Quando l’Amministrazione finanziaria si avvale del servizio postale ordinario per la notifica degli atti tributari, in caso di mancato recapito della raccomandata all’indirizzo del destinatario, la notifica si perfeziona decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell’avviso di giacenza o dalla data di ritiro del piego, se anteriore. Questo, in sintesi, il contenuto della sentenza della Corte di cassazione n. 2047 del 2 febbraio 2016.
Il fatto
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Ctr che, riformando la decisione di primo grado, aveva deciso per l’annullamento di un avviso di accertamento contenente la rettifica dei redditi di un contribuente per il periodo d’imposta 2005. Nella sentenza gravata, i giudici dell’appello hanno disatteso l’eccezione di tardività della proposizione del ricorso introduttivo da parte del soggetto accertato. Al riguardo, il giudice territoriale ha stabilito che la data costituente il dies a quo del termine per l’impugnazione dell’atto impositivo fosse il giorno del ritiro dell’atto presso l’ufficio postale da parte del contribuente e non la data, anteriore, in cui era spirato il termine di dieci giorni decorrente dal rilascio dell’avviso di giacenza.
Il ricorso dell’ufficio finanziario si fonda su un solo motivo, con cui si denuncia violazione degli articoli 8 e 14 della legge 890/1982, secondo cui la notifica di un atto tributario si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata contente l’avviso di giacenza ovvero dalla data di ritiro del piego, se anteriore. La Corte suprema ha ritenuto fondate le doglianze dell’Amministrazione finanziaria e ha deciso per la cassazione, con rinvio della sentenza impugnata.
La decisione
Oggetto della controversia è la corretta individuazione del momento da cui far decorrere il termine per la proposizione del ricorso introduttivo avverso un atto impositivo emesso dall’Agenzia delle Entrate, notificato a mezzo posta direttamente dall’ufficio (articolo 14 della legge 890/1982). A parere dell’amministrazione finanziaria, nel caso di specie, deve applicarsi il disposto dell’articolo 8, comma 4, legge 890/1982, secondo cui “la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data” di spedizione della raccomandata contente l’avviso di giacenza (alternativa al semplice avviso di giacenza) ovvero dalla data di ritiro del piego, se anteriore.
I giudici di secondo grado hanno invece sostenuto la tesi del contribuente, secondo cui i termini per il ricorso decorrono dalla data del ritiro del plico all’ufficio postale, sebbene a tale data fosse già spirato il termine dei dieci giorni dall’invio della raccomandata contenente l’avviso di giacenza. I giudici della Corte suprema hanno ritenuto fondate le doglianze della ricorrente Agenzia e hanno fornito a riguardo importanti chiarimenti. In primo luogo, è bene precisare che l’ufficio finanziario si è avvalso della notifica diretta per posta, invocando il disposto di cui all’articolo 14 della legge 890/1982, che prevede la possibilità di notificare gli atti tributari direttamente a mezzo posta a cura dello stesso ufficio finanziario (in alternativa all’utilizzo dell’ufficiale giudiziario, del messo comunale o dei messi speciali autorizzati dall’Amministrazione finanziaria).
Premesso quanto sopra, i giudici hanno affermato che, nell’ipotesi di notifica diretta per posta effettuata dall’ufficio, non è direttamente applicabile, come invocato dalla ricorrente, il disposto di cui all’articolo 8 della legge 890 perché riferito alle sole “notificazioni effettuate a mezzo posta tramite gli ufficiali giudiziari (o, eventualmente, i messi comunali e i messi speciali autorizzati), bensì le norme concernenti il servizio postale ordinario” (cfr Cassazione 17598/2010). Trattando ora la questione del perfezionamento della notifica, i giudici della Suprema corte ritengono non applicabile al caso di specie né la regola per cui la data, in cui deve ritenersi pervenuta al destinatario una comunicazione trasmessa per posta raccomandata ordinaria, vada “individuata in quella del rilascio dell’avviso di giacenza” né, tantomeno, quella di ancorare il momento del perfezionamento della notifica “al ritiro dell’atto preso l’Ufficio postale”.
Infatti, da un lato, il legislatore esige che l’atto tributario debba essere correttamente notificato, nel senso di essere portato a effettiva conoscenza del contribuente, il che esclude che il perfezionamento della notifica possa ancorarsi a un adempimento, quale il rilascio dell’avviso di giacenza, “nel quale è certo che il destinatario dell’atto non ne ha conoscenza (non essendo stato reperito dall’agente postale) incolpevolmente (non avendo ancora avuto la possibilità di recarsi a ritirare l’atto presso l’Ufficio postale)”. Pertanto, se si ritenesse applicabile tale principio, si finirebbe per ledere i diritti del contribuente di esercitare il proprio diritto di difesa e consentire l’instaurazione del contraddittorio con la pubblica amministrazione (in tal senso, Corte costituzionale 346/1998).
D’altro canto, ai giudici di legittimità non appare convincente neanche la soluzione, sostenuta dalla Ctr nella sentenza impugnata, per cui il momento del perfezionamento della notifica dell’avviso di accertamento coincida con il ritiro dell’atto presso l’ufficio postale. Sostenere una siffatta soluzione significherebbe, non solo, rimettere “al destinatario la scelta del momento da cui far decorrere il termine di impugnazione dell’atto notificato”, ma anche comprimere l’interesse dell’ufficio notificatore, consentendo di fatto al contribuente “di impedire gli effetti della notifica ex art. 14 della L. 890/1982 omettendo di recarsi a ritirare l’atto presso l’Ufficio postale”.
Alla stregua di tali considerazioni, pertanto, i giudici della Cassazione hanno ritenuto applicabile -non per via diretta ma analogica – la disposizione contenuta nell’articolo 8, comma 4, legge 890/1982.
Pertanto, “la regola da applicare per individuare la data di perfezionamento della notifica ex art. 14 L. 890/1982, in caso di mancato recapito della raccomandata all’indirizzo del destinatario, è quella che la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell’avviso di giacenza (o, nel caso in cui l’agente postale abbia, ancorché non tenuto, trasmesso l’avviso di giacenza tramite raccomandata, dalla data di spedizione di quest’ultima), ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore”.