supplenze esoneriI casi in cui il pagamento del sabato e della domenica dipende dal diritto alla proroga della supplenza e non dal completamento dell’orario settimanale del docente titolare sostituito. Utili chiarimenti ai docenti e alle segreterie scolastiche che continuano ad inviare quesiti sull’argomento.

 

Dimostriamo come il pagamento del sabato e della domenica non dipende sempre dal completamento dell’orario settimanale del titolare sostituito, ma anche da un’altra norma riconducibile al Regolamento delle Supplenze che riguarda la proroga del contratto di supplenza.

 

L’art. 40 comma 3 del CCNL/2007 recita: “Le domeniche, le festività infrasettimanali e il giorno libero dell’attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell’anzianità di servizio. Nell’ipotesi che il docente completi tutto l’orario settimanale ordinario, ha ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell’art. 2109, comma 1, del codice civile”.

 

Il MIUR offre dei chiarimenti sull’argomento nella nota Prot. AOODGPER n. 13650 del 18 DIC. 2013:

 

“Il dipendente che completi tutto l’orario settimanale ordinario ha diritto al pagamento della domenica ai sensi dell’art. 2109 comma 1 del Codice Civile. Inoltre, come precisato dall’ARAN, in risposta a specifico quesito, la previsione contrattuale si estende al pagamento del sabato qualora risulti giorno libero del dipendente. Per orario ordinario deve intendersi 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, 24 ore nella scuola primaria, 18 ore nella scuola secondaria, 30 ore nelle istituzioni educative, da svolgere in non meno di 5 giorni settimanali, e 36 ore per il personale ATA. Ai fini dell’applicazione della disposizione in questione l’orario settimanale può essere stato effettuato anche in più scuole ma purché si riferisca al medesimo grado di scuole per il personale docente ed educativo e al profilo della medesima area per il personale ATA. In caso di completamento dell’orario ordinario in più scuole il pagamento della domenica e dell’eventuale sabato libero sarà disposto dall’ultima scuola di servizio che vi darà luogo previe le necessarie notizie fornite dai dirigenti scolastici interessati e dal supplente interessato circa i precedenti servizi settimanali e le opportune verifiche della scuola medesima.”

 

Fin qui tutto chiaro.

 

Vogliamo invece porre l’attenzione su un altro caso ovvero quando il sabato e la domenica potrebbero comunque essere ricompresi nel contratto del supplente anche senza che quest’ultimo abbia completato tutto l’orario settimanale ordinario.

 

Poniamo infatti il caso del docente nominato per una supplenza breve in sostituzione del titolare assente dal mercoledì al venerdì oppure dal lunedì al venerdì ma non per tutto l’orario settimanale (ammettiamo che il titolare abbia un part time o sia a sua volta un supplente nominato non per l’orario intero ma per es. per 12 ore). Il titolare in questione ha inoltre il sabato come giorno “libero”.

 

Cosa accade se il titolare si dovesse nuovamente assentare a partire dal lunedì successivo anche se per una diversa tipologia di assenza?

 

In questo caso al supplente in questione spetterà il pagamento del sabato e della domenica ovvero tali giorni andranno ricompresi nella proroga contrattuale in virtù dell’art 7/4 del DM 131/07 che recita:

 

“Per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto solo da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.”

 

Il contratto avrà quindi decorrenza dal sabato ricomprendendo necessariamente anche la domenica.