uffici comunali, oneriIn attesa del suo ingresso in Gazzetta Ufficiale, il Mef anticipa, on line, il decreto del 13 gennaio 2016, che stabilisce termini e modalità di trasmissione all’Agenzia delle Entrate, ai fini della dichiarazione dei redditi “precompilata”, dei dati relativi alle spese universitarie, funebri, per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica. Si tratta degli sconti Irpef applicati più di frequente. Le spese agevolabili devono essere comunicate, esclusivamente per via telematica, entro il 28 febbraio di ogni anno.

 

Tutto previsto dal Dlgs 175/2014 (“decreto semplificazioni”) che ha dato il via (in forma sperimentale dalle dichiarazioni dei redditi 2015) al 730 precompilato e ha assegnato a un decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze il compito di mettere nero su bianco le regole da seguire per inviare all’Amministrazione finanziaria le informazioni necessarie allo scopo.

 

Ecco, quindi, dal Mef, le indicazione per comunicare le notizie relative agli oneri detraibili più “popolari”. Modalità e termini devono essere rispettati già a partire dell’invio dei dati riguardanti lo scorso anno, necessari all’elaborazione dei modelli di dichiarazione 2016. I contribuenti potranno consultare la loro precompilata dal 15 aprile.
In evidenza, intanto, il termine ultimo per la comunicazione: la data è unica per tutte le detrazioni previste dal decreto in esame ed è il 28 febbraio dell’anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione dei redditi (quest’anno, in realtà, la scadenza slitta al 29 febbraio visto che il termine ordinario capita di domenica). Comune anche la modalità di invio: trasmissione telematica.
Avvicinandoci alle detrazioni

 

Il primo articolo del Dm detta le regole in relazione allo sconto Irpef del 19% per le spese universitarie. Gli atenei, statali e non, devono trasmettere, per ogni anno e per ciascun studente, una comunicazione contenente le spese, sostenute nell’anno precedente, relative a:

 

  • frequenza di corsi universitari

 

  • frequenza di corsi universitari di specializzazione

 

  • frequenza di corsi di perfezionamento

 

  • frequenza di master assimilabili a corsi universitari o di specializzazione

 

  • di iscrizione a dottorati di ricerca.

 

Per ogni studente, inoltre, gli atenei, insieme all’ammontare delle spese, devono indicare chi ha “materialmente” sostenuto i costi. Le somme sono da considerarsi al netto di rimborsi e contributi. Da indicare separatamente eventuali rimborsi ricevuti nell’anno di riferimento della dichiarazione dei redditi ma relativi a periodi precedenti.
Trasferendo l’attenzione alle spese funebri (anche in questo caso la detrazione è del 19%), le agenzie del settore devono tramettere, a cominciare dai dati relativi al 2015, l’ammontare dei costi riferibili a ogni decesso, indicando i dati del defunto e dell’intestatario della ricevuta fiscale.
Eccoci, infine, agli oneri detraibili per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica riconosciuti, ricordiamo, anche per quest’anno, dalla legge di stabilità 2016, in forma “maggiorata” (rispettivamente 50% anziché 36% e 65% anziché 55%).

 

Entro il 28 febbraio di ogni anno devono essere comunicati all’Agenzia delle Entrate, da banche e Poste, i dati dei bonifici di pagamento emessi dai contribuenti per questo tipo di lavori. Si tratta delle stesse informazioni già trasmesse, con finalità di controllo, in base all’articolo 3, del Dm 41/1998, come modificato dal Dm 153/2002.

 

La comunicazione deve contenere gli identificativi del mittente, del contribuente beneficiario della detrazione e del destinatario della somma. Anche in questo caso, ripetiamo, si parte dalle spese sostenute nel 2015.
Il decreto Mef, rimanda, poi, a un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate riguardo alle modalità tecniche per la trasmissione telematica delle comunicazioni.