti che adottano il regime dei “nuovi minimi” La possibilità di dedurre integralmente nell’esercizio di sostenimento le spese per beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro non viene meno se quel limite è oltrepassato per effetto della maggiorazione del 40% La maggiorazione del 40% è una deduzione che opera in via extracontabile, non correlata alle valutazioni di bilancio: va pertanto fruita in base ai coefficienti di ammortamento stabiliti dal Dm 31 dicembre 1988, a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene, a prescindere dall’imputazione al conto economico. Se il bene viene ceduto o è eliminato dal processo produttivo, non si potrà fruire di eventuali quote non dedotte

 

NUOVO REGIME SANZIONATORIO

 

Le sanzioni più favorevoli al contribuente, che decorrono dal 1° gennaio 2016, possono essere applicate, in virtù del principio di legalità (favor rei), anche alle violazioni commesse in precedenza e contestate in atti notificati prima di quella data, purché non siano divenuti definitivi. Il principio si applica anche in sede di ravvedimento operoso È esclusa la responsabilità solidale del cessionario quando una cessione d’azienda avviene nell’ambito di una procedura concorsuale, di un accordo di ristrutturazione dei debiti, di un piano attestato o di un procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento o di liquidazione del patrimonio. In tali circostanze, il cessionario può non richiedere il certificato dei carichi fiscali pendenti, che occorre, invece, per escludere la responsabilità solidale, nell’ipotesi di liquidazione ordinaria volontaria

 

PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA

 

L’estensione delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina agli acquisti a titolo oneroso effettuati dal coniuge o dai parenti in linea retta conviventi con coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale (articolo 1, comma 907, legge 208/2015) vale anche se quei soggetti non sono iscritti nella gestione previdenziale e assistenziale

 

PROCEDURE CONCORSUALI

 

Il nuovo articolo 26 del Dpr 633/1972 (come riscritto dall’articolo 1, comma 126, della legge 208/2015) prevede che, a fronte della variazione in diminuzione effettuata dal creditore per mancato pagamento, non sussiste, in caso di procedura concorsuale, l’obbligo di registrare la corrispondente variazione in aumento. Pertanto, la procedura non è tenuta a versare la relativa imposta, non essendone debitrice. Nel caso di accordo di ristrutturazione dei debiti o di piano attestato, il cessionario o committente deve registrare la variazione, in rettifica della detrazione operata. Ne consegue che il cedente o prestatore del servizio può detrarre l’Iva nella misura esposta nella nota di variazione, mentre la controparte deve ridurre dello stesso importo la detrazione che aveva effettuato, riversando l’imposta all’Erario In caso di leasing abitativo, non sono soggetti all’azione revocatoria solo i pagamenti effettuati dal concedente, ovvero la banca o l’intermediario finanziario, al venditore dell’immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria (e non i pagamenti fatti dall’utilizzatore al concedente)

 

QUADRO RW

 

I soggetti delegati su un conto estero, per i quali esiste comunque l’obbligo di compilare il quadro RW, non sono tenuti al versamento dell’Ivafe

 

RAVVEDIMENTO

 

La comunicazione con cui gli uffici richiedono i documenti per verificare i dati indicati nella dichiarazione dei redditi non preclude l’accesso al ravvedimento da parte del contribuente, purché questo avvenga prima di ricevere la comunicazione degli esiti del controllo effettuato ai sensi dell’articolo 36-ter del Dpr 600/1973

 

RIDUZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE

 

L’esenzione dall’imposta di registro e di bollo prevista per la registrazione dell’atto con il quale le parti dispongono esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione (articolo 19, Dl 133/2014) spetta anche nel caso in cui la riduzione sia concordata solo per un determinato periodo contrattuale (ad esempio, un anno). Invece, l’agevolazione non si applica se, dopo la registrazione dell’accordo che riduce il canone per l’intera durata contrattuale, si ritorna al valore inizialmente pattuito

 

SCONTRINI FISCALI

 

La disposizione (dettata per gli esercenti attività di intrattenimento e spettacolo) che consente di stampare lo scontrino di chiusura giornaliera, anziché entro la mezzanotte, al termine di effettivo svolgimento dell’attività con riferimento alla data di inizio dell’evento, è applicabile anche agli esercizi commerciali con attività protratta oltre le 24 (ad esempio, bar e ristoranti).