Pubblicato il Dpcm recante autorizzazione, in favore di varie amministrazioni, a bandire procedure di reclutamento ai sensi dell’art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato ai sensi dell’articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni ed integrazioni nonché dell’articolo 3, comma 1 e 3 , del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n. 114.
Articolo 1
(Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale)
1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, sulle cessazioni dell’anno 2014 – budget 2015, n. 28 Segretari di legazioni e n. 2 dirigenti di seconda fascia del VI corso-concorso della Scuola Nazionale dell’Amministrazione, di cui alla Tabella 1 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Articolo 2
(Ministero dell’ Interno)
1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014 n. 114, il Ministero dell’Interno è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, sulle cessazioni dell’anno 2014 – budget 2015, n. 25 Vice prefetti aggiunti e n. 8 dirigenti di seconda fascia del VI corso-concorso della Scuola Nazionale dell’Amministrazione, di cui alla Tabella 2 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Articolo 3
(Ministero della Difesa)
1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni ed integrazioni, il Ministero della Difesa è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, sulle cessazioni dell’anno 2012 – budget 2013, n. 2 dirigenti di seconda fascia del VI corso-concorso della Scuola Nazionale dell’Amministrazione di cui alla Tabella 3 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Articolo 4
(Ministero dell’Ambiente)
1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni ed integrazioni e dell’art. 3, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, il Ministero dell’Ambiente è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, sulle cessazioni dell’anno 2011 – budget 2012, dell’anno 2012 – budget 2013 e dell’anno 2013 – budget 2014, n. 2 dirigenti di seconda fascia del VI corso-concorso della Scuola Nazionale dell’Amministrazione, di cui alla Tabella 4 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Articolo 5
(Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro)
1. Ai sensi dell’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, l’Inail è autorizzato ad avviare, nel triennio 2015-2017, procedure di reclutamento per n. 5 Medici di I° livello di cui alla Tabella 5 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni ed integrazioni, l’Inail è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, sulle cessazioni dell’anno 2012 – budget 2013 n. 58 unità appartenenti alle professionalità sanitarie, di cui alla Tabella 5 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
3. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, l’Inail è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, sulle cessazioni dell’anno 2013 – budget 2014 n. 5 Medici di I° livello la cui autorizzazione a bandire è disposta dal comma 1, di cui alla Tabella 5 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Articolo 6
(Agenzia Nazionale per la sicurezza del volo)
1. Ai sensi dell’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, l’Ansv è autorizzata ad avviare, nel triennio 2015-2017, procedure di reclutamento per n. 1 Funzionario tecnico investigativo anche a tempo parziale nella percentuale compatibile con le risorse finanziare disponibili, come da Tabella 6 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, l’Ansv è autorizzata ad assumere a tempo indeterminato, sul cumulo delle cessazioni dell’anno 2013 – budget 2014 e dell’ anno 2014 – budget 2015, n. 1 dirigente tecnico di cui alla Tabella 6 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Articolo 7
(Ente nazionale per l’aviazione civile)
1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, l’Enac è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, sul cumulo delle cessazioni dell’anno 2013 – budget 2014 e dell’anno 2014 – budget 2015, n. 8 Ispettori di traffico aereo e n.3 Ispettori di volo di cui alla Tabella 7 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Articolo 8
(Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali)
1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni ed integrazioni e dell’articolo 3, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, il Mipaaf è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, sul cumulo delle cessazioni dell’anno 2011 – budget 2012, dell’anno 2012 – budget 2013, dell’ anno 2013 – budget 2014, n. 3 dirigenti di seconda fascia del ruolo agricoltura, di cui n. 1 vincitore del VI corso-concorso della Scuola Nazionale dell’Amministrazione, di cui alla Tabella 8 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Articolo 9
(Ministero della Salute)
1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, il Ministero della Salute è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, sulle cessazioni dell’anno 2014 – budget 2015, n. 1 dirigente di seconda fascia, vincitore del VI corso-concorso della Scuola Nazionale dell’Amministrazione, di cui alla Tabella 9 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Articolo 10
(Rimodulazione)
1. Le amministrazioni che intendano procedere ad assunzioni per unità di personale appartenenti a categorie e professionalità diverse rispetto a quelle autorizzate con il presente decreto, o intendano procedere all’indizione di concorsi diversi rispetto a quelli autorizzati, possono avanzare richiesta di rimodulazione indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, che valuteranno la richiesta nel rispetto della normativa vigente e delle risorse finanziarie autorizzate con il presente provvedimento.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.