Le aziende potranno assumere tramite richiesta nominativa o convenzione. Arriva maggiore libertà nella scelta delle persone da avviare al collocamento obbligatorio. Piena libertà di scelta ai datori di lavoro privati nei primi 60 giorni su come assolvere l’obbligo di avviamento al lavoro dei disabili. Lo precisa il Ministero del Lavoro nella nota 970/2016 pubblicata nei giorni scorsi in riferimento alle novità introdotte con il decreto sulla semplificazione dei rapporti di lavoro (decreto legislativo 151/2015) in vigore dallo scorso 24 settembre con il quale sono state modificate diverse disposizioni della legge 68/1999. L’obiettivo è razionalizzare e semplificare la normativa sul collocamento dei disabili e di potenziare l’accompagnamento e il supporto della persona con disabilità al fine di facilitarne l’inserimento lavorativo.
Il Ministero ribadisce che i datori di lavoro privati devono assumere i lavoratori mediante richiesta nominativa entro 60 giorni dal momento in cui sono obbligati all’assunzione. Ciò non toglie che il datore di lavoro possa, comunque, nel medesimo termine, richiedere l’avviamento numerico indicando la qualifica sulla base di quelle disponibili presso gli uffici competenti. Viceversa, decorso il termine dei 60 giorni, il datore di lavoro decade dalla possibilità di avvalersi della richiesta nominativa ed è tenuto a presentare richiesta numerica. A tal fine , preliminarmente individua con il servizio per il collocamento mirato competente la qualifica sulla base di quelle possedute dagli iscritti.
Il Ministero ricorda che la richiesta di avviamento al lavoro si intende presentata anche attraverso l’invio agli uffici competenti dei prospetti informativi che ogni anno sono dovuti dai datori di lavoro. Se il prospetto informativo è presentato entro 60 giorni dal momento in cui sono obbligati all’assunzione vale come richiesta di avviamento nominativa o numerica , fermo restando che, ove numerica, il datore di lavoro deve indicare la qualifica già concordata con gli uffici competenti. Qualora alla data di presentazione del prospetto siano trascorsi i 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo , lo stesso vale unicamente come richiesta numerica e il datore di lavoro deve indicare la qualifica precedente mente individuata presso gli uffici competenti.
Appare utile ricordare anche che al datore è riconosciuta la possibilità di far precedere la richiesta nominativa dalla richiesta agli uffici competenti di effettuare la preselezione delle persone con disabilità iscritte negli speciali elenchi tenuti dai centri per l’impiego che aderiscano alla specifica occasione di lavoro (sulla base delle qualifiche e secondo le modalità concordate dagli uffici con il datore di lavoro).
Assunzione diretta. Oltre alla chiamata nominativa o per convenzione i datori potranno effettuare l’assunzione diretta di lavoratori in specifiche condizioni di difficoltà, riconoscendo altresì per tali datori di lavoro il diritto a fruire degli incentivi all’uopo previsti. Nello specifico la chiamata diretta potrà essere effettuata nei confronti di persone con disabilità che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al D.P.R. 915/1978 o che abbiano una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% ed il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate, oppure lavoratori con disabilità intellettiva e psicofisica e con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% per un periodo di 60 mesi.