agenzia delle entrateI contribuenti che, nel 2015, hanno corrisposto compensi ad avvocati e arbitri in dipendenza di procedimenti di negoziazione assistita e di arbitrato conclusi con esito positivo potranno beneficiare, nel modello 730/2016, del credito d’imposta introdotto dal D.L. n. 83/2015 a condizione che ne facciano richiesta telematica entro l’11 febbraio 2016. L’importo del credito d’imposta effettivamente spettante formerà oggetto di comunicazione da parte del Ministero della Giustizia e deve essere indicato nel quadro G della dichiarazione dei redditi per l’anno 2015.

 

Unitamente al trasferimento in sede arbitrale dei procedimenti pendenti, la nuova procedura di negoziazione assistita mira, nelle intenzioni della riforma, a portare fuori i contenziosi dalle aule dei tribunali, bloccando a monte l’afflusso dei processi costituendo un’alternativa stragiudiziale all’ordinaria risoluzione dei conflitti.

 

Il d.l. n. 132/2014 dedica alla disciplina della negoziazione assistita l’intero capo II rubricato, appunto “Procedura di negoziazione assistita da uno o più avvocati”, che acquisterà piena efficacia decorsi 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione (a partire, quindi, dal 9 febbraio 2015).

 

Ai sensi dell’art. 3 del succitato decreto, l’invito all’altra parte a stipulare la convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale quando la controversia ha ad oggetto il risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti o il pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti 50.000,00 €, fuori però dai casi ex art. 5, comma 1 bis del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

 

E’ invece facoltativo l’invito alla negoziazione per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio (art.6), fatto salvo il caso in cui ci si trovi in presenza di figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.