rientro dei cervelliGli incentivi fiscali potenziati per il rientro dei cervelli in Italia, previsti dalla legge 238/2010, dureranno fino al 2017. Ma solo per quei lavoratori che si sono trasferiti in Italia entro il 31 dicembre 2015. Lo prevede l’articolo 1, comma 259 della legge di stabilità 2016. Arriva dunque una piccola proroga per i benefici fiscali previsti dalla legge sul cd. controesodo, cioè la detassazione IRPEF del reddito da lavoro del 70 o dell’80 per cento, a seconda se trattasi, rispettivamente di lavoratori o lavoratrici.

 

La novità ripristina, in sostanza, il termine del 31 dicembre 2017 dopo che il recente decreto legislativo sull’internazionalizzazione delle imprese, il decreto 147/2015, aveva rivisto la durata del beneficio abrogando la proroga sino al 2017 disposta dal decreto-legge n. 192 del 2014 a partire dal 6 ottobre 2015. Per effetto della novella apportata dalla legge di stabilità, il regime fiscale di vantaggio, però, potrà essere attivato solo dai lavoratori che si sono trasferiti in Italia entro il 31 dicembre 2015. Chi si trasferirà oltre questa data potrà contare, invece, solo sul bonus previsto dall’articolo 16 del Dlgs 147/2015, un vantaggio meno succulento ma comunque più lungo in quanto destinato ad operare per cinque anni.

 

Il doppio regime di vantaggio. L’incentivazione prevista dalla legge 238/2010, com’è noto, è finalizzata al rientro in Italia di cittadini dell’Unione europea di qualsiasi età in possesso di un titolo di laurea, che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia, che studiano, lavorano o che hanno conseguito una specializzazione post lauream all’estero. Il beneficio fiscale consiste in una riduzione al 20 per cento per le lavoratrici ed al 30 per cento per i lavoratori della base imponibile IRPEF, con riferimento al reddito di lavoro dipendente, d’impresa o di lavoro autonomo. Ma con durata limitata al 31 dicembre 2017. A questo bonus se n’è aggiunto un altro, meno ricco, ma di durata quinquennale e senza una data di scadenza, con il decreto internazionalizzazione delle imprese (Dlgs 147/2015).

 

L’agevolazione in parola interessa i lavoratori che rivestono ruoli direttivi, ovvero sono in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione e che, non essendo stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti e impegnandosi a permanere in Italia per almeno due anni, trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato: per questi soggetti il reddito di lavoro dipendente prodotto concorre alla formazione del reddito complessivo nella misura del 70 per cento del suo ammontare.

 

L’attività lavorativa va prestata prevalentemente nel territorio italiano, deve essere svolta presso un’impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa. Le agevolazioni previste si applicano a decorrere dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza nel territorio dello Stato e per i quattro periodi successivi.

 

A conti fatti, quindi, i lavoratori che si trasferiscono in Italia dal 2016 potranno contare solo sul bonus previsto dall’articolo 16 del Dlgs 147/2015. Mentre chi lo ha fatto dal 1° marzo 2015 al 31 dicembre 2015 può scegliere liberamente a quale dei due regimi fiscali aderire: la legge di stabilità concede infatti a questi soggetti la possibilità di optare, qualora più conveniente, con le modalita’ definite con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità, per il regime agevolativo di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 147.