cartelle esattorialiIl difetto di motivazione della cartella esattoriale, che faccia riferimento a un altro presupposto, senza indicarne gli estremi di notificazione, non comporta la nullità, qualora il contribuente impugni la cartella nel merito, dimostrando in tal modo di avere piena conoscenza dei presupposti dell’imposizione, per averli puntualmente contestati, esercitando il proprio diritto di difesa. È il principio di diritto ribadito dalla Corte suprema, con la sentenza n. 3707 del 25 febbraio 2016.

 

La vicenda processuale

 

La vicenda trae origine dall’impugnazione di una cartella esattoriale emessa da Equitalia e avente a oggetto entrate di natura diversa da quella tributaria, nella specie il recupero di multe e ammende conseguenti a una sentenza penale di condanna, oltre ai compensi di liquidazione spettanti al custode giudiziario nominato per il medesimo procedimento.

 

Il Tribunale adito dichiara la nullità del provvedimento impugnato, asserendo che la cartella di pagamento si limita a contenere la sola indicazione della causale del credito come riconducibile a un atto giudiziario, senza indicare quale questo fosse, ovvero senza menzionare né la sentenza penale di condanna né i provvedimenti di liquidazione del custode. Altresì, non risulta in atti che il contribuente avesse avuto formale conoscenza dei provvedimenti giurisdizionali posti a fondamento della pretesa impositiva.

 

Ricorre in Cassazione Equitalia, lamentando, tra i diversi motivi, la violazione del principio del raggiungimento dello scopo (articoli 156 e 157 del cpc), in base al quale il giudice di merito avrebbe dovuto ritenere sanati gli eventuali vizi di motivazione della cartella, considerato che il contribuente si è puntualmente difeso nel merito, dimostrando di aver avuto piena conoscenza dei presupposti impositivi. Non allegando, altresì, né provando alcun concreto pregiudizio derivato al suo diritto di difesa.

 

La pronuncia della Cassazione

 

La Corte suprema ha ritenuto fondato il gravame, allineandosi a quanto statuito dalle sezioni unite con la sentenza n. 11722/2010, per cui l’eventuale difetto di motivazione della cartella per mancata indicazione degli estremi di notificazione dell’atto impositivo presupposto non comporta la nullità della cartella, qualora questa sia stata impugnata nel merito dal contribuente, dimostrando, in tale modo, di avere piena conoscenza dei presupposti impositivi e in assenza di allegazione e prova del concreto pregiudizio che il vizio dell’atto avrebbe comportato al proprio diritto di difesa.

 

Osservazioni

 

Al fine di vagliare la sussistenza o meno del difetto di motivazione della cartella impugnata, quale atto propedeutico all’inizio del procedimento di riscossione coattiva, la Corte suprema ha innanzitutto ricostruito l’orientamento di legittimità al quale si è allineata (sezioni unite citate).

 

La cartella esattoriale, invero, che non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo e unico atto con il quale l’ente impositore esercita la pretesa tributaria, deve essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo e contenere, quindi, gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell’imposizione. Tale motivazione può essere, altresì, assolta per relationem ad altro atto che costituisca il presupposto dell’imposizione, purché siano specificamente indicati gli estremi, anche relativi alle forme di notificazione e pubblicazione, affinché il contribuente ne abbia conoscenza. L’atto richiamato, quando di esso il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione o pubblicazione, non deve essere necessariamente allegato alla cartella, secondo un’interpretazione, invero, non puramente formalistica dell’articolo 7 dello Statuto del contribuente (legge 212/2000).

 

Ciò premesso, a sostegno del decisum, i giudici di legittimità pongono il principio del raggiungimento dello scopo, che troverebbe applicazione non solo con riferimento al recupero di entrate tributarie ma ancor di più, altresì, con riguardo a entrate di natura non tributaria, come, nella specie, sentenza penale di condanna e i provvedimenti di liquidazione dei compensi agli ausiliari del giudice, per cui sono previste forme di comunicazione ai destinatari idonee a renderli edotti dell’esistenza e dell’ammontare dei crediti dell’amministrazione.

 

Ai fini della sanatoria per raggiungimento dello scopo, invero, non rileva la circostanza che i provvedimenti costituenti il presupposto impositivo non fossero stati notificati al destinatario, purché la cartella contenga gli elementi minimi ed essenziali per consentire a quest’ultimo di individuare la pretesa impositiva e di difendersi nel merito. Nella specie, dunque, l’impugnazione tempestiva della cartella e la sua contestazione nel merito della pretesa prova che la stessa ha raggiunto il suo scopo, senza che risulti dedotto alcun significativo pregiudizio al diritto di difesa del destinatario nascente dalla incompletezza delle informazioni ivi riportate.