previdenza complementareTra le ulteriori modifiche al modello Unico Sc 2016 dovute a novità normative, ne segnaliamo due relative alle forme di previdenza complementare: la prima nel quadro RI, la seconda nel quadro RU. Nel quadro RI, dedicato, nella sua prima sezione, all’esposizione degli importi per la tassazione dei rendimenti finanziari prodotti dalle forme pensionistiche complementari (Dlgs 252/2005) con l’applicazione di un’imposta sostitutiva nella misura del 20% sul risultato netto della gestione maturato in ciascun periodo d’imposta, è stato inserito un apposito campo per meglio evidenziare l’importo che concorre alla formazione della base imponibile dell’imposta dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli a essi equiparati (articolo 1, comma 622, legge di stabilità 2015).

 

Come evidenziato nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2/2015, la modifica alla modalità di determinazione della base imponibile su cui applicare l’imposta sostitutiva operata dalla legge di stabilità 2015, tiene conto degli investimenti effettuati dai fondi pensione in titoli del debito pubblico e degli altri titoli a essi equiparati, i cui redditi scontano l’aliquota agevolata nella misura del 12,50 per cento. Quindi, è stato previsto che “la base imponibile dell’imposta sostitutiva sul risultato di gestione dei fondi pensione sia determinata, relativamente ai redditi dei titoli pubblici ed equiparati, in base al rapporto tra l’aliquota specificamente prevista dalle disposizioni vigenti per tali redditi (12,50 per cento) e quella dell’imposta sostitutiva applicabile in via generale sul risultato dei fondi pensione (20 per cento). Di conseguenza, i redditi dei titoli pubblici concorrono alla determinazione della base imponibile nella misura del 62,50 per cento. In questo modo si evita una penalizzazione per l’investimento in tali titoli effettuato per il tramite di fondi pensione”. I redditi derivanti da tali titoli, che concorrono alla formazione del risultato di gestione del fondo in base al predetto rapporto, vale a dire nella misura del 62,50%, sono gli interessi, premi e ogni altro provento derivanti dai suddetti titoli di cui all’articolo 44 del Tuir e i redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del Tuir, derivanti dalla cessione o dal rimborso dei titoli stessi.

 

 

 

Nel nuovo campo 7 sopra evidenziato andrà indicata la differenza tra l’importo del reddito (o della perdita) dei titoli del debito pubblico ed equiparati e l’importo di tale reddito (o perdita) calcolato in base al rapporto (62,50%) tra l’aliquota del 12,50% e l’aliquota “ordinaria” del 20 per cento. Il campo può assumere, quindi, anche un valore negativo; come affermato dalla stessa circolare 2/2015 “allo stesso modo, le perdite riferibili ai predetti titoli pubblici devono essere portate in deduzione dal risultato di gestione del fondo pensione per una quota pari al 62,50 del loro ammontare”. Infine, tali rettifiche vanno effettuate anche in caso di risultato negativo della gestione. A proposito del risultato di gestione, si sottolinea anche l’eliminazione della colonna 10 del modello Unico 2015. Conseguentemente non solo alla ristrutturazione con l’aggiunta della nuova colonna, ma anche in virtù del venir meno della disciplina transitoria prevista dalla legge di stabilità 2015 (articolo 1, comma 624), che prevedeva che l’imponibile di periodo venisse ridotto del 48% della differenza tra le erogazioni effettuate nel corso del 2014 per il pagamento dei riscatti e il valore delle rispettive posizioni individuali maturate al 31 dicembre 2013 maggiorate dei contributi versati nel corso del 2014.

 

Unico SC 2015

 

La seconda novità che riguarda le forme di previdenza complementare è contenuta nel quadro RU. Con la legge di stabilità 2015 (articolo 1, comma 92), dal periodo d’imposta 2015 è riconosciuto un credito d’imposta pari al 9% del risultato netto maturato, assoggettato all’imposta sostitutiva di cui in precedenza, applicata in ciascun periodo d’imposta. Tale possibilità è concessa a condizione che un ammontare corrispondente al risultato netto maturato assoggettato a imposta sia investito in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine (si veda il Dm 19 giugno 2015). Il credito d’imposta, che non concorre alla formazione del risultato netto maturato e che, ai fini della formazione delle prestazioni pensionistiche, incrementa la parte corrispondente ai redditi già assoggettati a imposta, va indicato, appunto, nel quadro RU utilizzando il codice credito “C1”.

 

L’ultima attenzione la riserviamo al quadro OP. Novità della passata “stagione”, il quadro era stato introdotto per comunicare l’esercizio delle opzioni d’ingresso e rinnovo nei regimi di tonnage tax (sezione I), consolidato fiscale (sezione II) e trasparenza fiscale (sezione III) a seguito del “decreto semplificazioni” (articolo 16, Dlgs 175/2014).  In particolare, vengono precisate nelle istruzioni della seconda sezione le novità del “decreto internazionalizzazione” (Dlgs 147/2015) in merito al nuovo istituto della “designazione”. Preliminarmente, si precisa che possono optare per il regime del consolidato le società e gli enti Ires (articolo 73, comma 1, lettere a e b, del Tuir) per i quali sussista il rapporto di controllo, con ciascuna società consolidata nonché solo in qualità di consolidanti, le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato (articolo 73, comma 1, lettera d, del Tuir), a condizione:

 

 

  • di essere residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione
  • di esercitare nel territorio dello Stato un’attività d’impresa, come definita dall’articolo 55 del Tuir, mediante una stabile organizzazione.

 

 

A seguito della sentenza della Corte di giustizia 12 giugno 2014, n. C-39/13, C-40/13 e C-41/13, l’articolo 6 del “decreto internazionalizzazione” ha modificato la disciplina del consolidato fiscale. Questa, infatti, “laddove prevede la possibilità che un soggetto non residente possa esercitare l’opzione per la tassazione di gruppo in qualità di controllante solo se possiede una stabile organizzazione in Italia nel cui patrimonio sia compresa la partecipazione in ciascuna società controllata, si pone in contrasto con la citata giurisprudenza della Corte di Giustizia” (si veda la relazione illustrativa al “decreto internazionalizzazione”). Con le modifiche introdotte al comma 2 dell’articolo 117 del Tuir, si elimina l’ultimo vincolo, consentendo alle società “sorelle”, che siano società residenti in Italia o che siano stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di società residenti in Stati Ue (ovvero aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo) con cui l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, di consolidare le proprie basi imponibili, di designare una società residente nel territorio dello Stato o non residente, controllata ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile con i requisiti di cui all’articolo 120, a esercitare l’opzione per la tassazione di gruppo congiuntamente con ciascuna società residente o non residente, su cui parimenti essi esercitano il controllo ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, numero 1), cc, con i requisiti di cui all’articolo 120.

 

Quindi, in caso di designazione, nelle istruzioni, per società consolidante si intende la società designata, la quale acquisisce tutti i diritti, obblighi e oneri previsti dagli articoli da 117 a 127 per la società o ente controllante.

 

 

Altra novità del prospetto riguarda la casella denominata “interpello”. La sua introduzione è dovuta al “decreto interpelli e contenzioso” (Dlgs 156/2015), che ha modificato l’articolo 132 del Tuir, eliminando l’obbligo di interpello preventivo dalle condizioni previste per l’accesso al regime del consolidato mondiale. Il contribuente può comunque interpellare l’amministrazione finanziaria ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b) dello Statuto dei diritti del contribuente, per verificare la sussistenza dei requisiti per il valido esercizio dell’opzione. Con l’abrogazione della lettera d-bis) del comma 2 del medesimo articolo 132, la comunicazione dell’avvenuto esercizio dell’opzione è resa “autonoma” dalla risposta all’interpello. Quindi, anche per il consolidato mondiale, l’esercizio dell’opzione va ora comunicato all’Agenzia delle Entrate con la dichiarazione presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione. La predetta nuova casella va, pertanto, compilata dalla società o ente controllante che opta per il regime, indicando uno dei seguenti codici: ” “1”, nel caso in cui non abbia presentato l’istanza di interpello prevista dal comma 3 dell’articolo 132 del Tuir ” “2”, nel caso in cui, avendo presentato la predetta istanza, non abbia ricevuto risposta positiva.