assicurazione-polizza-vitaCon la circolare 8/E del 1° aprile 2016, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito all’applicazione della disciplina introdotta dalla Stabilità 2015 (legge 190/2014), che ha modificato il regime fiscale delle somme percepite, in caso di morte, dai beneficiari di una polizza assicurativa sulla vita. In particolare, ai proventi percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2015, l’esenzione Irpef non è più totale, ma riguarda la sola copertura del “rischio demografico”, cioè la differenza tra durata della vita di una persona e durata media della vita della popolazione. In pratica, restano totalmente esenti le sole assicurazioni “temporanee caso morte”, quelle in cui la copertura del rischio demografico è pari al 100%.

 

Invece, nel caso di assicurazioni miste, caratterizzate dalla presenza anche di una componente finanziaria, solo il capitale per il rischio demografico continua a rimanere esente da Irpef; per la quota restante, invece, si applica l’articolo 45, comma 4, del Tuir, in base al quale i capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione costituiscono redditi di capitali per la parte corrispondente alla differenza tra l’ammontare percepito e quello dei premi pagati.

 

Sempre in tale ipotesi, il documento di prassi spiega con diversi esempi come calcolare l’imponibile e l’imposta. A questo proposito conclude che, qualora i patti contrattuali stabiliscano un termine specifico per l’erogazione della prestazione e si verifichi il decesso del beneficiario, il valore di riscatto è quello determinato a tale data. Al contrario, se non vi è un termine espressamente previsto dalle condizioni di polizza, il riferimento è la data del decesso. Nel dettaglio illustra le modalità di determinazione del reddito imponibile, prospettando quattro diverse situazioni, cioè quando il valore di riscatto è inferiore, pari o superiore al capitale erogato e nel caso in cui tale valore non è determinabile (in particolare se il decesso dell’assicurato si verifica in un momento in cui il contratto assicurativo non prevede la possibilità di riscatto).

 

La circolare, tra l’altro, chiarisce che nell’ipotesi delle polizze vita “miste”, quando la prestazione finale è corrisposta al beneficiario per effetto del decesso dell’assicurato il reddito deve essere ripartito attribuendolo in modo proporzionale all’ammontare delle prestazioni ricorrenti erogate durante la vita dell’assicurato e a quello erogato all’atto del decesso.