I gestori delle reti di telecomunicazioni sono soggetti unicamente al pagamento della Tosap (o Cosap) e non sono tenuti ad assolvere altri oneri, tra cui il canone concessorio previsto dall’articolo 27 del Codice della strada. Lo afferma con chiarezza il Dlgs 33/2016, adottato in attuazione della direttiva europea sulle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, all’articolo 12 comma 3.
La disposizione in oggetto stabilisce che l’articolo 93 comma 2 del Dlgs 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) «si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione». Quest’ultima prevede che, oltre alle spese di sistemazione e ripristino delle aree pubbliche interessate da interventi di installazione di reti di comunicazione elettronica, gli operatori non siano tenuti a pagare nessun altro onere ad eccezione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap) o della variante patrimoniale costituita dal canone (Cosap).
Ricordiamo che al fine di facilitare l’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocita’, anche attraverso l’uso condiviso dell’infrastruttura fisica esistente ed il dispiegamento piu’ efficiente delle infrastrutture fisiche nuove, si procede ad una mappatura delle reti di comunicazione elettronica veloci esistenti e di ogni altra infrastruttura fisica funzionale ad ospitarle, presente nel territorio nazionale.
Il Ministero dello sviluppo economico, entro il 30 aprile 2016, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni e l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), stabilisce le regole tecniche per la definizione del contenuto del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture, “di seguito SINFI”, le modalita’ di prima costituzione, di raccolta, di inserimento e di consultazione dei dati, nonche’ le regole per il successivo aggiornamento, lo scambio e la pubblicita’ dei dati territoriali detenuti dalle singole amministrazioni competenti, dagli altri operatori di rete e da ogni proprietario o gestore di infrastrutture fisiche funzionali ad ospitare reti di comunicazione elettronica.
I dati cosi’ ricavati sono resi disponibili in formato di tipo aperto e interoperabile, ai sensi dell’articolo 68, comma 3, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, elaborabili elettronicamente e georeferenziati, senza compromettere il carattere riservato dei dati sensibili. All’attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.