Il TAR Cagliari, con la sentenza del 12.02.2016 n. 122, si è pronunciato in merito alla corretta individuazione dei costi del lavoro da sostenere e agli oneri di sicurezza nei bandi di gara. Col ricorso in esame la parte ricorrente chiede l’annullamento degli atti indicati in epigrafe, rappresentando quanto segue. Con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2015, il Comune di Sassari ha indetto una gara per l’affidamento della gestione dei servizi educativi per la prima infanzia del Comune di Sassari – Anno educativo 2015/16, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
L’appalto è suddiviso in sei lotti, per ciascuno dei quali nel bando è indicato il valore complessivo. Le ricorrenti, gestori uscenti dei lotti n. 2 e 4 la San Camillo de Lellis e n. 3 e 6 la Coop.A.S., ritenendo che la base d’asta non permetta di formulare un’offerta che rispetti il costo del lavoro, hanno proposto il ricorso in esame col quale si chiede l’annullamento del bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 71 del 19 giugno 2015, concernente l’appalto annuale del servizio di gestione dei servizi educativi per la prima infanzia del Comune di Sassari – Anno educativo 2015/16; – del capitolato speciale d’appalto; – dei chiarimenti resi dalla stazione appaltante; – del silenzio – diniego di autotutela formatosi sul preavviso di ricorso giurisdizionale, ex art. 243-bis del d.lgs n. 163/2006, inoltrato dalla ricorrente;- di ogni altro atto o provvedimento connesso, comunque risalente alla stazione appaltante.
A tal fine, la parte ricorrente avanza articolate censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili e conclude per l’accoglimento del ricorso.
Col ricorso in esame si chiede l’annullamento del bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 71 del 19 giugno 2015, concernente l’appalto annuale del servizio di gestione dei servizi educativi per la prima infanzia del Comune di Sassari – Anno educativo 2015/16; – del capitolato speciale d’appalto; – dei chiarimenti resi dalla stazione appaltante; – del silenzio – diniego di autotutela formatosi sul preavviso di ricorso giurisdizionale, ex art. 243-bis del d.lgs n. 163/2006, inoltrato dalla ricorrente;- di ogni altro atto o provvedimento connesso, comunque risalente alla stazione appaltante.
Con i motivi aggiunti si chiede l’annullamento della determinazione del Dirigente del Settore valorizzazione del patrimonio e contratti n. 2135 del 15.9.2015, di aggiudicazione definitiva della gara per l’affidamento del servizio di gestione dei servizi educativi per la prima infanzia del Comune di Sassari – Anno educativo 2015/16; – della determinazione del Dirigente del Settore Attività educative giovanili e sportive n. 1773 del 28.7.2015, di affidamento diretto, senza procedura di gara, del lotto n. 6 al Consorzio Territoriale Network Etico Italia soc. coop. sociale consortile onlus; – della determinazione del Dirigente del Settore Attività educative giovanili e sportive n. 2127 del 15.9.2015, con la quale si è esteso, senza gara o pubblicazione del bando, alla cooperativa Parsifal Consorzio di Cooperative Sociali, il contratto relativo alla gestione dei servizi educativi per la prima infanzia, per una unità educativa aggiuntiva per il nido d’infanzia di via Madrid;- della determinazione dirigenziale n. 1721 del 22.7.2015, di aggiudicazione provvisoria;- di tutti i verbali di gara e dei verbali di consegna anticipata;- di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi.
Si chiede infine, all’occorrenza, la declaratoria di inefficacia dei contratti, se stipulati.
La domanda impugnatoria avanzata col ricorso introduttivo e i motivi aggiunti deve essere accolta, stante la fondatezza delle censure di violazione degli articoli 2, 86 e 89 del d.lgs. 163 del 2006 e dei principi sanciti da tali norme, secondo cui deve essere garantita la qualità delle prestazioni e il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza e deve essere altresì assicurato che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza.
Ritiene il collegio che, alla luce dei rilievi e conteggi effettuati dalla ricorrente, così come risultanti nel ricorso, nei motivi aggiunti e nella relazione peritale di parte in ordine all’analisi dei costi della gestione dei servizi educativi in questione, risultino fondate le incongruenze, lamentate dalle ricorrenti, in ordine alla corretta individuazione dei costi da sostenere per la gestione dei servizi educativi per la prima infanzia del comune di Sassari, avuto riguardo, in primo luogo, al corretto calcolo del costo del lavoro; dovendosi altresì ritenere che, a fronte degli specifici rilievi e conteggi, analiticamente operati dalle ricorrenti con riguardo ai sei lotti oggetto dell’appalto, risultino invece generiche e non decisive le controdeduzioni in proposito espresse dall’amministrazione resistente.
In particolare, non appare decisiva l’obiezione dell’amministrazione secondo cui in certi periodi dell’anno ci sarebbe una minore affluenza di bambini nelle strutture in questione, in assenza della previsione di strumenti di mobilità o altra natura che consentano un utilizzo alternativo del personale che risultasse, nel caso, in esubero rispetto alle esigenze contingenti, posto che, altrimenti, il personale assegnato alla struttura rileva comunque ai fini del calcolo del costo del personale, anche per i periodi dell’anno in cui si verifichi una minore affluenza di bambini nella struttura.
Ritiene, altresì, il collegio che rilievo decisivo, nel caso di specie, ai fini della fondatezza delle censure in esame, così come espresse già nell’atto introduttivo del gravame, in ordine all’errata e insufficiente quantificazione dei costi del lavoro, debba essere riconosciuto ai rilievi espressi dalle ricorrenti nella memoria di replica depositata il 31 dicembre 2015, avuto riguardo ai fogli di calcolo posti dall’amministrazione comunale a base della individuazione del prezzo di gara, rilievi da ritenersi specificazione delle censure in esame ritualmente avanzate con l’atto introduttivo del gravame e ribadite con i motivi aggiunti.
Per il testo completo della Sentenza potete consultare il file in allegato a questo articolo.