Crescono da quest’anno i requisiti per la pensione di vecchiaia dei comparti interessati dal processo di armonizzazione all’assicurazione generale obbligatoria ad opera del Dpr 157/2013. Tre anni dopo il varo della riforma Fornero, alcune categorie lavorative hanno infatti trovato una nuova collocazione nel sistema generale Inps. Si tratta di una “armonizzazione” dei diversi requisiti pensionistici in passato in vigore per queste categorie, con un percorso graduale di avvicinamento all’assicurazione comune iniziato nel 2014 e che terminerà nel 2022.
Parliamo degli spedizionieri doganali, i poligrafici (dipendenti di imprese editoriali in crisi), il personale viaggiante addetto ai pubblici servizi di trasporto, i marittimi, ed alcune categorie di lavoratori dello spettacolo e gli sportivi professionisti (ex Enpals). Dopo il primo innalzamento avvenuto a partire dal 1° gennaio 2014, quest’anno i requisiti hanno visto un ulteriore incremento sul quale si è aggiunto, inoltre, l’aspettativa di vista Istat, ben 4 mesi. Vediamoli.
Personale Viaggiante addetto a pubblici servizi di trasporto. Sino al 31.12.2013 questi lavoratori potevano andare in pensione a 60 anni (55 anni le donne); dal 2014 il requisito per il riposo è stato fissato in 5 anni prima dell’età pensionabile prevista nel regime generale obbligatorio. Pertanto nel 2016 sono necessari 61 anni e 7 mesi per gli uomini e 60 anni e 7 mesi per le donne. Dal 2018 saranno necessari, a regime, 61 anni di età e 7 mesi per entrambi i sessi che dal 2019 raggiungeranno la cifra tonda di 62 anni a causa della stima di vita.
Marittimi – Per i piloti del pilotaggio marittimo la pensione di vecchiaia viene liquidata, dal 1° gennaio 2014, al raggiungimento di un requisito anagrafico ridotto di cinque anni rispetto a quello tempo per tempo in vigore nel regime generale obbligatorio. Dunque nel 2016 sono richiesti 61 anni e 7 mesi per gli uomini e 60 anni e 7 mesi per le donne. Dal 2018 i requisiti tra uomini e donne saranno parificati. Per i marittimi adibiti al servizio di macchina il requisito anagrafico è pari a 57 anni e 7 mesi, per entrambi i sessi, e passerà dal 2018 a 58 anni e 7 mesi di età.
Gestione Ex-Enpals – Aumentano anche i requisiti per il pensionamento di vecchiaia per alcune categorie di lavoratori iscritti all’Ex Fondo Enpals che oggi, dopo l’assorbimento in Inps ha assunto la denominazione Fondo lavoratori dello Spettacolo e Fondo Lavoratori Sportivi Professionisti. Per i ballerini l’età per il pensionamento di vecchiaia passa a 46 anni e 7 mesi, contro i 66 anni e 7 mesi dell’assicurazione comune; gli attori, conduttori, direttori d’orchestra, figurazione e moda possono conseguire la prestazione di vecchiaia, per il biennio 2016-2017 con un età pari a 64 anni e 7 mesi (61 anni e 7 mesi le donne ma con un graduale innalzamento di un anno ogni biennio sino a raggiungere i 64 anni dal 1° gennaio 2022).
Per i cantanti, artisti lirici ed orchestrali, i requisiti sono invece di tre anni inferiori rispetto a quelli previsti per gli attori: 61 anni e 7 mesi per gli uomini e 58 anni e 7 mesi per le donne (ma con graduale innalzamento, anche qui, di un anno ogni biennio sino a raggiungere 61 anni dal 2022). Gli sportivi professionisti possono invece uscire all’età di 53 e 7 mesi gli uomini e 50 anni e 7 mesi per le donne (in graduale innalzamento di un anno ogni biennio sino a raggiungere 53 anni dal 2022) a condizione che ci siano almeno 20 anni anzianità assicurativa e contributiva con la qualifica di sportivo professionista.
Per quanto riguarda i lavoratori dei Fondi Ex-Enpals occorre precisare. I requisiti sopra esposti valgono solo per gli iscritti in possesso di anzianità contributiva al 31.12.1995 e cioè che sono nel sistema misto. Per gli iscritti successivamente a tale data, interamente nel sistema contributivo, la pubblicazione del suddetto regolamento dovrebbe aver sancito la definitiva progressiva armonizzazione dei requisiti all’AGO superando la vecchia normativa vigente sino al 2011. Costoro, pertanto, possono accedere alla pensione anticipata con 41 anni e 10 mesi di contributi (42 anni e 10 mesi gli uomini) o a 63 anni e 7 mesi unitamente a 20 anni di contributi (a condizione che l’importo dell’assegno non sia inferiore a 2,8 volte il valore dell’assegno sociale); alla pensione di vecchiaia a 66 anni e 7 mesi, a condizione che l’assegno non sia inferiore a 1,5 volte l’assegno sociale, o a 70 anni e 7 mesi a prescindere dall’importo dell’assegno. Fanno eccezione a queste regole solo i lavoratori del Gruppo Ballo che mantengono l’uscita di vecchiaia a 46 anni e 7 mesi e gli iscritti al Fondo degli Sportivi Professionisti che possono ottenere, ai sensi dell’articolo 3, comma 8 del Dlgs 166/1997, la riduzione dell’età pensionabile di un anno di età ogni quattro di lavoro, sino ad un massimo di cinque anni.