interpello digitaleUn po’ come i granchi, invece di andare avanti, in Italia, a volte si va indietro. Mentre dematerializzazione e digitalizzazione sono sempre più osannate – non tanto dai cittadini, quanto soprattutto dalla compagine politica del bel Paese – alcune iniziative centrali sembrano muoversi in direzione contraria rispetto all’innovazione.

 

Con il provvedimento 4 gennaio 2016, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito le regole procedurali per le istanze di interpello presentate ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n.212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, come novellato dal D.Lgs. n. 156/2015.

 

L’interpello in breve

 

Il D.Lgs. n. 156/2015, in vigore dal 1° gennaio 2016, ha modificato la disciplina degli interpelli, individuando quattro tipologie:

 

– interpello ordinario, per richiedere un chiarimento su aspetti normativi;

 

– interpello probatorio, per ottenere l’accesso a un determinato regime fiscale;

 

– interpello disapplicativo, per rimuovere l’operatività di specifiche norme tributarie introdotte in chiave antielusiva;

 

– interpello anti-abuso, per dare attuazione alla nuova disciplina sull’abuso del diritto.

 

Possono presentare istanza di interpello i contribuenti, anche non residenti, e i soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti, insieme con questi o in loro luogo, all’adempimento di obbligazioni tributarie. L’istanza deve essere presentata prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l’assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l’istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all’amministrazione per rendere la propria risposta.

 

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate

 

Leggendo il provvedimento in commento, lascia un po’ perplessi la formulazione delle modalità previste per la presentazione dell’istanza. Nel provvedimento è disposto, infatti, che le “modalità di presentazione consentite” siano: la consegna a mano, la spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, la presentazione per via telematica attraverso l’impiego della posta elettronica certificata di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ovvero l’utilizzo di un servizio telematico erogato in rete dall’Agenzia delle Entrate che preveda le modalità di accesso disciplinate dall’articolo 64, comma 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Inoltre, per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, l’istanza deve essere presentata alla casella di posta elettronica ordinaria individuata nell’Allegato A dello stesso provvedimento.

 

Appare discutibile individuare, ancora oggi, come prima modalità di presentazione dell’interpello quella brevi manu, oltre a quella a mezzo raccomandata a/r, e solo infine elencare le modalità di presentazione telematica. L’obiettivo del Legislatore dovrebbe essere quello di favorire una completa dematerializzazione, così come anche dichiarato più volte dai vari esponenti politici.

 

È vero che nel provvedimento si legge che sarebbe preferibile presentare la propria istanza di interpello tramite PEC, ma forse non è abbastanza per diffondere l’utilizzo di procedure digitali per la presentazione di interpelli presso l’Agenzia delle Entrate come per ogni altro scambio tra il cittadino e la PA.
Una completa dematerializzazione e digitalizzazione di ogni processo posto in essere tra pubbliche amministrazioni e cittadini – un fenomeno ancora lungi dall’essere raggiunto – porterebbe invece a una semplificazione delle procedure e a uno snellimento della burocrazia a vantaggio di tutti.