In caso di emissione di fatture per operazioni inesistenti, fatto impeditivo del diritto alla detrazione dell’Iva non è soltanto la consapevolezza dell’iscrizione dell’operazione, a fondamento del diritto a detrazione, in un’evasione a monte nella catena di prestazioni, ma anche il fatto che l’operatore, sulla base della diligenza esigibile dall’operatore accorto in relazione alle circostanze, avrebbe dovuto sapere dell’esistenza dell’evasione.
Non è richiesta in definitiva la consapevolezza della collocazione dell’operazione all’interno di un meccanismo fraudolento, ma è sufficiente che, sulla base della diligenza esigibile dall’accorto operatore in relazione alle circostanze, il contribuente dovesse comunque conoscere del contesto illecito dell’operazione.
Il giudice comunitario (Corte giust. 21 giugno 2012, cause riunite C-80/11 e 142/11) ha affermato che il beneficio del diritto alla detrazione dell’Iva va negato ove sia dimostrato, alla luce di elementi oggettivi, che il soggetto passivo, al quale sono stati forniti i beni o i servizi posti a fondamento del diritto a detrazione, sapeva o avrebbe dovuto sapere che tale operazione si iscriveva in un’evasione commessa dal fornitore o da un altro operatore a monte.
E’ legittimo esigere da un operatore tutte le misure che gli si possono ragionevolmente richiedere al fine di assicurarsi che l’operazione effettuata non lo conduca a partecipare ad un’evasione fiscale.
Sentenza n. 5984 del 25 marzo 2016 (udienza 16 febbraio 2016)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Piccininni Carlo – Est. Iacobellis Marcello
Fatture per operazioni inesistenti – Diritto alla detrazione Iva – Diligenza dell’operatore