Entro oggi il sostituito deve consegnare al sostituto la certificazione unica
concernente i redditi di lavoro dipendente, o assimilati a quelli di lavoro
dipendente, erogati da altri soggetti, compresi quelli erogati da soggetti non
obbligati ad effettuare le ritenute, affinché questo possa tenerne conto nel
compimento delle operazioni di conguaglio di fine anno (art. 23 c. 4 D.P.R.
600/1973).
Certificazione unica concernente i redditi di lavoro dipendente. Scadenza: 12 Gennaio
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