ragioneriaTutti gli enti locali dovranno allegare il nuovo prospetto dimostrativo dei vincoli di finanza pubblica sia al bilancio di previsione sia alle variazioni di bilancio, e il fondo crediti di dubbia esigibilità va detratto solo per la parte non finanziata dall’avanzo di amministrazione.

 

I chiarimenti emergono dal prospetto approvato dalla commissione Arconet nel corso della riunione del 20 gennaio scorso, i cui resoconto sono stati ora pubblicati sul sito.

 

La Commissione ARCONET  aveva precisato come la Commissione abbia esaminato “una prima stesura del prospetto di verifica del pareggio di bilancio, previsto dal disegno di legge di stabilità 2016, come un nuovo allegato al bilancio di previsione delle Regioni e degli enti locali soggetti al vincolo del pareggio di bilancio. In attesa dell’approvazione della legge di stabilità 2016 (approvata il 23 dicembre e pubblicata in G.U. n. 302 del 30/12/2015, n.d.r.) , la Commissione decide di rinviare alla prossima riunione la conclusione dell’esame del prospetto, invitando i componenti a far pervenire osservazioni e suggerimenti, al fine di approvarlo”.

 

Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall’organo consiliare dell’ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.

 

Pertanto, la programmazione di bilancio e finanziaria deve essere coerente col rapporto debito/PIL. Il Governo e il Parlamento non potranno stabilire gli obiettivi del saldo di bilancio più gravosi di quelli definiti in sede europea.

 

La legge vieta il ricorso all’indebitamento per realizzare operazioni relative alle partite finanziarie (art. 4, comma 4). L’indebitamento è permesso a regioni ed enti locali soltanto per investimenti pluriennali soggetti ad ammortamento (art. 10), comunicandoli a Regione e Presidenza del Consiglio. Regioni e enti locali sono obbligati al pareggio gestionale, in fase di previsione e in fase di rendiconto, sia per competenza che per cassa, fra entrate e spese correnti, e fra entrate e spese totali (art. 9). Regioni e enti locali concorrono col loro eventuale avanzo a pagare il debito pubblico, attraverso il Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato (art. 12). La Corte dei Conti ha il controllo del pareggio di bilancio delle amministrazioni pubbliche (art. 20).

 

Al saldo fra entrate e spese finali (inclusive delle spese per incremento attività finanziarie) andranno aggiunti o sottratti gli spazi finanziari ceduti o acquisiti tramite la regione e l’intervento della Ragioneria generale dello Stato. Sono inoltre da includere gli effetti positivi e negativi dei patti regionalizzati e nazionali anni 2014 e 2015. L’equilibrio finale, comprensivo degli effetti dei patti regionali e nazionali, deve essere positivo o pari a zero per essere in regola con i vincoli di finanza pubblica.