img_manutenzioneC’era caos interpretativo circa il conferimento degli incentivi alla progettazione interna per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, e  sulla questione la stessa corte dei conti del Veneto nella delibera n. 123/2016, aveva rimandato al Presidente della Corte le valutazioni sulla questione. Ebbene, con la deliberazione n.10/2016 della Corte dei Conti Sez. autonomie, si chiarisce che “la corretta interpretazione dell’articolo 93, comma 7-ter, d.lgs. 163/2006, alla luce delle disposizioni recate dal d.l. n. 90/2014 e dei criteri individuati dalla legge delega n. 11/2016, è nel senso dell’esclusione dall’incentivo alla progettazione interna di qualunque attività manutentiva, senza distinzione tra manutenzione ordinaria o straordinaria”. Pertanto la Corte dei Conti sottolinea che: “Resta ferma la necessità per gli enti locali di adeguare tempestivamente la disciplina regolamentare in materia, nella quale, peraltro, trova necessario presupposto l’erogazione dei predetti incentivi”.

 

Nella deliberazione n. 155/2015, la Sezione Regionale di controllo ha ritenuto di dare soluzione solo a due dei tre quesiti posti dal Comune di Ferrara, affermando che l’incentivo alla progettazione può essere corrisposto alle sole figure professionali espressamente indicate dal legislatore e precisando, per quanto riguarda la questione di diritto intertemporale, che debbono essere richiamati i principi contenuti nella deliberazione n. 11/SEZAUT/2015/QMIG della Sezione delle Autonomie. In ordine, infine, all’ulteriore quesito proposto, la Sezione, ravvisando un contrasto interpretativo fra le Sezioni regionali di controllo, ha deciso di rimettere la questione al Presidente della Corte dei conti.

 

Alla luce del quadro normativo di riferimento appare evidente come il legislatore, con le disposizioni di cui trattasi, sia intervenuto a modificare profondamente la disciplina degli incentivi alla progettazione, ridefinendone gli ambiti di operatività, sia sotto il profilo soggettivo che sotto quello oggettivo. In riferimento al primo aspetto, è stato limitato l’ambito dei destinatari del nuovo fondo istituito dal citato art. 13-bis, confinandolo, innanzitutto, alle figure professionali espressamente individuate dalle norme (responsabile del procedimento ed incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori e dei loro collaboratori) con esclusione di quelle aventi qualifica dirigenziale, per le quali prevale senz’altro, il criterio dell’omnicomprensività del trattamento economico.

 

Inoltre, la corresponsione dell’incentivo è stata prevista a vantaggio esclusivo dei soggetti che abbiano effettivamente svolto attività di progettazione non rientranti fra le competenze della qualifica funzionale ricoperta, al fine di riconoscere un differenziale retributivo connesso al maggior carico di lavoro e di responsabilità assunto dai dipendenti dei ruoli tecnici, per lo svolgimento di tali attività. Sotto il profilo oggettivo, nell’ottica del contenimento delle dinamiche retributive del personale, è stato ridotto del 50 per cento il tetto massimo riconoscibile a favore di ogni singolo dipendente, prima individuato nel trattamento economico annuo lordo. Inoltre, le quote corrispondenti a prestazioni non svolte o, comunque, non accertate e validate da parte del responsabile del servizio preposto alla struttura competente, costituiscono economie di spesa.

 

La Sezione delle autonomie della Corte dei conti sulla questione di massima rimessa dalla Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna, con deliberazioni n. 155/2015 e n. 156/2015, come ricostruita in parte motiva, pronuncia il seguente principio di diritto: “la corretta interpretazione dell’articolo 93, comma 7-ter, d.lgs. 163/2006, alla luce delle disposizioni recate dal d.l. n. 90/2014 e dei criteri individuati dalla legge delega n.11/2016, è nel senso dell’esclusione dall’incentivo alla progettazione interna di qualunque attività manutentiva, senza distinzione tra manutenzione ordinaria o straordinaria.”