Come noto, per la generalità dei lavoratori, la contribuzione previdenziale e assistenziale non può essere calcolata su imponibili giornalieri inferiori a quelli stabiliti dalla legge. Più precisamente, la retribuzione da assumere ai fini contributivi deve essere determinata nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di retribuzione minima imponibile (minimo contrattuale) e di minimale di retribuzione giornaliera stabilito dalla legge.
Con riguardo al cosiddetto minimo contrattuale, si ricorda che, secondo quanto disposto dall’art. 1, co. 1, del D.L. n. 338/1989, convertito in L. n. 389/1989, “la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d’importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”.
In forza della predetta norma, anche i datori di lavoro non aderenti, neppure di fatto, alla disciplina collettiva posta in essere dalle citate organizzazioni sindacali, sono obbligati, agli effetti del versamento delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla citata disciplina collettiva. Per trattamenti retributivi si devono intendere quelli scaturenti dai vari istituti contrattuali incidenti sulla misura della retribuzione.
Inoltre, si ribadisce che con norma di interpretazione autentica il legislatore ha precisato che “in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria” (art. 2, co. 25, L. n. 549/1995).
Come premesso, nella determinazione della retribuzione minima ai fini contributivi si deve tenere conto anche dei “minimali di retribuzione giornaliera stabiliti dalla legge”.
Infatti, il reddito da assoggettare a contribuzione, ivi compreso il minimale contrattuale di cui al citato art. 1, co. 1, del D.L. n. 338/1989, deve essere adeguato, se inferiore, al limite minimo di retribuzione giornaliera, che ai sensi di quanto disposto dall’art. 7, co 1, secondo periodo, del D.L. n. 463/1983, conv. in L. n. 638/1983 (come modificato dall’art. 1, co. 2, del D.L. n. 338/1989, conv. in L. n. 389/1989) non può essere inferiore al 9,50% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.
In applicazione delle previsioni di cui al predetto art. 7, D.L. n. 463/1983, anche i valori minimi di retribuzione giornaliera già stabiliti dal legislatore per diversi settori, rivalutati annualmente in relazione all’aumento dell’indice medio del costo della vita (cfr. D.L. n. 402/1981, convertito in L. n. 537/1981), devono essere adeguati al limite minimo di cui al predetto art. 7, co. 1, del D.L. n. 463/1983 se inferiori al medesimo.
Con riguardo alla rivalutazione dei limiti minimi di retribuzione giornaliera, si fa presente cha la legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), all’art. 1, co. 287, reca rilevanti disposizioni in materia, stabilendo, in particolare, che “con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’adeguamento, all’analogo valore medio relativo all’anno precedente non può risultare inferiore a zero”.
Pertanto, ancorché la variazione percentuale negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra l’anno 2015 e l’anno 2014, accertata dall’Istat sia pari a – 0,1%, la misura per l’anno 2016 del limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti è pari a quella del 2015.
Si riportano nelle tabelle A e B (cfr. allegato n. 1) i limiti di retribuzione giornaliera a valere dal periodo di paga in corso all’1.1.2016. Tali limiti, che si attestano nella stessa misura stabilita per l’anno 2015, secondo quanto innanzi precisato, devono essere ragguagliati a € 47,68 (9,5% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1.1.2016, pari a € 501,89 mensili) se di importo inferiore.
anno 2016 | Euro |
Trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fpld | 501,89 |
Minimale di retribuzione giornaliera (9,5%) | 47,68 |
Si rammenta, da ultimo, che non sussiste l’obbligo di osservare il minimale di retribuzione ai fini contributivi in caso di erogazione da parte del datore di lavoro di trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche d’importo inferiore al predetto limite minimo.
1.1. Lavoratori di società ed organismi cooperativi di cui al D.P.R. n. 602/1970.
Come è noto, la retribuzione imponibile, ai fini del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, per i lavoratori in oggetto, già a decorrere dal 1° gennaio 2007, deve essere determinata secondo le norme previste per la generalità dei lavoratori (art. 6, D.Lgs. n. 314/1997) e nel rispetto del minimale di retribuzione giornaliera da assumere ai fini del versamento della contribuzione previdenziale IVS e assistenziale di cui all’art. 1, co. 1, del D.L. n. 338/1989, conv. in L. n. 389/1989.
1.2. Cooperative sociali.
Si rammenta che anche per i lavoratori soci delle cooperative sociali (ex art. 1, co. 1, lett. a), della L. n. 381/1991)e di altre cooperative per le quali sono stati adottati i decreti ministeriali ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. n. 797/1955 (T.U. sugli assegni familiari), già a partire dall’1.1.2010, trovano applicazione, per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi, le norme previste per la generalità dei lavoratori, ivi comprese quelle relative al minimale di retribuzione giornaliera dicui all’art. 1, co. 1, del D.L. n. 338/1989, conv. in L. n. 389/1989.[iii]
Per tali lavoratori, si è, infatti, concluso al 31.12.2009 il percorso triennale (2007-2009) di graduale aumento della retribuzione giornaliera imponibile ai fini contributivi (ex art. 1, co. 787, della L. n. 296/2006) ed, è, quindi, da intendersi superato il precedente sistema di calcolo convenzionale.
Ne consegue che la retribuzione imponibile ai fini contributivi va determinata considerando (oltre a paga base, indennità di contingenza e elemento distinto della retribuzione) tutti gli elementi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva e individuale, rapportandola al numero di giornate di effettiva occupazione.
In virtù di quanto disposto dall’art. 1, commi 1 e 10, D.Lgs. n. 164/1997 e s.m.i. per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea (Fondo volo), la retribuzione imponibile ai fini contributivi deve essere determinata ai sensi dell’art. 12 della L. n. 153/1969 e nel rispetto delle disposizioni in materia di minimo contrattuale di cui all’art. 1, co. 1, del D.L. n. 338/1989, conv. in L. n. 389/1989.
Il predetto decreto legislativo prevede, inoltre, che in assenza di contratti collettivi nazionali di lavoro, i limiti minimi di retribuzione imponibile ai quali fare riferimento siano quelli stabiliti per ciascuna categoria professionale interessata con decreto del Ministro del lavoro e che a tali limiti debbano essere, comunque, adeguate le retribuzioni contrattuali che risultino inferiori agli stessi. Detti limiti minimi, per ciascuna categoria professionale del personale iscritto al Fondo, sono stati stabiliti con D.M. 21/07/2000.
In ogni caso, la retribuzione imponibile ai fini contributivi del personale iscritto al Fondo Volo, determinata secondo i predetti criteri, non può essere inferiore al limite minimo di retribuzione giornaliera che, per l’anno 2016, è pari a € 47,68.
Si ricorda che l’art. 28, co. 1, del D.L. n. 133/2014, conv. in L. n. 164/2014, ha confermato, per il triennio 2015-2017, l’esclusione – già introdotta, limitatamente all’anno 2014 dal D.L. n. 145/2013 conv. in L. n. 9/2014 – delle indennità di volo dalla base imponibile ai soli fini contributivi. E’ fatta salva, comunque, dal legislatore la concorrenza di dette indennità di volo alla determinazione della retribuzione pensionabile nella misura del 50% del loro ammontare.
Per leggere la circolare completa dell’INPS potete consultare il file in allegato all’articolo.