Con provvedimento 5 aprile 2016 sono stati fissati i metodi di computo del fondo di dotazione delle imprese bancarie non residenti, determinato in piena conformità ai criteri definiti dall’Ocse, come previsto dalle nuove disposizioni sulle modalità di calcolo dei redditi derivanti da attività svolte nello Stato mediante stabili organizzazioni.
L’articolo 7, lettera b), del decreto legislativo 147/2015 ha sostituito l’articolo 152 del Tuir (Dpr 917/1986), modificando le modalità di determinazione del reddito delle società e degli enti commerciali non residenti, derivante da attività svolte nel territorio dello Stato mediante stabile organizzazione. A tali fini, la stabile organizzazione è considerata entità separata e indipendente, che svolge le medesime o analoghe attività, in condizioni identiche o similari, tenendo conto delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati.
Il rivisitato articolo 152 stabilisce che il reddito della stabile organizzazione è determinato in base agli utili e alle perdite riferibili alla medesima stabile organizzazione, sulla base di un apposito rendiconto economico e patrimoniale, che deve essere redatto secondo i principi contabili previsti per i soggetti residenti che possiedono le stesse caratteristiche. È la stessa norma che affidava all’Agenzia delle Entrate il compito di individuare i metodi di calcolo del fondo di dotazione delle imprese bancarie.