Ancora una volta, siamo all’ottavo rinvio, viene spostata per Equitalia l’uscita dalla riscossione delle entrate degli enti locali. Il rinvio al 30 giugno 2016 è stato inserito dal Consiglio dei Ministri del 23 dicembre nel c.d. “decreto mille proroghe”.
La riforma della disciplina in questione nasce, come è noto, con il D.L.n.203/2005, istitutivo di EQUITALIA, con la previsione che tale Organismo con il 2012 avrebbe cessato di occuparsi delle entrate locali, per curare esclusivamente la riscossione delle entrate erariali.
Da allora, di semestre in semestre si arriva al 30 giugno 2016, lasciando migliaia di Comuni nella confusione delle norme e nella incertezza sulla scelta della migliore forma di gestione delle proprie entrate.
Il Governo, inoltre, ha mancato di esercitare entro il 30 giugno 2015 la delega che l’articolo 10, comma 1, lettera c) della Legge n. 23/2014 gli conferiva per provvedere con appositi decreti attuativi al riordino del sistema mediante la revisione degli strumenti della riscossione (ingiunzione del R.D.n.639/1910 e ruolo), nonché della disciplina riguardante i requisiti per la iscrizione nell’Albo ministeriale (art. 53 del decr,legisl.n.446/1997), le modalità per la regolamentazione e l’affidamento in concessione delle attività di accertamento e riscossione, la istituzione di un codice deontologico per gli operatori (al fine di evitare il ripetersi di gestioni rivelatesi in danno per i Comuni, quali ad esempio la vicenda di Tributi Italia e di altri soggetti).
Si rammenta che, ove la gestione della riscossione delle entrate comunali sia affidata a soggetti privati (per effetto delle modifiche apportate alla lettera gg-septies dall’articolo 5, comma 8-bis del D.L. 16 del 2012), l’attività di riscossione dovrà essere effettuata mediante l’apertura di uno o più conti correnti di riscossione, postali o bancari, intestati al soggetto affidatario e dedicati alla riscossione delle entrate dell’ente affidante, sui quali devono affluire tutte le somme riscosse.
Il riversamento dai conti correnti di riscossione sul conto corrente di tesoreria dell’ente delle somme riscosse, al netto dell’aggio e delle spese anticipate dal soggetto affidatario, deve avvenire entro la prima decade di ogni mese con riferimento alle somme accreditate sui conti correnti di riscossione nel mese precedente.