La fattispecie esaminata dalla Cassazione (sentenza 14767/2015) ha a oggetto la contestazione alla società contribuente dell’omessa registrazione di acquisti intracomunitari, con conseguente disconoscimento del diritto a detrarre l’Iva assolta sui medesimi. In particolare, la società eccepisce la violazione dell’articolo 19 del Dpr n. 633/1972 nonché degli articoli 17 e 21 della VI direttiva Iva (trasfusa nella direttiva n. 2006/112/Ce), nella parte in cui non si è vista concedere il diritto alla detrazione relativa agli acquisti intracomunitari per omessa integrazione e registrazione delle rispettive fatture.
In via preliminare, come sottolineato più volte dalla giurisprudenza (Corte di giustizia Ue, 11 dicembre 2014, causa n. C-590/13; Corte di giustizia Ue, 12 luglio 2012, causa n. C-284/11; Cassazione, 13 marzo 2015, n. 5072), la suprema Corte rileva che il diritto alla detrazione può essere validamente esercitato dal contribuente, anche se il medesimo ha violato gli obblighi di fatturazione e dichiarazione di cui agli articoli 18, paragrafo 1, lettera d) e 22 della direttiva n. 77/388/Ce.
Si tratta, infatti, di obblighi di carattere formale, il cui mancato rispetto non incide sulla detraibilità dell’imposta, “fatta salva l’ipotesi in cui la loro violazione comporti l’impossibilità di fornire la prova certa del rispetto dei requisiti sostanziali” del diritto alla detrazione (i.e. la circostanza che gli acquisti siano stati effettuati da un soggetto passivo Iva che sia parimenti debitore dell’imposta attinente ai medesimi; l’utilizzo dei beni acquistati al fine di porre in essere operazioni imponibili).
Nel caso in esame, tuttavia, pur sussistendo il rispetto dei requisiti sostanziali per il valido esercizio del diritto alla detrazione, detto diritto deve essere negato, in quanto è inutilmente decorso il termine biennale previsto per l’esercizio del medesimo. A tal proposito, il supremo Collegio si sofferma sulla differenza tra la fase di insorgenza del diritto alla detrazione e quella dell’esercizio del medesimo. In particolare, “il diritto alla detrazione sorge (…) nel momento stesso in cui diviene dovuta l’imposta da detrarre. Ma in tale momento, quel che si verifica non è l’automatica estinzione del debito d’imposta, bensì la nascita del diritto del cessionario ad estinguere detto debito esercitando il diritto a detrazione. Quest’ultimo è certamente un diritto potestativo, ma l’estinzione per compensazione del debito (…) è condizionata al fatto che il diritto sia effettivamente esercitato” (Corte di giustizia Ue, 11 dicembre 2014, causa n. C-590/13).
Con riguardo al termine entro il quale il diritto alla detrazione deve essere esercitato, è opportuno distinguere tra la normativa comunitaria e quella interna. Ai sensi dell’articolo 18, n. 2, della VI direttiva Iva, il diritto alla detrazione va esercitato immediatamente, nello stesso periodo di insorgenza, salvo diversa disposizione da parte degli Stati membri, che possono autorizzare il soggetto passivo a operare la detrazione in un momento successivo.
Con riguardo all’ordinamento interno, invece, l’articolo 19 del Dpr n. 633/1972 dispone che il diritto alla detrazione deve essere esercitato “al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto”.
Come rilevato dalla sentenza in epigrafe, siffatta previsione è coerente con quanto affermato più volte dalla giurisprudenza comunitaria, che ha sottolineato come “la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione senza limiti di tempo contrasterebbe col principio della certezza del diritto, il quale esige che la situazione fiscale del soggetto passivo, con riferimento ai diritti ed agli obblighi dello stesso nei confronti dell’amministrazione fiscale, non possa essere indefinitamente rimessa in discussione” (Corte di giustizia Ue, 12 luglio 2012, causa n. C-284/11; in senso analogo: Corte di giustizia Ue, 8 maggio 2008, causa n. C-95/07; Corte di giustizia Ue, 6 febbraio 2014, causa n. C-424/12).
Tanto considerato, nella fattispecie sub judice, il diritto alla detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti è senz’altro insorto in capo alla società contribuente, la quale, tuttavia, non l’ha tempestivamente esercitato; circostanza, questa, che ha determinato la sua estinzione come conseguenza oggettiva del decorso del tempo (in senso conforme: Cassazione, sezioni unite, 16 giugno 2014, n. 13676).
Né, in contrario, può ritenersi che la decadenza non debba operare in quanto l’omesso esercizio del diritto alla detrazione è dipeso da una dimenticanza o mera svista degli addetti alla registrazione delle fatture, dovendosi tenere distinta l’ipotesi “in cui il contribuente, essendo a conoscenza della natura imponibile di una fattura, ometta, per tardività o per negligenza, di richiedere la detrazione dell’IVA a monte entro il termine previsto dalla normativa nazionale” dalla diversa ipotesi in cui il soggetto passivo abbia erroneamente ritenuto che i beni acquistati fossero Iva esenti e, ciò nonostante, abbia integralmente versato l’imposta a valle (in tal senso: Corte di giustizia Ue, 8 maggio 2008, causa n. C-95/07).