personale, scuola, enti locali, passaggioIl Miur, su sollecitazione della FLC CGIL, ha finalmente fissato per lunedì 18 gennaio 2016 un incontro per discutere delle modalità di inquadramento nel comparto scuola del personale ex dipendente comunale/provinciale a seguito della statizzazione di alcune scuole delle province di Palermo (Liceo linguistico Cassarà), Modena (Istituto tecnico industriale E. Fermi), Ferrara (Istituto tecnico Carpegiani), Barletta-Andria-Trani (Istituto agrario Umberto I), Enna (Liceo linguistico Lincoln), del comune di Milano (Scuola primaria S. Giusto) e del comune di Bologna (Istituto Aldini Valeriani).

 

Le Organizzazioni sindacali, in previsione dell’imminente stipula degli accordi tra Miur/Mef e EE.LL. sulla statizzazione degli istituti scolastici in oggetto, avevano già precedentemente chiesto un incontro di informativa sindacale in merito a tale passaggio, finalmente adesso concesso.

 

Si ritiene, infatti, che tale informativa sia propedeutica all’apertura del successivo confronto negoziale per l’inquadramento economico e giuridico del personale docente e Ata in transito dal comparto EELL al comparto scuola.

 

Come si sa, secondo la Circolare n° 313 del 22/12/99, esiste la possibilità in attuazione dell’art. 5 del CCNL di concertare con il Provveditore agli Studi l’applicazione degli istituti contrattuali relativamente all’eventuale svolgimento delle funzioni aggiuntive ATA in relazione all’esigenza di garantire provvisoriamente la continuità dell’erogazione dei servizi precedentemente forniti dall’Ente locale.

 

La precedente Circ. N° 297 prevede tale possibilità tramite la stipula di convenzioni con gli Enti che ne debbono assicurare la copertura finanziaria. La stessa sede potrebbe essere utilizzata per coordinare la gestione di questa delicatissima fase con la partecipazione delle rappresentanze degli EE.LL. al tavolo di confronto.

 

Il conferimento delle supplenze sui posti vacanti saranno effettuate dai Provveditori agli Studi. Le scuole provvederanno soltanto alla sostituzione del personale eventualmente assente.

 

La circolare chiarisce che le spese , comunque, sostenute non sono soggette alle limitazioni previste dalle disposizioni sui flussi di cassa (D.M. 93).