Il negozio giuridico esprime, infatti, una capacità contributiva anche quando non è ancora “visibile” un vantaggio economico diretto per qualcuno. La costituzione di un vincolo di destinazione su beni (nel caso di specie, attraverso l’istituzione di un trust), costituisce – di per sé ed anche quando non sia individuabile uno specifico beneficiario – autonomo presupposto impositivo in forza della legge n. 286 del 2006, articolo 2, comma 47, che assoggetta tali atti, in mancanza di disposizioni di segno contrario, ad un onere fiscale parametrato sui criteri di cui all’imposta sulle successioni e donazioni.
Il tenore della norma evidenzia, dunque, che l’imposta è istituita non già sui trasferimenti di beni e diritti a causa della costituzione di vincoli di destinazione, ma direttamente, ed in sé, sulla costituzione dei vincoli, con la conseguenza che viene colpito un fenomeno patrimoniale del tutto diverso e distinto rispetto a quello investito dalla imposta sulle successioni e donazioni (prevista nel medesimo comma). L’atto negoziale esprime infatti una “capacità contributiva” ancorché non determini (o non determini ancora) alcun vantaggio economico diretto per qualcuno.
Sentenza n. 4482 del 7 marzo 2016 (udienza 8 luglio 2015)
Cassazione civile, sezione VI – 5 – Pres. Cicala Mario – Est. Cicala Mario
Imposta su atti che costituiscono vincoli di destinazione – Trust