registro impreseSi avvicina la scadenza che chiama in cassa le società di capitali e gli enti commerciali tenuti a effettuare il versamento del tributo dovuto per la numerazione dei registri obbligatori.

 

Mercoledì 16 marzo è l’ultimo giorno utile per provvedere alla numerazione e alla bollatura dei libri e dei registri sociali da parte delle società di capitali e degli enti commerciali già operativi almeno dall’anno precedente; l’obbligo riguarda anche le società in liquidazione. L’adempimento può essere eseguito sia presso un notaio sia presso il Registro imprese della Camera di commercio e riguarda i libri sociali obbligatori stabiliti dall’articolo 2421 del codice civile.

 

Quali le società interessate

 

L’obbligo riguarda le società per azioni, le società a responsabilità limitata, le società in accomandita per azioni, le società consortili a responsabilità limitata, le aziende speciali e i consorzi tra enti territoriali. Di fatto, si tratta di tutti quei soggetti dotati di capitale o di un fondo di dotazione che hanno per oggetto, esclusivo o principale, l’esercizio di attività commerciali, compresi, perciò, anche gli enti che svolgono queste attività. L’adempimento interessa anche le società in liquidazione ordinaria (per le quali è previsto il versamento della tassa fino al momento della cancellazione dal Registro delle imprese) e quelle sottoposte a procedure concorsuali, mentre sono esentate le società di capitali dichiarate fallite, le società cooperative e di mutua assicurazione, le imprese individuali, i consorzi tra imprese che non hanno assunto la forma di società consortili, le società personali (semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice). Rientrano tra gli esonerati anche gli enti non economici, le aziende ospedaliere, le aziende socio sanitarie e le associazioni e le fondazioni organizzazioni di volontariato, iscritte o meno al Rea (Repertorio delle attività economiche).

 

Quali i libri da vidimare

 

Come già detto, è l’articolo 2421 del codice civile a indicare quali siano i libri da sottoporre a numerazione e bollatura. Si tratta in particolare di:

 

 

  • libro dei soci, in cui è riportato il numero delle azioni o quote, il cognome e nome dei titolari, i trasferimenti e i vincoli relativi alle azioni e i versamenti eseguiti
  • libro delle obbligazioni, dove è trascritto l’ammontare delle obbligazioni emesse e quelle estinte, il cognome e nome dei titolari delle obbligazioni nominative, i trasferimenti e i vincoli a esse relative
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee dei soci, in cui sono contenuti i verbali delle assemblee ordinarie e straordinarie dei soci
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, dove sono inclusi i verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, che racchiude i verbali delle riunioni del collegio, compresa la relazione di bilancio annuale
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo, che riporta i verbali delle riunioni del comitato
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni degli obbligazionisti, dove vengono annotati gli eventuali verbali delle assemblee da questi tenute
  • ogni altro libro o registro per il quale l’obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.

 

 

La legge 2/2009, con effetto dal 30/03/2009, ha eliminato l’obbligo di tenuta del libro soci delle società a responsabilità limitata; pertanto, la bollatura di tale libro, per le Srl, non è più obbligatoria, ma facoltativa. Ma, nel contempo, l’articolo 2478 cc prescrive, per le Srl, la tenuta e, di conseguenza, la bollatura anche dei libri delle decisioni dei soci, delle decisioni degli amministratori e delle decisioni del collegio sindacale o del revisore.

 

Ogni libro sociale può essere rilegato o composto da fogli mobili ma, in entrambi i casi, deve essere numerato pagina per pagina e bollato in ogni suo foglio presso il Registro imprese della Camera di commercio o presso un notaio. Per gli altri libri contabili prescritti dal codice civile (libro giornale e libro degli inventari) e per quelli previsti da norme fiscali (registri Iva, registro dei beni ammortizzabili, eccetera), nessuna vidimazione, ma il responsabile della loro tenuta deve procedere alla numerazione progressiva delle pagine di ciascun registro.

 

Il capitale sociale determina l’importo da versare

 

Per la bollatura e la numerazione dei libri sociali, a prescindere dal numero dei registri tenuti e dalle relative pagine, è dovuta la tassa di concessione governativa nella misura forfetaria di:

 

 

  • 309,87 euro, se il capitale o il fondo di dotazione non supera l’importo di 516.456,90 euro
  • 516,46 euro, se il capitale sociale o il fondo di dotazione supera tale importo.

 

 

La data cui far riferimento per l’individuazione del capitale sociale o del fondo di dotazione è quella del 1° gennaio dell’anno per il quale viene effettuato il versamento. Pertanto, le variazioni del capitale o del fondo di dotazione, intervenute dopo il 1° gennaio 2016 e comunque prima del termine previsto per il pagamento della tassa per quest’anno (ossia il 16 marzo), non incidono sull’importo da pagare adesso, ma su quello dovuto il prossimo anno.

 

Inoltre, i termini e le modalità di versamento cambiano a seconda che si tratti dell’anno di inizio attività o degli anni successivi. Nel primo caso, il versamento va effettuato utilizzando il bollettino di c/c postale n. 6007 intestato all’Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara – Bollatura numerazione libri sociali, prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini Iva, su cui vanno riportati gli estremi del pagamento.  Il versamento per gli anni successivi, invece, va effettuato entro il 16 marzo, utilizzando il modello F24, esclusivamente in modalità telematica, con indicazione del codice tributo “7085” nella sezione “Erario”, dell’importo e dell’anno per il quale viene eseguito il versamento.

 

Sanzioni

 

L’omesso versamento della tassa annuale è punito con la sanzione amministrativa dal 100 al 200% della tassa medesima, in ogni caso non inferiore a 103 euro. È possibile sanare la violazione attraverso l’istituto del ravvedimento operoso.