Disponibili da oggi, sul sito dell’Agenzia, i prototipi 2016 dei tre fascicoli che compongono il “pacchetto” Unico Pf. Come sempre, prima del battesimo ufficiale, il modello sfila in bozza sul web con le principali novità normative che influiscono sulla dichiarazione relativa ai redditi conseguiti nell’anno d’imposta 2015.
Ma, andiamo subito al dunque, cominciando dalle nuove del frontespizio del fascicolo 1. Qui, la prima modifica riguarda la casella “Dichiarazione integrativa” che, al posto della tradizionale “eventuale” barratura, accoglie due codici: 1 per indicare la presentazione di una dichiarazione correttiva dell’originaria, 2 per individuare l’ipotesi in cui il contribuente voglia rettificare quanto già dichiarato sulla base delle comunicazioni inviate dall’Agenzia (commi da 634 a 636, legge 190/2014), in sostanza, il Fisco anticipa i rilievi riscontrati, in modo che l’interessato possa riparare spontaneamente all’errore con il minimo danno possibile.
Sull’onda delle stesse disposizioni normative, valide anche nell’ambito degli studi di settore, nella sezione “Firma della dichiarazione”, il contribuente può compilare la casella “Invio altre comunicazioni telematiche all’intermediario” per autorizzare la trasmissione delle comunicazioni in argomento e di quelle relative a possibili anomalie nei dati dichiarati ai fini dell’applicazione degli studi di settore, direttamente al “proprio” intermediario. Quest’ultimo, dal canto suo, può accettare la ricezione barrando la casella “Ricezione altre comunicazioni telematiche”, nel riquadro “Impegno alla presentazione telematica”.
Tra un quadro e l’altro
Considerato che l’importo del bonus Irpef ai lavoratori dipendenti, e ad alcune categorie assimilate, con un reddito fino a 26 mila euro, passa da 640 a 960 euro all’anno (nel 2014 l’agevolazione aveva preso il via da maggio e, quindi, riguardava non dodici, ma otto mesi) e precisato che la quota di reddito esente dei ricercatori e docenti universitari e dei lavoratori rientrati in Italia concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini del bonus, mentre rimane fuori il Tfr erogato a titolo di parte integrativa della retribuzione, soggetta a Irpef; dal 2015, per verificare il rispetto del limite dei 26 mila euro è necessario:
• aggiungere alla base imponibile Irpef l’ammontare della quota di reddito esente prevista per i ricercatori e per i lavoratori rientrati in Italia
• sottrarre gli importi erogati a titolo di parte integrativa della retribuzione (si tratta dell’anticipazione del trattamento di fine rapporto che, secondo quanto previsto dalla legge di stabilità 2015, i lavoratori dipendenti del settore privato, impiegati da almeno sei mesi, possono scegliere di riscuotere mensilmente in busta paga).
Per fare questo sono stati aggiunti appositi campi nel quadro RC.
Nello stesso quadro è stato previsto uno spazio ad hoc per l’esenzione di 6.700 euro per i lavoratori dipendenti e i pensionati residenti a Campione d’Italia.
Spariscono invece i campi che accoglievano i dati relativi all’imposta sostitutiva sulla produttività: la tassazione agevolata non ha trovato proroga nel 2015.
Nel quadro CR del modello Unico Pf/2016, fa il suo ingresso lo “school bonus”, lo sconto fiscale concesso alle persone fisiche e gli enti non commerciali che effettuano erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici per la realizzazione di nuove strutture o per la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti. Si tratta di un credito d’imposta, pari al 65% della somma versata. Sempre in CR va a collocarsi un altro credito d’imposta, quello per negoziazione e arbitrato: a chi paga o ha pagato l’arbitro o l’avvocato che lo ha “difeso” nel procedimento di negoziazione assistita, è riconosciuto, in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell’arbitrato con lodo, un credito di imposta commisurato al compenso fino a concorrenza di 250 euro.
Fra le novità che hanno interessato il fascicolo 2 si segnala il quadro RT con i nuovi campi per le plusvalenze delle società residenti negli Stati a fiscalità privilegiata (articolo 3 Dlgs 147/2015).
Fra le novità di rilievo del fascicolo 3, la nuova sezione del quadro LM dedicata al regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa arti e professioni che prevede una tassazione sostitutiva dell’Irpef delle addizionali all’Irpef e dell’Irap, pari al 15 per cento. I quadri RF e RG, infine, sono stati ritoccati dal “patent box”, la detassazione dei redditi derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, brevetti e marchi: gli imprenditori in contabilità ordinaria, indicheranno la quota dei redditi che non concorre a formare il reddito “esente” (che per il 2015 è pari al 30%) tra le variazioni in diminuzione al rigo RF50, colonna 1, mentre gli imprenditori in contabilità semplificata evidenzieranno tale quota nel rigo RG23 “reddito detassato”. Infine, dal quadro FC è stata eliminata la sezione riservata alla determinazione del reddito delle imprese estere collegate residenti o localizzate in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, per effetto dell’abrogazione dell’articolo 168 del Tuir.