canoneDopo aver ricordato, nei primi due interventi, la proroga delle diverse detrazioni (ristrutturazioni, risparmio energetico, arredi) e la novità del “bonus mobili” per le giovani coppie, nell’ultimo contributo dedicato alle disposizioni fiscali sulla casa contenute nella legge di stabilità n. 208/2015, segnaliamo: la possibilità di fruire dell’imposta di registro con aliquota agevolata al 2% anche per chi, al momento di acquistare l’appartamento, ne possiede già un altro comprato con gli stessi benefici, a patto, però, che ceda quest’ultimo entro il termine di un anno (comma 55); l’introduzione di due nuove detrazioni Irpef, una per chi compra abitazioni di classe energetica A o B (comma 56), l’altra a favore di chi acquisisce casa tramite locazione finanziaria (commi 82-84); l’istituzione di un credito d’imposta spettante a chi, al di fuori dell’attività lavorativa, installa sistemi di videosorveglianza o di allarme.
 

Benefici prima casa anche prima di vendere la precedente

 

La disposizione introdotta dal comma 55 della Stabilità 2016 consente di beneficare dell’agevolazione per l’acquisto della prima casa (cioè, applicando l’imposta di registro con aliquota del 2% invece che del 9% ovvero, qualora si compri dall’impresa costruttrice, l’Iva al 4% anziché al 10%) anche nel caso in cui, al momento dell’atto, se ne possegga un’altra per la quale si è fruito della stessa agevolazione. L’unica condizione imposta è che la “vecchia” abitazione venga ceduta entro un anno dal nuovo acquisto.

 

Se l’impegno a vendere il precedente immobile non viene rispettato, si decade dall’agevolazione e bisogna corrispondere l’imposta di registro nella misura ordinaria, con l’aggiunta degli interessi di mora e di una sanzione pari al 30% della maggiore imposta. In caso di operazione soggetta all’imposta sul valore aggiunto, l’ufficio delle Entrate competente recupererà, maggiorata dei relativi interessi, la differenza tra l’Iva calcolata in base all’aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione dell’aliquota agevolata, e irrogherà la sanzione amministrativa, pari al 30% della differenza medesima.
 

Sconto Irpef per l’acquisto di abitazioni energetiche

 

Il comma 56 istituisce un premio fiscale per le persone fisiche che, entro il 31 dicembre 2016, compreranno dall’impresa costruttrice unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B. Per loro, la possibilità di detrarre dall’Irpef lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, il 50% dell’Iva pagata in relazione all’acquisto. Il beneficio dovrà essere suddiviso in dieci quote costanti, a partire dall’anno in cui la spesa è stata sostenuta.
 

Meno imposte per chi compra in leasing l’abitazione principale

 

È stata inserita nell’articolo 15 del Tuir (“Detrazioni per oneri”), ma con applicazione limitata al periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2020, la disposizione agevolativa dettata – dal comma 82 della legge di stabilità – a favore dei contribuenti che stipulano contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari (anche non ancora costruite) da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna.

 

Il beneficio consiste in una detrazione Irpef, nella misura del 19%, dei canoni e relativi oneri accessori fino a un importo massimo di 8mila euro (4mila, se si hanno almeno 35 anni di età) e del costo di acquisto al momento dell’esercizio dell’opzione finale fino a un tetto di 20mila euro (10mila, per i contribuenti dai 35 anni in su).

 

L’agevolazione spetta a condizione che il reddito complessivo non superi 55mila euro all’atto della stipula del contratto di leasing e che l’acquirente non sia titolare di diritti di proprietà su altri immobili abitativi. Inoltre, sempre per il quinquennio 2016-2020, gli atti con cui a banche e intermediari finanziari autorizzati all’attività di locazione finanziaria sono trasferite abitazioni di categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9, acquisite in leasing da utilizzatori in possesso dei requisiti per l’applicazione delle agevolazioni “prima casa”, sono soggetti all’imposta di registro con aliquota ridotta all’1,5%. La sussistenza, in capo all’utilizzatore, dei presupposti per il riconoscimento dei benefici “prima casa” deve essere dichiarata nel contratto di locazione finanziaria.
 

Credito d’imposta per videosorveglianza e/o vigilanza

 

Istituito, dal comma 982, un credito d’imposta a favore delle persone fisiche che, per prevenire attività criminali, installano – al di fuori della loro attività di lavoro autonomo o di impresa – sistemi di videosorveglianza o di allarme oppure stipulano contratti con istituti di vigilanza. La norma non quantifica il bonus, ma soltanto lo stanziamento complessivo per il 2016, fissato in 15 milioni di euro. Sarà un successivo decreto del Mef, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Stabilità, a definire le regole attuative; in particolare, i criteri e le procedure per accedere al beneficio (e per il suo recupero in caso di utilizzo illegittimo) e le modalità per contenere la spesa nel limite indicato.