L’ANAC, con la delibera n. 124 del 10 Febbraio 2016, si pronuncia sulla presenza di capitali privati all’interno delle centrali di committenza: la presenza di questi capitali può legittimare la radiazione dall’elenco dei soggetti aggregatori?
La delibera n. 124 del 10 febbraio 2016 resa nota il 16 febbraio, procede all’annullamento, con validità retroattiva, dell’iscrizione del Consorzio Cev di Verona nella lista dei cosiddetti soggetti aggregatori, in precedenza disposta con riserva nel luglio 2015. L’annullamento segue ad alcune indagini condotte dalla Guardia di finanza e prende in esame gli elementi che devono assicurare il principio di indipendenza e la totale assenza di conflitti di interesse anche potenziali nello svolgimento delle funzioni della centrale di committenza.
L’art. 9 del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014 convertito in Legge n. 89 del 23 giugno 2014 prevede l’istituzione dell’elenco dei soggetti aggregatori, rinviando a successivo dPCM i requisiti di partecipazione per i soggetti diversi da quelli di cui al comma 1.
L’accordo quadro del 31 marzo 2010 – la cui validità è stata prorogata fino al 31 dicembre 2015 – stabilisce i rapporti con le società costituite per lo svolgimento delle attività di CEV e, fra l’altro, prevede che:
- “EGS si occuperà di fornire tutti i servizi di propria competenza che, di volta in volta, venissero richiesti da CEV, GPS e GP, mettendo a disposizione anche le risorse umane necessarie per la realizzazione delle attività” (punto 2.4. Accordo quadro)
- “GPS si occuperà, tra gli altri, della consulenza, progettazione, realizzazione e gestione delle attività che di volta le verrano assegnate” (punto 2.5. dell’accordo quadro);
- “GP si occuperà, tra gli alti, dell’acquisto e della vendita di energia elettrica e di gas e, in particolare l’energia prodotta dai soci, oltre alla promozione, elaborazione e supporto finanziario di progetti di opere da realizzare per conto proprio o commissionate dai soci CEV” (punto 2.6. dell’accordo quadro).
Considerata la comunicazione ai sensi dell’art. 7, della Legge n. 241/90 (nota prot. 134768 del 15/10/2015) del provvedimento di sospensione era da intendersi anche quale comunicazione di avvio della procedura di verifica dei presupposti per l’adozione di una possibile azione in via di autotutela del provvedimento di iscrizione del Consorzio CEV nell’elenco dei soggetti aggregatori, l’ANAC ha disposto:
– L’annullamento in autotutela ai sensi dell’art. 21-octies della legge n. 241/90 ss.mm. i., con efficacia ex tunc, della Delibera ANAC n. 58 nella parte in cui prevede l’iscrizione con riserva del CEV fra i soggetti aggregatori ritenendo prevalente l’interesse pubblico al ripristino della legalità e la tutela del principio di concorrenza nelle procedure di gara;
– che la comunicazione del presente provvedimento sia effettuata nei confronti del Consorzio stesso, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Conferenza Unificata e del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
– che l’elenco aggiornato venga pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità.
Il Cev si era anche adeguato a quanto richiesto dall’Anac ma soltanto formalmente e non nella sostanza. In particolare, si legge nella delibera, la dismissione delle quote delle tre società private, detenute dal Cev al momento dell’iscrizione nell’elenco dei soggetti aggregatori, nonché la presentazione delle dimissioni di due consiglieri del cda del Cev ed i minimi adeguamenti operati alla struttura organizzativa, «non incidono in modo significativo sulla circostanza della mancata indipendenza del Consorzio al momento dell’iscrizione all’elenco dei soggetti aggregatori».
Per leggere il testo completo della delibera potete consultare il file in allegato all’articolo.