ammortizzatori sociali---Ultimo anno per le integrazioni salariali in deroga. Lo ricorda una nota del Ministero del Lavoro che illustra le novità contenute nella legge di stabilità in materia di Cig e mobilità in deroga.

 

“Il trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente – ricorda il Dicastero di Via Veneto – può essere concesso o prorogato, a decorrere dal 1º gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, per un periodo non superiore a tre mesi nell’arco di un anno. A decorrere dal 1º gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016, a parziale rettifica di quanto stabilito dall’articolo 3, comma 5, del decreto ministeriale 83473/2014, il trattamento di mobilità in deroga alla vigente normativa non può essere concesso ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento hanno già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi. Per i restanti lavoratori il trattamento può essere concesso per non più di quattro mesi, non ulteriormente prorogabili, più  ulteriori due mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree individuate dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Per tali lavoratori il periodo complessivo non può comunque eccedere il limite massimo di tre anni e quattro mesi”.

 

La legge di stabilita’ per il 2016 ha infatti provveduto al rifinanziamento della Cig in deroga con 250 milioni, con una parziale modifica alle regole fissate nell’Agosto del 2014 quando era stata rivista in senso restrittivo l’intera disciplina dei sussidi in deroga in vista della loro archiviazione entro il 2016. La modifica – secondo la relazione illustrativa del Governo – si è resa necessaria per consentire il transito ai nuovi ammortizzatori previsti dal Jobs Act (in particolare verso i nuovi fondi di solidarietà di settore che decolleranno il prossimo 1° gennaio 2016 anche se i datori di lavoro che occupano da 5 a 15 dipendenti potranno farne uso non prima del 1° luglio 2016). I lavoratori potranno ottenere nel 2016 tre mesi di sussidio, due in meno rispetto al 2015. Stretta anche sulla mobilità in deroga che la legge di stabilità riduce da quest’anno ad un massimo di 4 mesi (6 mesi nelle regioni svantaggiate).

 

Non vengono modificate le regole d’accesso. Resta così confermata la platea dei beneficiari potenziali, che include i dipendenti (anche se apprendisti oppure impiegati con contratto di somministrazione) delle imprese che non possono frui­re (oppure hanno esaurito) degli ammortizzatori ordinari condizione che siano in possesso di un’anzianità lavorativa presso l’impresa di almeno 12 mesi, e che siano stati utilizzati del tutto gli altri interventi che consentono di gestire i cali di lavoro (compreso lo smaltimento delle ferie). Viene tuttavia riconosciuta la possibilità di disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità anche in deroga ai criteri generali di cui agli artt. 2 e 3 del decreto ministeriale 83473/2014, in misura non superiore al 5% delle risorse attribuite. Gli effetti dei suddetti trattamenti non possono prodursi oltre la data del 31 dicembre 2016.