La legge di stabilità 2016 non contiene ulteriori tagli ai Comuni e i minori gettiti derivanti dalla manovra fiscale 2016, riconducibili soprattutto all’esenzione Tasi sull’abitazione principale e Imu sui terreni agricoli, verranno totalmente ristorati da compensazioni di importo pari al minor gettito conseguito. Come si calcola, pertanto il Fondo di Solidarietà Comunale? Si tratta, in poche parole, di quel contenitore che viene alimentato con una parte del gettito IMU di competenza dei Comuni ripartita con modalità fissate da un Decreto del Presidente del Consiglio. Il Fondo dovrebbe limitare le disuguaglianze tra i Comuni, per questo motivo la redistribuzione delle quote dovrebbe essere effettuata in maniera equa: contenitore introdotto nella legge di stabilità dalla commissione Bilancio del Senato. Il fondo sostituisce dal 2013 il vecchio fondo sperimentale di riequilibrio previsto dal decreto 23/2011 sul federalismo municipale. Raccogliendone la mission di limitare le disuguaglianze del gettito immobiliare tra città ricche e città povere. Nella sua ripartizione si dovrà tenere conto anche di valori innovativi come le rendite catastali e il numero degli occupati
In fase di ricognizione dei gettiti oggetto di ristoro, gli enti potranno pertanto fare riferimento sia a quelli direttamente riscontrabili del 2015 sia, con riferimento ad alcune fattispecie minori (canoni concordati e comodati), su dati di specifica conoscenza locale. Sui comodati vale la pena di ricordare che il ristoro si basa sulla restrittiva definizione di legge e non sulle politiche, spesso più generose, adottate dai Comuni. L’ammontare dei principali ristori può contare su una quantificazione generale sostanzialmente condivisa.
Si dispone che a decorrere dall’anno 2016 la quota dell’ammontare del Fondo di solidarietà comunale per i comuni delle regioni a statuto ordinario, non distribuita secondo il criterio perequativo e al netto del ristoro del mancato gettito di cui al comma 380-sexies, è determinata in misura tale da garantire proporzionalmente la dotazione netta del fondo di solidarietà comunale 2015 mentre per i comuni delle regioni Siciliana e Sardegna è determinata in modo da garantire la medesima dotazione netta del fondo di solidarietà comunale per l’anno 2015.
Evidenziata, per l’anno 2016, l’attribuzione ai comuni di un contributo di complessivi 390 milioni di euro. Al suo finanziamento sono destinate le disponibilità in conto residui iscritte in bilancio per l’anno 2015, relative all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
Il principio dell’invarianza di risorse si esprime inoltre nell’equivalenza del Fondo di solidarietà comunale netto 2015 e 2016, determinato dalla somma algebrica tra la quota di alimentazione ed il Fondo attribuito. Nel 2016 la quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale subisce una sensibile diminuzione: il 22,4% circa dell’Imu base, a fronte del 38,23% del 2015. Di conseguenza, un maggior ammontare di gettito Imu di base resta nella disponibilità del comune e l’assegnazione da Fondo di solidarietà diminuirà per mantenere invariate le risorse effettivamente riconosciute.
Come prescritto dal citato art. 3 del D.L. n. 78 del 2015, le quote sono state riassegnate agli enti individuati sulla base di una specifica nota metodologica definita con particolare riferimento a quelli con popolazione non superiore a 60.000 abitanti, al fine di diminuire l’incidenza negativa qualora la riduzione delle risorse attribuite a titolo di Fondo di solidarietà 2015 sia superiore all’1,3% rispetto alle risorse attribuite per l’anno precedente, a seguito dell’applicazione dell’articolo 1, comma 380-quater della legge 24 dicembre 2012, n. 228.