Nelle Richieste d’Ordine d’Acquisto (RDO), è legittima l’esclusione dell’impresa che abbia omesso di sottoscrivere digitalmente l’offerta economica, presentata in formato file.pdf. Non è possibile, infatti, ovviare alla predetta mancanza attraverso il «recupero del contenuto dell’offerta economica allegata dal concorrente, seppur correttamente compilata, ma che si riferisce a tutt’altra RDO indetta da diversa stazione appaltante». Invero, in tale circostanza, si rileva la «mancata corrispondenza tra le prestazioni descritte nell’offerta e l’oggetto del contratto da aggiudicare».
Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 presentata congiuntamente dalla Azienda Sanitaria Ospedaliera di Agrigento e dall’impresa Zovam Europe S.r.l. – Procedura negoziata tramite RDO/ME.PA. per la fornitura di n. 43 monitor multiparametrici e di n. 3 centrali di monitoraggio. Importo a base di gara euro: 170.000,00. S.A.: ASP Agrigento.
RDO e strumento telematico MEPA – Offerta economica e firma digitale. L’omessa sottoscrizione digitale dell’offerta economica in formato pdf generato dal sistema ME.PA. non può trovare utile “soccorso” mediante recupero del contenuto dell’offerta economica allegata dal concorrente, seppur correttamente compilata, ma che si riferisce a tutt’altra RDO indetta da diversa stazione appaltante, con conseguente mancata corrispondenza tra le prestazioni descritte nell’offerta e l’oggetto del contratto da aggiudicare.
Si rileva che dalla ricostruzione dei fatti operata dalle parti nonché dalla documentazione versata in atti, risulta che l’operatore Zovam Europe S.r.l. da una parte abbia di fatto presentato la propria offerta economica in contrasto con quanto previsto dall’art. 74, comma 2 d.lgs. 163/2006 in quanto, come evidenziato dalla stazione appaltante, si riferisce ad altra RDO indetta da diversa stazione appaltante, con conseguente mancata corrispondenza tra le prestazioni descritte nell’offerta (n. 10 pulsossimetri) e l’oggetto del contratto da aggiudicare (n. 43 monitor multiparametrici e di n. 3 centrali di monitoraggio), dall’altra il documento pdf generato secondo le indicazioni sopra descritte, risulti comunque privo di firma digitale.
Il Consiglio ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che sia legittima l’esclusione disposta a carico dell’operatore Zovam Europe S.r.l. in violazione degli articoli 74, comma 2 e 77, comma 6 del d.lgs. 163/2006.
In allegato all’articolo potete consultare il testo completo del parere.