Abrogata la norma istitutiva del ruling internazionale, il Dlgs 147/2015 (“decreto crescita e internazionalizzazione”) l’ha sostituita con l’inserimento di un nuovo articolo 31-ter nel Dpr 600/1973, collocando le disposizioni sugli accordi preventivi tra quelle generali in materia di accertamento. Confermati molti dei tratti peculiari della previgente normativa, si segnala, tra le principali novità, l’ampliamento dell’ambito oggettivo della procedura, ora attivabile per: regime dei prezzi di trasferimento; determinazione dei valori di uscita o di ingresso in caso di trasferimento della residenza; attribuzione di utili o perdite alla stabile organizzazione; valutazione preventiva della sussistenza dei requisiti che configurano una stabile organizzazione; erogazione o percezione di dividendi, interessi, royalties e altri componenti reddituali.
L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 21 marzo 2016, fornisce le indicazioni per l’attuazione delle nuove regole. Il documento odierno sostituisce il precedente del 23 luglio 2014 e si applica anche ai procedimenti già avviati e a oggi non ancora conclusi.
Accesso alla procedura
Le imprese interessate alla procedura devono inviare apposita istanza all’ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali dell’Agenzia delle Entrate, direzione centrale Accertamento, settore Internazionale o alla sezione di Roma, in Via Cristoforo Colombo 426 c/d, o a quella di Milano, in Via Manin 25. La domanda, in carta libera, va inoltrata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o consegnata direttamente all’ufficio, che rilascia ricevuta al momento della presentazione. Inoltre, copia dell’istanza, con relativa documentazione, va inviata anche in formato elettronico.
La richiesta, a pena di inammissibilità, deve contenere:
- denominazione, sede legale (o, se diverso, domicilio fiscale), codice fiscale e/o partita Iva dell’impresa ed eventuale domiciliatario nazionale per la procedura, presso il quale si richiede di inoltrare le comunicazioni relative alla procedura
- se presentata da impresa non residente, indirizzo della stabile organizzazione ed eventuale domiciliatario nazionale per la procedura
- chiara indicazione dell’oggetto dell’accordo preventivo e una sintetica descrizione delle operazioni
- documentazione comprovante il possesso dei requisiti di impresa con attività internazionale
- firma del legale rappresentante o di altra persona munita dei poteri di rappresentanza.
In aggiunta, vanno indicati ulteriori elementi identificativi, diversi a seconda dell’oggetto dell’istanza. In ogni caso, prima di presentare l’istanza, le imprese con attività internazionale possono richiedere un incontro con i rappresentanti dell’ufficio per chiarimenti e indicazioni in merito alla procedura.
Ammissibilità, improcedibilità e inammissibilità dell’istanza
In presenza degli elementi indicati ai punti precedenti, l’ufficio, entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza, ne comunica l’ammissibilità all’interessato. Nel caso di non residenti senza domiciliatario in Italia, la segnalazione viene fatta all’indirizzo di posta elettronica indicato nell’istanza. Invece, se l’ufficio non è messo nelle condizioni di verificare la sussistenza degli elementi necessari, entro gli stessi 30 giorni, ne viene comunicata l’improcedibilità, con concessione di almeno 30 giorni per integrare l’istanza; in tale circostanza, i 30 giorni per la dichiarazione di ammissibilità iniziano a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa. Infine, l’istanza è dichiarata inammissibile quando mancano gli elementi su ricordati, quando non è integrata tempestivamente o quando la documentazione integrativa non viene ritenuta idonea.
Svolgimento del procedimento
L’ufficio, ultimata l’attività istruttoria, invita l’impresa a comparire per verificare la completezza delle informazioni fornite, formulare eventuale richiesta di ulteriore documentazione e definire i termini di svolgimento del contraddittorio. Il procedimento deve concludersi entro 180 giorni dal ricevimento dell’istanza. Si perfeziona con la sottoscrizione del responsabile dell’ufficio e del rappresentante dell’impresa di un accordo, vincolante per entrambe le parti, che rimane in vigore per il periodo di imposta in cui è stipulato e per i quattro successivi. Iter un po’ diverso per l’istanza che ha a oggetto la valutazione preventiva della sussistenza dei requisiti che configurano una stabile organizzazione nel territorio dello Stato. In questo caso, il procedimento si articola in una fase documentale, in cui l’ufficio svolge l’istruttoria sulla base dei dati e delle informazioni disponibili, e in una fase operativa, in cui l’ufficio effettua, nei tempi concordati con l’impresa, uno o più accessi presso le sedi di svolgimento dell’attività, per prendere diretta cognizione di elementi utili ai fini istruttori. È causa di estinzione del procedimento la immotivata mancata produzione, nei termini concordati, della documentazione o dei necessari chiarimenti in merito alla richiesta presentata. Analoga conseguenza anche quando l’ufficio viene a conoscenza di elementi e notizie riguardanti circostanze che fanno venir meno il rapporto fiduciario e collaborativo che è alla base della procedura.
Verifica degli accordi
Per verificare il rispetto dei termini sottoscritti e accertare eventuali cambiamenti delle condizioni sottostanti l’accordo raggiunto, l’impresa deve predisporre e mettere a disposizione dell’ufficio, periodicamente o dietro specifica richiesta, documentazione e elementi informativi; inoltre, deve consentire ai funzionari del Fisco di accedere presso i luoghi di svolgimento delle attività, per visionare documenti e prendere conoscenza di elementi informativi utili alla prevista verifica. Allo stesso scopo, in ogni caso, nel periodo di vigenza dell’accordo, l’ufficio può invitare l’impresa a fornire chiarimenti e documenti. Ogni attività svolta in contraddittorio viene riportata in un processo verbale, una copia del quale è consegnata all’impresa.
Violazione dell’accordo
Uno o più episodi di inosservanza dell’accordo tali da produrre effetti incompatibili con le finalità dello stesso oppure uno o più episodi di mancata collaborazione o trasparenza che non consentono di verificare il rispetto dell’accordo nei tempi e nei modi previsti, si configurano come ipotesi di violazione totale o parziale dell’accordo stesso. L’ufficio, con lettera raccomandata o attraverso posta elettronica certificata, ne dà comunicazione all’impresa, invitandola a produrre, entro 30 giorni, eventuali memorie a difesa del proprio operato. In caso di mancata risposta o di memorie ritenute non idonee, l’accordo si considera risolto, eventualmente in maniera parziale. Anche in questo caso, l’ufficio informa l’impresa con lettera raccomandata o tramite Pec.
Modifica dell’accordo
Se l’ufficio riscontra un cambiamento delle condizioni su cui si basa l’accordo, invita l’impresa al contraddittorio: qualora non si arrivi a una decisione comune sulla revisione dell’accordo o i mutamenti riscontrati ne rendano impossibile la modifica, l’accordo si considera privo di efficacia a partire dalla data in cui sono state apportate le modifiche e, nel caso in cui non sia possibile accertare tale data, da quella dell’invito al contraddittorio. L’ufficio ne dà comunicazione all’impresa. Dal canto suo, l’impresa, durante il periodo di vigenza dell’accordo, può richiederne la modifica, se sopraggiungono circostanze non previste né prevedibili, che apportano sostanziali modifiche.
Rinnovo dell’accordo
L’impresa che vuole rinnovare l’accordo deve farne richiesta almeno 90 giorni prima della scadenza, con le stesse modalità previste per la prima istanza. L’ufficio, nei 15 giorni precedenti la scadenza dell’accordo, comunica all’interessato l’inizio dell’istruttoria per il rinnovo ovvero il rigetto motivato.